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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 18841/2026

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o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1853 SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3744/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 3233/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1853/2026Concetta Casillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impNuugmnerao ndi ora ccolta generale 18841/2026sulla base di un unico motivo la sentenza n. 3744/2022 dellDaat a pubblicazione 10/06/2026Corte d'appello di Napoli che ha rigettato il gravame avverso lapronuncia del Tribunale di Nola che aveva respinto il ricorsovolto all’annullamento della richiesta di ripetizione di sommepercepite a titolo di disoccupazione agricola dal 1998 al 2010per decadenza dall’azione ex art. 22 d.l. n. 7/1970, convertitonella legge n. 83/1970 e dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione delcombinato disposto dei due commi 6 e 7 dell’art. 38 del d.l. n.98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La Corte ha così motivato.-Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato,confondendo tra pubblicazione di elenchi nominativi annuali epubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione.

Essiavevano impugnato il provvedimento di mancata iscrizione neglielenchi agricoli di cui erano venuti a conoscenza per la primavolta a mezzo raccomandata di rigetto delle domande didisoccupazione, in quanto il disconoscimento era avvenuto conil terzo elenco trimestrale di variazione del 2014 pubblicatoNumero registro generale 9391/2023telematicamente, mentre non risulterebbe cancellazioneN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026dall’elenco annuale.

Data pubblicazione 10/06/2026-La questione verte sulla decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n.7/1970 alla luce del disposto dell’art. 38, comma 6, del d.l. n.98/2011.-Il Tribunale ha chiarito che il termine di 120 gg di decadenzadall’azione di accertamenti del rapporto di lavoro in agricolturadecorre dalla definizione del procedimento amministrativo,definizione che coincide con la data di notifica all’interessato delprovvedimento conclusivo espresso ovvero, a seguito dellemodifiche del d.l. n. 98/2011, con la pubblicazione con lemodalità telematiche di appositi elenchi trimestrali divariazione.-Nella specie, INPS aveva provato che la cancellazione eraavvenuta mediante la pubblicazione telematica degli elenchinominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempoindeterminato dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015 per cui,in mancanza di tempestivo ricorso amministrativo, il ricorsointroduttivo del giudizio, depositato solo in data 11 luglio 2016,era tardivo.-Il quadro normativo di riferimento è il seguente.-L’art. 9 quinquies del d.l. n. 510/1996 convertito nella legge n.608/1996 stabilisce:“1.Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi dellegiornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempodeterminato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni dellamanodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede acompilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 delregio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successiveNumero registro generale 9391/2023modificazioni.

Provvede, altresì, alla compilazione di elenchNi umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026nominativi trimestrali.

Data pubblicazione 10/06/20262.Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoroprestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entroil terzo mese successivo alla scadenza del termine dipresentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata,mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio delcomune di residenza del lavoratore.3.L'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggiodell'anno successivo.

Esso contiene l'indicazione delle giornatecomplessivamente attribuite al lavoratore in base alledichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenutoanche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenuteprima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni diparte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e dicontrollo.4.L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratoriinteressati mediante affissione per giorni quindici all'albopretorio del comune di residenza.

Della pubblicazione effettuatadal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzidi informazione.

In caso di riconoscimento o di disconoscimentodi giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione epubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvedealla diretta notifica al lavoratore interessato”.- E’ poi intervenuto il d.l. n. 98/2011, il cui art. 38 recita:“Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazionetelematica)

1. Con riferimento alle giornate di occupazionesuccessive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoroe comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decretoNumero registro generale 9391/2023legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempoN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli colonDia,t a pubblicazione 10/06/2026gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificatiai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematicaeffettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese dimarzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilitedall'Istituto stesso.

".6.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cuiall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996,n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre1996, n.608.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento digiornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e lapubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvedealla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione,con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regiodecreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchinominativi trimestrali di variazione.

Agli eventuali maggioricompiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS siprovvede con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente”.-Dalla lettura delle norme emerge che, prima del d.l. n.98/2011, l’accertamento ai fini previdenziali delle giornate dilavoro degli operai agricoli era incentrato sul sistema del doppioelenco, trimestrale ed annuale; gli elenchi trimestrali avevanola funzione di registrare l’indicazione elle giornate di lavoropresso ciascun datore, l’annuale riportava l’indicazione dellegiornate complessivamente attribuite al lavoratore in base aidati degli elenchi trimestrali nonché le integrazioni omodificazioni conseguenti sia ad istanza che agli esitidell’attività ispettiva.

Tale elenco era poi notificato ai lavoratoriNumero registro generale 9391/2023che avverso i disconoscimenti potevano fare ricorsoN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026amministrativo.

