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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37688/2025

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o la seguente: _ORDINANZA ---i\j'ì-EK)Ly4 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) ilà 17 luglio 1968; BUA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 11 maggio 1979; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 15 novembre 1988; avverso la ordinanza n. 2024/1106 SIGE del Tribunale di Catania del 22 marzo 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI;RITENUTO che, con ordinanza pronunziata in data 22 marzo 2025, i cui motivi sono stati depositata in pari data, il Tribunale dì Catania, in funzione di giudice della esecuzione penale, ha rigettato la istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti da un comune difensore, hanno chiesto la sospensione ovvero la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, impartito con la sentenza n. 206 del 2009 del 23 dicembre 2009 del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Adrano a carico dì [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli attuali ricorrenti; che avverso tale ordinanza è stata presentata da Finocchìaro, Bua e [OSCURATO:PERSONA] impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione con atto, a firma del difensore fiduciario degli originari istanti, pervenuto al Tribunale di Catania in data 14 aprile 2025, con il quale si contesta il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, avendo il Giudice della esecuzione omesso di esaminare, e, pertanto, di valutarne la fondatezza, il motivo che era stato dedotto con la precedente istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, afferente alla carenza di un significativo interesse urbanistico od ambientale che, in quanto compromesso dall'eventuale permanenza del manufatto, potesse giustificare la misura demolitoria; che, con un secondo motivo di doglianza i ricorrenti hanno lamentato la mancata presa in esame della sussistenza della proporzionalità fra la esecuzione della misura disposta in sede di sentenza di condanna e le esigenze abitative dei ricorrenti che solo la permanenza dell'immobile consentirebbe di soddisfare.

CONSIDERATO che il provvedimento impugnato, reso in esito a procedimento svoltosi in camera di consiglio, è stato adottato in data 22 marzo 2025, con deposito dei relativi motivi in pari data; che il termine per la impugnazione di tale provvedimento, a mente di quanto stabilito dall'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., è pari a 15 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento, avvenuta nella specie in data 25 marzo 2025; che, pertanto, la impugnazione proposta dalla ricorrente difesa, con atto pervenuto in data 14 aprile 2025, quindi oltre il termine di 15 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato ai soggetti ad esso interessati, deve essere dichiarata tardiva; che appare opportuno precisare come alla presente fattispecie non si applichi il dettato dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., in forza del quale gli ordinari termini di impugnazione previsti dal comma 1 della medesima disposizione legislativa sono differiti di 15 giorni per la impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, atteso che la natura del procedimento di esecuzione, celebrato nelle forme del rito camerale, non prevede la distinzione fra giudizio svolto in presenza ovvero in assenza del ricorrente; che, pertanto, i ricorsi, stante la maturata decadenza relativa alla loro presentazione, debbono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, a carico di ciascuno di essi, di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: _ORDINANZA ---i\j'ì-EK)Ly4 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) ilà 17 luglio 1968; BUA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 11 maggio 1979; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il 15 novembre 1988; avverso la ordinanza n. 2024/1106 SIGE del Tribunale di Catania del 22 marzo 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI;RITENUTO che, con ordinanza pronunziata in data 22 marzo 2025, i cui motivi sono stati depositata in pari data, il Tribunale dì Catania, in funzione di giudice della esecuzione penale, ha rigettato la istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti da un comune difensore, hanno chiesto la sospensione ovvero la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, impartito con la sentenza n. 206 del 2009 del 23 dicembre 2009 del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Adrano a carico dì [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli attuali ricorrenti; che avverso tale ordinanza è stata presentata da Finocchìaro, Bua e [OSCURATO:PERSONA] impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione con atto, a firma del difensore fiduciario degli originari istanti, pervenuto al Tribunale di Catania in data 14 aprile 2025, con il quale si contesta il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, avendo il Giudice della esecuzione omesso di esaminare, e, pertanto, di valutarne la fondatezza, il motivo che era stato dedotto con la precedente istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, afferente alla carenza di un significativo interesse urbanistico od ambientale che, in quanto compromesso dall'eventuale permanenza del manufatto, potesse giustificare la misura demolitoria; che, con un secondo motivo di doglianza i ricorrenti hanno lamentato la mancata presa in esame della sussistenza della proporzionalità fra la esecuzione della misura disposta in sede di sentenza di condanna e le esigenze abitative dei ricorrenti che solo la permanenza dell'immobile consentirebbe di soddisfare. CONSIDERATO che il provvedimento impugnato, reso in esito a procedimento svoltosi in camera di consiglio, è stato adottato in data 22 marzo 2025, con deposito dei relativi motivi in pari data; che il termine per la impugnazione di tale provvedimento, a mente di quanto stabilito dall'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., è pari a 15 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento, avvenuta nella specie in data 25 marzo 2025; che, pertanto, la impugnazione proposta dalla ricorrente difesa, con atto pervenuto in data 14 aprile 2025, quindi oltre il termine di 15 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato ai soggetti ad esso interessati, deve essere dichiarata tardiva; che appare opportuno precisare come alla presente fattispecie non si applichi il dettato dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., in forza del quale gli ordinari termini di impugnazione previsti dal comma 1 della medesima disposizione legislativa sono differiti di 15 giorni per la impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, atteso che la natura del procedimento di esecuzione, celebrato nelle forme del rito camerale, non prevede la distinzione fra giudizio svolto in presenza ovvero in assenza del ricorrente; che, pertanto, i ricorsi, stante la maturata decadenza relativa alla loro presentazione, debbono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, a carico di ciascuno di essi, di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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