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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 09451/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 24.5.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha ridotto, stante il riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Varese all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato a due anni ed otto mesi di reclusione, confermando tuttavia la sua responsabilità per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. e concorso in dichiarazione Iva fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.

Igs. 74/2000.

In estrema sintesi i giudici di merito hanno ritenuto che il consorzio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], del quale faceva parte quale sodale il Merlo che metteva a disposizione le sue competenze tecniche quale commercialista e le sue conoscenze professionali, realizzasse, secondo uno schema ripetuto e collaudato, attraverso l'emissione da parte di due società cartiere, Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatture di importi particolarmente ingenti, non corrispondente ad alcuna fornitura di beni o erogazione di servizi, nei confronti della Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], un articolato sistema di frode che consentiva alla suddetta società, che a sua volta effettuava operazioni di cessione all'esportazione di beni strumentali nei confronti di una società tunisina e delle stesse cartiere senza applicazione di imposta, di ottenere crediti IVA fittizi nei confronti dell'Erario al fine di procedere ad indebite compensazioni o alla loro cessione sotto forma di veri e propri "pacchetti di risparmio di imposta" ad un prezzo scontato rispetto all'ammontare dei crediti medesimi a terzi soggetti che a loro volta li utilizzavano in compensazione dei propri debiti tributari o contributivi.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite dei codifensori avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 111 Cost. e al vizio motivazionale, l'illegittimità del diniego opposto dal Gup alla richiesta, formalizzata dal difensore, di essere autorizzato a rinunciare al rito abbreviato in ragione della riscontrata assenza all'interno del fascicolo del PM di vari documenti in originale tra cui le perizie redatte dall'imputato sul valore dei beni strumentali ceduti dalla Leonardo da Vinci e conseguentemente di un compendio probatorio diverso.

Rileva come in ragione della riscontrata diversità l'opzione processuale inizialmente formulata non poteva ritenersi il frutto di una scelta consapevole che, come tale poteva essere revocata quando incolpevolmente adottata stante l'erronea conoscenza degli atti, analogamente alla disciplina civilistica che prevede l'annullabilità dell'atto unilaterale viziato da errore, sostenendo che nessuna motivazione fosse stata resa dalla Corte di appello al riguardo.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 192 cod. proc. pen. e al vizio di illogicità motivazionale, che la prospettazione accusatoria recepita dalla Corte di appello si basava, tanto per il reato associativo, quanto per i reati fiscali, essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] prima di essere venuto a conoscenza della sua condizione di indagato, peraltro smentite dal contenuto del suo interrogatorio di garanzia, profilo questo integralmente tralasciato dalla sentenza impugnata che nessuna 2 ,en motivazione aveva reso sul punto.

Deduce altresì la mancanza di correlazione tra i capi E e F relativi al reato di utilizzazione delle false fatture, secondo i quali l'imputato avrebbe partecipato alle dìchìarazìonì fiscali fraudolente dando consigli per rafforzare il proposito criminale degli altri coimputati, e la condanna pronunciata nei suoi confronti in cui l'addebito mossogli è quello della redazione di false perizie, mai contestatogli.

Rileva al riguardo come in ogni caso le perizie non fossero affatto necessarie ai fini della complessiva operazione volta alla cessione dei crediti IVA, punendo l'art. 2 d.

Igs. 74/2000 l'utilizzo di documenti relativi ad operazioni inesistenti detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, documenti tra i quali certamente non rientrano le perizie, comunque inidonee a generare un credito IVA.

Lamenta altresì che nessuna dimostrazione fosse stata fornita in ordine alla stabilità del presunto vincolo associativo del Merlo, né alla consapevolezza di far parte di un sodalizio di almeno tre persone.

3. In data 7.1.2022 è stata depositata memoria contenente motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi, nell'epigrafe dell'atto, difensore dì fiducia e procuratore speciale dell'imputato.

4. Con successiva memoria trasmessa via PEC a questa Corte in data 20.2.2022 in replica alla requisitoria del PG il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato "ai motivi del ricorso, al ricorso ed ai motivi aggiunti del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]", chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del GUP di Varese con l'autorizzazione di questa Corte a rinunciare al rito abbreviato e della sentenza impugnata.

5. In pari data è stata trasmessa via PEC memoria di replica alla requisitoria del PG redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine al primo motivo, va rilevato, al di là della manifesta infondatezza del parallelo con la disciplina civilistica dettata per gli atti unilaterali di natura negoziale cui si estende la disciplina dell'annullabilità dei contratti, cui non può mai essere assimilato un atto processuale, che secondo l'univoca interpretazione di questa Corte l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere mai revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253212), tanto che le successive pronunce di legittimità hanno definito abnorme il provvedimento di revoca persino nell'ipotesi di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria nell'impossibilità di acquisizione della prova dedotta in condizione.D'altra parte, riguardata dalla parte dell'imputato, la richiesta di giudizio abbreviato può essere revocata solo fino a che non abbia prodotto i propri effetti e cioè finché non sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito, considerato che la ammissione del rito speciale, implicita nel provvedimento ordinatorio adottato dal giudice della udienza preliminare, comporta l'effetto della irretrattabilità della relativa richiesta (Cass., Sez. 1", 9 luglio 2008, n. 32905, [OSCURATO:PERSONA], massima n. 240683 e Sez. 4", 28 marzo 2008, n. 19528, Gjieta, massima n. 239764).

A fronte dell'esercizio della facoltà accordata all'imputato di richiesta del rito abbreviato, trasformatasi, a seguito della riforma di cui alla L. n. 479 del 1999, in vero e proprio diritto "potestativo", quanto alla richiesta di rito abbreviato incondizionato, posto che al giudice non è concesso alcun margine di valutazione per disattendere la richiesta, appare del tutto improprio parlare di revoca della richiesta di rito abbreviato: ed invero, una volta intervenuto, come nella concreta fattispecie, il provvedimento del giudice di ammissione al rito alternativo, non più di revoca della richiesta dovrebbe parlarsi, bensì di revoca del provvedimento del giudice di ammissione al rito, disciplinato come già rilevato dall'art. 441 bis cod. proc. pen..

Conseguentemente, se già prima della riforma citata non si dubitava che la richiesta di rito abbreviato integrasse una mera proposta, come tale revocabile fino a che non fosse intervenuto il consenso del p.m., a seguito del quale la revoca della richiesta era preclusa una volta formatosi l'accordo, unilateralmente irresolubile, e, a maggior ragione, una volta disposto il giudizio abbreviato, ora, che il consenso del p.m. non è più previsto, appare logico ritenere che la richiesta possa considerarsi revocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il provvedimento dispositivo del rito.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo.

Deve innanzi tutto stigmatizzarsi la manifesta infondatezza della contestazione relativa al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza che confonde le risultanze istruttorie poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità con le condotte delittuose ascritte all'imputato: le perizie redatte azdfirapill115 non sono affatto l'oggetto dell'addebito - costituito, secondo i capi E) e F), dal concorso del Merlo nelle dichiarazioni IVA fraudolentemente redatte dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA] con l'utilizzo, quali elementi passivi dell'imposta, delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle due società cartiere Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di precostituirsi un indebito credito di imposta - e che tale è rimasto nella pronuncia di condanna resa da entrambi i giudici di merito : si tratta, al contrario, dello strumento attraverso il quale, unitamente ad una pluralità di ulteriori condotte dettagliatamente elencate dai giudici del gravame, veniva realizzato il meccanismo fraudolento, di volta in volta in volta replicato in forza di uno schema ampiamente collaudato, diretto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto mediante la creazione artificiosa di ingenti crediti di imposta.

