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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42076/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PAGANO Lucia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Teramo che la aveva riconosciuta colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e l'aveva condan- nata alla pena di anni uno mesi sei di reclusione.

2. La ricorrente denuncia violazione di legge per non essere stata pro- nunciata l'assoluzione della ricorrente.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e privi di enunciazione delle ragioni di di- ritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PAGANO Lucia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Teramo che la aveva riconosciuta colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e l'aveva condan- nata alla pena di anni uno mesi sei di reclusione. 2. La ricorrente denuncia violazione di legge per non essere stata pro- nunciata l'assoluzione della ricorrente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e privi di enunciazione delle ragioni di di- ritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris