CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2021
Cassazione n. 45996/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 013WL9Y, contro la sentenza del GIP di Pordenone del 10.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di Pordenone ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente (cfr., capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I), a fatti di tentata estorsione continuata (cfr., capo m) e di tentata violenza privata (cfr., capo n), la pena concordata di mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena già applicatagli dal Tribunale di Venezia con sentenza del 13.7.2015 irrevocabile il giorno 11.12.2015; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Avduli lamentando: 2.1 inosservanza dell'art. 548 comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: rileva che la sentenza è stata pronunciata il 19.4.2021 ed è pervenuta per posta elettronica ordinaria al difensore in data 30.4.2021 senza l'attestazione del depositato; segnala che l'omesso avviso di deposito all'imputato o al difensore comporta una nullità a regime intermedio con lesione del diritto di difesa non avendo il difensore avuto la possibilità di usufruire del termine ordinario di quindici giorni per proporre ricorso; 2.2 carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non viene revocata la confisca delle somme di denaro poste in sequestro: rileva che il giudicante si è limitato a disporre la confisca e la distruzione di quanto in sequestro non motivando in ordine alla relazione esistente tra i beni e le somme in sequestro e le condotte delittuose per cui è intervenuta la pronuncia di applicazione della pena concordata non potendosi escludere che essi siano, quantomeno in parte, frutto di attività lecite; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso: rileva come non si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa dal momento che il difensore, nei quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ha potuto a ricorrere in cassazione con conseguente raggiungimento dello scopo cui la comunicazione della sentenza è funzionale; quanto alla confisca, osserva che effettivamente il giudice è tenuto a motivare sul punto ma che il ricorso è inammissibile per la novità della questione ovvero per difetto di autosufficienza sul punto non avendo documentato che essa fosse stata devoluta nella fase di merito ma, ancor più, non avendo nemmeno precisato quali fossero i beni in ipotesi illegittimamente confiscati. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. La sentenza impugnata, infatti, è stata resa con motivazione contestuale e letta in udienza come risulta inequivocabilmente dalla lettura del relativo verbale in cui si dà atto della presenza del difensore di fiducia che, munito di procura speciale, aveva chiesto che il processo fosse definito con applicazione concordata della pena nei termini indicati e su cui aveva acquisito il consenso del PM; la sentenza, perciò era stata pronunciata nella medesima occasione e della sua contestuale motivazione, come pure risulta dal verbale, era stata data pubblica ed "immediata" lettura in aula. Nessuna successiva comunicazione doveva pertanto seguire alla lettura ed al deposito della sentenza che invece è necessaria nei soli casi indicati al comma 2 dell'art. 548 cod. proc. pen.. Come stabilito dall'art. 585 comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (in relazione, per l'appunto, all'art. 544 comma 1 cod. proc. pen.), il termine per l'impugnazione era perciò quello di quindici giorni decorrenti, per l'appunto, ed ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. b), cod. proc. pen., dalla data in cui il provvedimento è stato letto in aula. Nel caso di specie, perciò, detto termine era ormai spirato al momento della proposizione del ricorso che risulta depositato il giorno 12.5.2021 presso il Tribunale di Pordenone (cfr., il timbro di deposito). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17.11.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]