Invero, le perizie con cui il Merlo ha attestato il valore dei beni strumentali ceduti ovvero il valore del credito IVA della Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., necessarie o meno che fossero ai fini della creazione del credito IVA, erano comunque funzionali alla riuscita dell'operazione complessiva, che prevedeva ai fini di un maggiore redditività non solo la precostituzione di crediti in favore della società da opporre in compensazione all'Erario, ma altresì la alienazione di parte di essi a terzi a prezzi che, seppur scontati rispetto al valore nominale dei crediti ceduti, esigevano ai fini della loro stessa commerciabilità garanzie, quanto meno apparenti, della sussistenza del credito oggetto della cessione a titolo oneroso.

Esse sono, pertanto, la dimostrazione tangibile del fatto che l'imputato abbia partecipato all'operazione fraudolenta e con essa ai reati in contestazione.

Né maggior fondamento può riconoscersi alla eccepita violazione dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. posto che, contrariamente a quanto assume la difesa, il compendio probatorio menzionato dai giudici distrettuali è costituito essenzialmente dalla copiosa documentazione acquisita grazie alle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, nonché dall'eloquente contenuto di alcune conversazioni intercettate svoltesi tra l'imputato e l'[OSCURATO:PERSONA], dominus del sodalizio, in cui i due discutevano della falsificazione dei documenti CMR o della versione comune da fornire all'Agenzia delle Entrate, ovvero tra il prevenuto e la sua segretaria dalla quale si ricava la sostanziale ammissione della sua condotta partecipativa, elementi questi rispetto ai quali le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute configuranti un inequivoco riscontro: è dunque evidente come la loro valutazione sia stata compiuta dalla Corte di merito in sinergia con tutte le altri fonti documentali e dichiarative acquisite all'esito dell'espletata istruttoria nella coerente declinazione dell'art. 192, terzo comma cod. proc. pen.

Non possono, infine, trovare ingresso le ulteriori contestazioni svolte nel motivo in esame in ordine all'elemento materiale e soggettivo del delitto ex art.416 cod. pen. con riferimento alla partecipazione dell'imputato: trattasi invero di doglianze meramente reiterative delle censure articolate con l'atto di appello, riprodotte in assenza di alcun confronto argomentativo con le puntuali osservazioni sviluppate dalla Corte distrettuale che ricostruiscono dettagliatamente il contributo fornito dal Merlo alla consorteria criminosa attraverso sia i contatti procurati con notai e commercialisti compiacenti, sia il coinvolgimento della società tunisina amministrata dal figlio utilizzata per la simulazione delle operazioni commerciali con l'estero in territorio esente da IVA, sia la redazione delle perizie di stima dei crediti destinati alla cessione a terzi, sia il coordinamento, grazie alle sue competenze tecniche, delle attività degli altri associati.3.

Quanto alla successiva memoria contenente "motivi aggiunti" a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve esserne rilevata l'inammissibilità sotto un duplice profilo.

Da un lato alle doglianze ivi sviluppate si trasmette il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari, inidonei all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387).

Dall'altro, deve rilevarsi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta, al di là di quanto dichiarato nell'epigrafe dell'atto, difensore dell'imputato, evincendosi dalla procura in atti (cfr. procura speciale in data 8.10.2021 a firma di [OSCURATO:PERSONA]) che sia stato nominato da costui soltanto suo procuratore speciale, delegato cioè al compimento in sua vece e conto, quand'anche in giudizio, degli atti ivi elencati che nulla hanno a che vedere con lo jus postulandi, il conferimento del quale, ancorchè privo di forme solenni, esige pur sempre una manifestazione di volontà in tal senso.

Peraltro, al momento del conferimento della suddetta procura, il ricorrente risultava essere già assistito da due difensori, gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come tali qualificatisi nell'epigrafe del ricorso innanzi a questa Corte, onde in difetto di revoca espressa delle precedenti nomine, né evincibile per facta concludentia, avendo al contrario l'avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, non si sarebbe comunque procedere alla nomina di un terzo difensore stante il divieto fissato dall'art. 96, primo comma cod. proc. pen..

