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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09438/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana,in persona dell’assessore pro tempore, e l’[OSCURATO:PERSONA] regionaledell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dellaRegione Siciliana, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati edifesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso l’ordinanza n. 502/2025 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22070/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 9438/2026Data pubblicazione 14/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana,in persona dell’assessore pro tempore, e l’[OSCURATO:PERSONA] regionaledell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea dellaRegione Siciliana, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentati edifesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso l’ordinanza n. 502/2025 emessa dalla Corte d’appello diCaltanissetta il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22070/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 9438/2026Data pubblicazione 14/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele
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