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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 27184/2022

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27685-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’associato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI n. 88, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 542/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.11.2007 lo [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 397/2007, con il quale il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 7.296 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di Marenchi G. e Zaniboni F., quale saldo di prestazioni di fornitura e posa in opera di porte e finestre.

Nella resistenza dell’opposta il Tribunale, con sentenza n. 77/2010, rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione lo [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 542/2017, resa nella resistenza della parte appellata, accoglieva il gravame, dichiarando risolto il contratto e ordinando la restituzione di quanto versato in esecuzione della decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di Marenchi G. e Zaniboni F., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Al di là della sua formulazione in termini estremamente generici, la censura contesta la decisione della Corte di Appello, nella parte in cui quest’ultima ha ravvisato la carenza di legittimazione passiva dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fornitura eseguita da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società avente sede in Desenzano.

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’esistenza di difetti della merce fornita.

Le due censure, oltre a non indicare le norme di legge che si assumono violate, sono inammissibili perché esse prospettano, per una parte, vizi di motivazione ormai non inclusi nell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e, per la restante, censure relative al merito della controversia.

La Corte di Appello ha dato atto che i legali rappresentanti dello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. sono sorelle, ma ha ritenuto ininfluente tale circostanza, valorizzando invece il fatto che si tratta comunque di persone giuridiche diverse.

Ha dunque ritenuto che i lavori eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in Desenzano fossero stati commissionati da [OSCURATO:SOCIETA]. e non dallo [OSCURATO:PERSONA], avente sede a Manerba del Garda.

Su tale premessa, non contestata dal primo motivo di ricorso, la Corte di Appello ha ravvisato la carenza di legittimazione passiva dello studio legale per la parte del credito relativo ai lavori eseguiti in Desenzano.

Il giudice di seconde cure ha poi ritenuto che le deposizioni testimoniali avessero confermato l’esistenza di vizi nella porta a scrigno installata nella sede dello [OSCURATO:PERSONA] , indicando anche in modo analitico il contenuto delle singole dichiarazioni dei testi (cfr. pag. 17 della sentenza).

La ricorrente contrappone alla ricostruzione proposta dalla Corte distrettuale, una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330 ).

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché il vizio di ultrapetizione, perché la Corte di Appello avrebbe pronunciato la risoluzione del contratto inassenza di domanda in tal senso.

La censura è fondata, limitatametne alla censura di ultrapetizione, perché né dalla sentenza, né dal controricorso, emerge che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto, nel corso del giudizio di merito, domanda di risoluzione del contratto.

Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Il compratore, che abbia subito un danno a causa deivizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per larisoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza deivizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022 , Rv. 663573; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 15481 del 06/12/2001, Rv.550936).

In assenza di richiesta proveniente dalla parte interessata, dunque, la risoluzione non può essere pronunciata d’ufficio dal giudice.

L’accoglimento della censura, limitatamente alla sola statuizione di risoluzione del vincolo contrattuale, consente la decisione della causa nel merito, ai sensi e per gli effettu di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessario alcun uleriore accertamento in punto di fatto.

La statuizione di cui si discute va dunque espunta dalla sentenza impugnata, che merita invece di essere confermata nel resto.

In ragione della marginalità dell’accoglimento, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate per intero tra le parti.

PQM la Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., elimina dalla predetta sentenza la statuizione di risoluzione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, confermandola nel resto.

Compensa per intero tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27685-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’associato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI n. 88, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 542/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.11.2007 lo [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 397/2007, con il quale il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, gli aveva ordinato il pagamento della somma di € 7.296 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di Marenchi G. e Zaniboni F., quale saldo di prestazioni di fornitura e posa in opera di porte e finestre. Nella resistenza dell’opposta il Tribunale, con sentenza n. 77/2010, rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione lo [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 542/2017, resa nella resistenza della parte appellata, accoglieva il gravame, dichiarando risolto il contratto e ordinando la restituzione di quanto versato in esecuzione della decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di Marenchi G. e Zaniboni F., affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso lo [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Al di là della sua formulazione in termini estremamente generici, la censura contesta la decisione della Corte di Appello, nella parte in cui quest’ultima ha ravvisato la carenza di legittimazione passiva dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fornitura eseguita da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società avente sede in Desenzano. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’esistenza di difetti della merce fornita. Le due censure, oltre a non indicare le norme di legge che si assumono violate, sono inammissibili perché esse prospettano, per una parte, vizi di motivazione ormai non inclusi nell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e, per la restante, censure relative al merito della controversia. La Corte di Appello ha dato atto che i legali rappresentanti dello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. sono sorelle, ma ha ritenuto ininfluente tale circostanza, valorizzando invece il fatto che si tratta comunque di persone giuridiche diverse. Ha dunque ritenuto che i lavori eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in Desenzano fossero stati commissionati da [OSCURATO:SOCIETA]. e non dallo [OSCURATO:PERSONA], avente sede a Manerba del Garda. Su tale premessa, non contestata dal primo motivo di ricorso, la Corte di Appello ha ravvisato la carenza di legittimazione passiva dello studio legale per la parte del credito relativo ai lavori eseguiti in Desenzano. Il giudice di seconde cure ha poi ritenuto che le deposizioni testimoniali avessero confermato l’esistenza di vizi nella porta a scrigno installata nella sede dello [OSCURATO:PERSONA] , indicando anche in modo analitico il contenuto delle singole dichiarazioni dei testi (cfr. pag. 17 della sentenza). La ricorrente contrappone alla ricostruzione proposta dalla Corte distrettuale, una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1) il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2) “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché il vizio di ultrapetizione, perché la Corte di Appello avrebbe pronunciato la risoluzione del contratto inassenza di domanda in tal senso. La censura è fondata, limitatametne alla censura di ultrapetizione, perché né dalla sentenza, né dal controricorso, emerge che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto, nel corso del giudizio di merito, domanda di risoluzione del contratto. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Il compratore, che abbia subito un danno a causa deivizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per larisoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza deivizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022 , Rv. 663573; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 15481 del 06/12/2001, Rv.550936). In assenza di richiesta proveniente dalla parte interessata, dunque, la risoluzione non può essere pronunciata d’ufficio dal giudice. L’accoglimento della censura, limitatamente alla sola statuizione di risoluzione del vincolo contrattuale, consente la decisione della causa nel merito, ai sensi e per gli effettu di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessario alcun uleriore accertamento in punto di fatto. La statuizione di cui si discute va dunque espunta dalla sentenza impugnata, che merita invece di essere confermata nel resto. In ragione della marginalità dell’accoglimento, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate per intero tra le parti. PQM la Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., elimina dalla predetta sentenza la statuizione di risoluzione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, confermandola nel resto. Compensa per intero tra le parti
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