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 24.5.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha ridotto, stante il riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Varese all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato a due anni ed otto mesi di reclusione, confermando tuttavia la sua responsabilità per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. e concorso in dichiarazione Iva fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d. Igs. 74/2000. In estrema sintesi i giudici di merito hanno ritenuto che il consorzio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], del quale faceva parte quale sodale il Merlo che metteva a disposizione le sue competenze tecniche quale commercialista e le sue conoscenze professionali, realizzasse, secondo uno schema ripetuto e collaudato, attraverso l'emissione da parte di due società cartiere, Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fatture di importi particolarmente ingenti, non corrispondente ad alcuna fornitura di beni o erogazione di servizi, nei confronti della Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], un articolato sistema di frode che consentiva alla suddetta società, che a sua volta effettuava operazioni di cessione all'esportazione di beni strumentali nei confronti di una società tunisina e delle stesse cartiere senza applicazione di imposta, di ottenere crediti IVA fittizi nei confronti dell'Erario al fine di procedere ad indebite compensazioni o alla loro cessione sotto forma di veri e propri "pacchetti di risparmio di imposta" ad un prezzo scontato rispetto all'ammontare dei crediti medesimi a terzi soggetti che a loro volta li utilizzavano in compensazione dei propri debiti tributari o contributivi. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite dei codifensori avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 111 Cost. e al vizio motivazionale, l'illegittimità del diniego opposto dal Gup alla richiesta, formalizzata dal difensore, di essere autorizzato a rinunciare al rito abbreviato in ragione della riscontrata assenza all'interno del fascicolo del PM di vari documenti in originale tra cui le perizie redatte dall'imputato sul valore dei beni strumentali ceduti dalla Leonardo da Vinci e conseguentemente di un compendio probatorio diverso. Rileva come in ragione della riscontrata diversità l'opzione processuale inizialmente formulata non poteva ritenersi il frutto di una scelta consapevole che, come tale poteva essere revocata quando incolpevolmente adottata stante l'erronea conoscenza degli atti, analogamente alla disciplina civilistica che prevede l'annullabilità dell'atto unilaterale viziato da errore, sostenendo che nessuna motivazione fosse stata resa dalla Corte di appello al riguardo. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 192 cod. proc. pen. e al vizio di illogicità motivazionale, che la prospettazione accusatoria recepita dalla Corte di appello si basava, tanto per il reato associativo, quanto per i reati fiscali, essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] prima di essere venuto a conoscenza della sua condizione di indagato, peraltro smentite dal contenuto del suo interrogatorio di garanzia, profilo questo integralmente tralasciato dalla sentenza impugnata che nessuna 2 ,en motivazione aveva reso sul punto. Deduce altresì la mancanza di correlazione tra i capi E e F relativi al reato di utilizzazione delle false fatture, secondo i quali l'imputato avrebbe partecipato alle dìchìarazìonì fiscali fraudolente dando consigli per rafforzare il proposito criminale degli altri coimputati, e la condanna pronunciata nei suoi confronti in cui l'addebito mossogli è quello della redazione di false perizie, mai contestatogli. Rileva al riguardo come in ogni caso le perizie non fossero affatto necessarie ai fini della complessiva operazione volta alla cessione dei crediti IVA, punendo l'art. 2 d. Igs. 74/2000 l'utilizzo di documenti relativi ad operazioni inesistenti detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, documenti tra i quali certamente non rientrano le perizie, comunque inidonee a generare un credito IVA. Lamenta altresì che nessuna dimostrazione fosse stata fornita in ordine alla stabilità del presunto vincolo associativo del Merlo, né alla consapevolezza di far parte di un sodalizio di almeno tre persone. 3. In data 7.1.2022 è stata depositata memoria contenente motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi, nell'epigrafe dell'atto, difensore dì fiducia e procuratore speciale dell'imputato. 