CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 5002/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31710 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 317110/2020 [OSCURATO:PERSONA] spa c/ [OSCURATO:PERSONA] ( Ritenuto che. [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che ne ha rigettato l'appello in controversia su impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di iscrizione ipotecaria n. 185/13. La CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto la notifica dell'appello interposto dall'Ente per la riscossione inesistente, in quanto notificato all'ex procuratore costituito, pertanto a persona diversa dai procuratori dell'appellato, seppur nel medesimo domicilio eletto, ritenendo tale notifica non riferibile alla persona del destinatario. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. :156 c.p.c. e 161 ult. Comma c.p.c. ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la CTR considerato inesistente la notifica dell'appello, pur essendosi il contribuente costituito nei termini con controdeduzioni, avendo la notifica raggiunto il suo scopo. 2. il motivo è fondato. 2.1.Va ribadito che la notifica dell'atto di appello effettuata - come nella fattispecie - presso l'originario difensore rinunciatario, anziché presso quelli nominati in sua sostituzione- non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notiFicazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto quaificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notiricazione, integrandone la fattispecie legale minima. Pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notiFicazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. (sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021). 2.2.Quanto alla inesistenza della notificazione dell'atto di appello, errcneamente statuita dalla CTR, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debDa essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione". 2.3. Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un',E.-Atività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ricoioscibile quell'atto". Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa". 2.4.0rbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge". Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che sì colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svelte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice". 3. Alla stregua di tali principi, dunque, il motivo anche sotto quest'ultimo profilo, merita accoglimento. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia per un nuovo esame, oltre che a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Sicilia. Roma, 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]