CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Treviso, Collegio per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/10/2021 il Tribunale di Treviso, Collegio per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 21/08/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 77.128,00, in via diretta e per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di omessa dichiarazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello Zanatta, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice di prime cure, non avrebbe tenuto conto delle contestazioni difensive, incentrate sulla mancanza di prova che i titoli emessi dal Cenedese, dal Boccato e dal Montelliana, computati ai fini della determinazione del reddito cui è riferita l'omessa dichiarazione, fossero stati effettivamente presentati all'incasso. Assume, infatti, che la mancata presentazione all'incasso di detti titoli avrebbe comportato una riduzione del reddito di importo tale da impedire il superamento della soglia oltre la quale la condotta omissiva formante oggetto di contestazione assume rilevanza penale. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora. Osserva segnatamente che i giudici della cautela, nel confermare il provvedimento impositivo del sequestro, non avrebbero argomentato in ordine alla ricorrenza di esigenze preventive, in palese violazione del dictum della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del dl. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che il provvedimento gravato avrebbe omesso la valutazione delle contestazioni difensive, fondate sulla mancanza di prova dell'effettiva presentazione all'incasso, da parte dell'indagato, dei titoli emessi in suo favore da taluni debitori, purtuttavia computati ai fini della determinazione del reddito oggetto di omessa dichiarazione. In proposito ritiene il Collegio che non è riscontrabile la prospettata violazione del disposto di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il profilo del fumus boni iuris, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, risulta valutato in maniera adeguata nell'ordinanza gravata, anche alla luce delle deduzioni formulate con la richiesta di riesame, inerenti, invero, le sole somme trasferite all'indagato dal Cenedese, essendosi puntualmente argomentata (in specie alle pagg. 4, 5 e 6 del provvedimento in disamina) l'affermata concorrenza di esse alla determinazione dei redditi di cui il predetto aveva omesso la dichiarazione per l'anno d'imposta 2015. Peraltro, deve anche evidenziarsi che il motivo di ricorso in disamina risulta inficiato da un'assoluta genericità per indeterminatezza, atteso che, al di là della formale enunciazione della doglianza, non è in alcun modo documentato l'asserto relativo al mancato incasso dei titoli ricevuti dal Cenedese e alla mancata acquisizione delle ulteriori provviste che si è ritenuto, invece, gli siano state trasferite dal Boccato, dal Montelliana e dalla compagine societaria [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo d'imposta indicato. Le considerazioni appena svolte inducono a valutare in termini di insussistenza la dedotta violazione di legge e attestano, nel contempo, la presenza di un argomentato motivazionale completo, lineare e del tutto scevro da contraddizioni evidenti, che consente il positivo apprezzamento del percorso logico inferenziale sotteso alla decisione. Tale fattore rivela conseguentemente la manifesta infondatezza della dedotta doglianza nella parte in cui è contestato il vizio motivazionale, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). 3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 321, comma 2, cod.proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora, assumendo che nel provvedimento gravato non si sarebbe argomentata la ritenuta sussistenza delle esigenze preventive, in palese violazione del dictum della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021. Al riguardo giova evidenziare che effettivamente l'ordinanza gravata, nel confermare il decreto di sequestro preventivo emesso, nei confronti dell'indagato, dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ha del tutto obliterato la valutazione delle esigenze preventive, al cui scrutinio non è dedicato alcuno spazio. Tale circostanza, in uno alla riscontrata assenza di un'effettiva motivazione sul punto nel provvedimento genetico (in cui ci si limitava a indicare, a fondamento del vincolo adottato, il disposto della citata norma tributaria), rende la gravata ordinanza contrastante con la previsione normativa dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nell'interpretazione che di tale norma hanno fornito le Sezioni Unite della Corte nella recente sentenza n. 36959 del 2021. E invero, il [OSCURATO:PERSONA], chiamato a stabilire se richieda motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora anche il sequestro preventivo con finalità "confiscatoria" di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nel cui genus rientra quello di cui trattasi, ha fornito al quesito risposta positiva. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, chiarendo che l'obbligo motivazionale deve, tuttavia, intendersi in un'accezione strettamente collegata alla finalità ablativa del mezzo e alla natura fisiologicamente anticipatoria che lo stesso, nel corso del processo, deve di necessità assumere rispetto alla confisca. Hanno altresì posto in rilievo che solo una soluzione ermeneutica che avesse vincolato il sequestro preventivo funzionale alla confisca a una motivazione anche del periculum in mora avrebbe garantito coerenza con i criteri di proporzionalità, di adeguatezza e di gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione dei diritti, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, di proprietà e di libera iniziativa economica e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in tutto o in parte, inutilmente vessatorio. Hanno pertanto sostenuto che è il parametro dell'esigenza anticipatoria della confisca a dover fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento impositivo del vincolo cautelare, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca stessa sia condizionata ex lege alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini diversamente modulabili a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, le ragioni dell'impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. Da ultimo, hanno aggiunto che tali argomentazioni non si attagliano al sequestro con finalità "confiscatoria" dei beni la cui fabbricazione, il cui uso, il cui porto, la cui detenzione o la cui alienazione costituiscono reato, rispetto ai quali è sufficiente dar conto esclusivamente della loro confiscabilità, atteso che, difettando ex lege il presupposto dell'ablazione costituito dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'esigenza anticipatoria si riduce alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto nel novero di quelli di natura illecita, giacché tale requisito finisce, all'evidenza, per esaurire la dimensione cautelare connessa alla misura finale. Costituisce, quindi, principio di diritto, al quale ci si intende conformare, quello secondo cui «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" » (così Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). 4. La riscontrata totale carenza motivazionale su tema, quale quello testè scritinuato, all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Treviso, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. p