4. Con successiva memoria trasmessa via PEC a questa Corte in data 20.2.2022 in replica alla requisitoria del PG il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato "ai motivi del ricorso, al ricorso ed ai motivi aggiunti del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]", chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del GUP di Varese con l'autorizzazione di questa Corte a rinunciare al rito abbreviato e della sentenza impugnata. 5. In pari data è stata trasmessa via PEC memoria di replica alla requisitoria del PG redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine al primo motivo, va rilevato, al di là della manifesta infondatezza del parallelo con la disciplina civilistica dettata per gli atti unilaterali di natura negoziale cui si estende la disciplina dell'annullabilità dei contratti, cui non può mai essere assimilato un atto processuale, che secondo l'univoca interpretazione di questa Corte l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere mai revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253212), tanto che le successive pronunce di legittimità hanno definito abnorme il provvedimento di revoca persino nell'ipotesi di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria nell'impossibilità di acquisizione della prova dedotta in condizione.D'altra parte, riguardata dalla parte dell'imputato, la richiesta di giudizio abbreviato può essere revocata solo fino a che non abbia prodotto i propri effetti e cioè finché non sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito, considerato che la ammissione del rito speciale, implicita nel provvedimento ordinatorio adottato dal giudice della udienza preliminare, comporta l'effetto della irretrattabilità della relativa richiesta (Cass., Sez. 1", 9 luglio 2008, n. 32905, [OSCURATO:PERSONA], massima n. 240683 e Sez. 4", 28 marzo 2008, n. 19528, Gjieta, massima n. 239764). A fronte dell'esercizio della facoltà accordata all'imputato di richiesta del rito abbreviato, trasformatasi, a seguito della riforma di cui alla L. n. 479 del 1999, in vero e proprio diritto "potestativo", quanto alla richiesta di rito abbreviato incondizionato, posto che al giudice non è concesso alcun margine di valutazione per disattendere la richiesta, appare del tutto improprio parlare di revoca della richiesta di rito abbreviato: ed invero, una volta intervenuto, come nella concreta fattispecie, il provvedimento del giudice di ammissione al rito alternativo, non più di revoca della richiesta dovrebbe parlarsi, bensì di revoca del provvedimento del giudice di ammissione al rito, disciplinato come già rilevato dall'art. 441 bis cod. proc. pen.. Conseguentemente, se già prima della riforma citata non si dubitava che la richiesta di rito abbreviato integrasse una mera proposta, come tale revocabile fino a che non fosse intervenuto il consenso del p.m., a seguito del quale la revoca della richiesta era preclusa una volta formatosi l'accordo, unilateralmente irresolubile, e, a maggior ragione, una volta disposto il giudizio abbreviato, ora, che il consenso del p.m. non è più previsto, appare logico ritenere che la richiesta possa considerarsi revocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, cioè finché non sia stato emesso il provvedimento dispositivo del rito. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo. Deve innanzi tutto stigmatizzarsi la manifesta infondatezza della contestazione relativa al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza che confonde le risultanze istruttorie poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità con le condotte delittuose ascritte all'imputato: le perizie redatte azdfirapill115 non sono affatto l'oggetto dell'addebito - costituito, secondo i capi E) e F), dal concorso del Merlo nelle dichiarazioni IVA fraudolentemente redatte dalla Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA] con l'utilizzo, quali elementi passivi dell'imposta, delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle due società cartiere Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di precostituirsi un indebito credito di imposta - e che tale è rimasto nella pronuncia di condanna resa da entrambi i giudici di merito : si tratta, al contrario, dello strumento attraverso il quale, unitamente ad una pluralità di ulteriori condotte dettagliatamente elencate dai giudici del gravame, veniva realizzato il meccanismo fraudolento, di volta in volta in volta replicato in forza di uno schema ampiamente collaudato, diretto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto mediante la creazione artificiosa di ingenti crediti di imposta. Invero, le perizie con cui il Merlo ha attestato il valore dei beni strumentali ceduti ovvero il valore del credito IVA della Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., necessarie o meno che fossero ai fini della creazione del credito IVA, erano comunque funzionali alla riuscita dell'operazione complessiva, che prevedeva ai fini di un maggiore redditività non solo la precostituzione di crediti in favore della società da opporre in compensazione all'Erario, ma altresì la alienazione di parte di essi a terzi a prezzi che, seppur scontati rispetto al valore nominale dei crediti ceduti, esigevano ai fini della loro stessa commerciabilità garanzie, quanto meno apparenti, della sussistenza del credito oggetto della cessione a titolo oneroso. Esse sono, pertanto, la dimostrazione tangibile del fatto che l'imputato abbia partecipato all'operazione fraudolenta e con essa ai reati in contestazione. Né maggior fondamento può riconoscersi alla eccepita violazione dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. posto che, contrariamente a quanto assume la difesa, il compendio probatorio menzionato dai giudici distrettuali è costituito essenzialmente dalla copiosa documentazione acquisita grazie alle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, nonché dall'eloquente contenuto di alcune conversazioni intercettate svoltesi tra l'imputato e l'[OSCURATO:PERSONA], dominus del sodalizio, in cui i due discutevano della falsificazione dei documenti CMR o della versione comune da fornire all'Agenzia delle Entrate, ovvero tra il prevenuto e la sua segretaria dalla quale si ricava la sostanziale ammissione della sua condotta partecipativa, elementi questi rispetto ai quali le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute configuranti un inequivoco riscontro: è dunque evidente come la loro valutazione sia stata compiuta dalla Corte di merito in sinergia con tutte le altri fonti documentali e dichiarative acquisite all'esito dell'espletata istruttoria nella coerente declinazione dell'art. 192, terzo comma cod. proc. pen. Non possono, infine, trovare ingresso le ulteriori contestazioni svolte nel motivo in esame in ordine all'elemento materiale e soggettivo del delitto ex art.416 cod. pen. con riferimento alla partecipazione dell'imputato: trattasi invero di doglianze meramente reiterative delle censure articolate con l'atto di appello, riprodotte in assenza di alcun confronto argomentativo con le puntuali osservazioni sviluppate dalla Corte distrettuale che ricostruiscono dettagliatamente il contributo fornito dal Merlo alla consorteria criminosa attraverso sia i contatti procurati con notai e commercialisti compiacenti, sia il coinvolgimento della società tunisina amministrata dal figlio utilizzata per la simulazione delle operazioni commerciali con l'estero in territorio esente da IVA, sia la redazione delle perizie di stima dei crediti destinati alla cessione a terzi, sia il coordinamento, grazie alle sue competenze tecniche, delle attività degli altri associati.3. Quanto alla successiva memoria contenente "motivi aggiunti" a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve esserne rilevata l'inammissibilità sotto un duplice profilo. Da un lato alle doglianze ivi sviluppate si trasmette il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari, inidonei all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387). Dall'altro, deve rilevarsi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta, al di là di quanto dichiarato nell'epigrafe dell'atto, difensore dell'imputato, evincendosi dalla procura in atti (cfr. procura speciale in data 8.10.2021 a firma di [OSCURATO:PERSONA]) che sia stato nominato da costui soltanto suo procuratore speciale, delegato cioè al compimento in sua vece e conto, quand'anche in giudizio, degli atti ivi elencati che nulla hanno a che vedere con lo jus postulandi, il conferimento del quale, ancorchè privo di forme solenni, esige pur sempre una manifestazione di volontà in tal senso. Peraltro, al momento del conferimento della suddetta procura, il ricorrente risultava essere già assistito da due difensori, gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come tali qualificatisi nell'epigrafe del ricorso innanzi a questa Corte, onde in difetto di revoca espressa delle precedenti nomine, né evincibile per facta concludentia, avendo al contrario l'avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, non si sarebbe comunque procedere alla nomina di un terzo difensore stante il divieto fissato dall'art. 96, primo comma cod. proc. pen.. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile
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