Il comma 4 dell’art. 9 quinquies prevedevDaat a pubblicazione 10/06/2026anche la notifica diretta all’interessato del riconoscimento odisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo lapubblicazione dell’elenco annuale.-Nel sistema del d.l. n. 98/2011 vigente ratione temporis, glielenchi nominativi annuali sono notificati mediantepubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel sito internet.Nel contempo, sono soppressi gli elenchi trimestrali chesvolgevano una funzione anticipatoria, per cui le regolerimangono valide per l’elenco annuale.-Le variazioni intervenute dopo la compilazione dell’elencoannuale sono sempre comunicate all’interessato mediante lapubblicazione telematica, prevista dall’art. 12, “di appositielenchi nominativi trimestrali di variazione”.-Posto che l’INPS ha provveduto alla comunicazione dellacancellazione delle giornate lavorative in agricoltura nel periodoin esame avvalendosi della notifica mediante pubblicazionetelematica, è il disconoscimento ad essere stato portato aconoscenza dei lavoratori con la nuova modalità consentita exlege, restando irrilevante che ciò sia avvenuto mediante lapubblicazione dell‘elenco annuale o degli elenchi trimestrali divariazione, in quanto svolgenti, ex lege, la medesima funzione.La decisione è corretta ed il ricorso è da respingere, applicandoi principi più volte affermati da questa Corte, in precedenti (soloda ultimo, Cass. n. 4480/2026, n. 4427/2026, n. 26284/2025,fin da Cass. n. 37974/2022), che hanno ben ricostruitol’evoluzione normativa della disciplina in tema di compilazione epubblicazione degli elenchi nominativi previsti dal r.d. n.1949/1940.Numero registro generale 9391/2023In particolare, detta evoluzione è stata tratteggiata da questaN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026Corte nell’ordinanza n. 26284/2025, da intendersi quDait a pubblicazione 10/06/2026richiamata.L’art. 7 del d.l. n. 7/1970, conv. nella legge n. 83/1970, haCommissione locale per la manodopera agricola, unitamente alcompito di accertare le giornate lavorative effettivamenteprestate.

Gli elenchi contenevano non i soli nominativi deilavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate.Il successivo art. 17 ha introdotto per la prima volta lacomunicazione al lavoratore interessato di un provvedimentodiverso dagli elenchi nominativi, ossia quello di cancellazionedagli elenchi stessi; al secondo comma, l’art. 17 cit. ha fattodecorrere dalla notificazione del provvedimento il termine ditrenta giorni per l’impugnazione, mentre è rimasta ferma, anorma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenconominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.Con l’art. 6 della legge n. 459/1972 è venuta meno lacomunicazione individuale del provvedimento di cancellazione,poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375/1993,che prevedeva la notifica al lavoratore interessato delprovvedimento di cancellazione dall’elenco nominativo, oltreche di non iscrizione totale o parziale.Con l’art. 11 del citato d.lgs., inoltre, è stato fissato il terminedi trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione delprovvedimento davanti alla commissione provinciale dellamanodopera.Il descritto sistema è stato mantenuto dal d.l. n. 510/1996,conv. nella legge n. 608/1996, il quale, con gli artt. 9 ter, 9quinquies e 9 sexies, ha attribuito all’Inps le funzioni già propriedello SCAU e precisato che la decisione di accoglimento sulNumero registro generale 9391/2023ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 davaN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dallDaat a pubblicazione 10/06/2026legge.L’unica variazione ha riguardato la sostituzione degli elenchisuppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali –come quelli annuali – dovevano contenere il nominativo deilavoratori e le giornate lavorative prestate.Per il resto, è stata mantenuta la distinzione tra l’elenconominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimentiriguardanti il singolo lavoratore disciplinati dall’art. 8 del d.lgs.n. 375/1993, indicati dall’art. 9quinquies, comma 4, ultimoperiodo, del d.l. n. 510/1996, come di «riconoscimento o didisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo lacompilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale».Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e glielenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicatimediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, iprovvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle moredovevano essere comunicati dall’Inps al lavoratore interessato.Su detto sistema ha inciso in modo radicale l’art. 38 del d.l. n.98/2011, conv. nella legge n. 111/2011, che, al comma 6, haanzitutto aggiunto al r.d. n. 1949/1940 l’art. 12bis, con cui si èstabilito che «con riferimento alle giornate di occupazionesuccessive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoroe comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,articolo 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempodeterminato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni,gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 sono notificatiai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematicaeffettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese diNumero registro generale 9391/2023marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabiliteN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026dall’Istituto stesso».

Data pubblicazione 10/06/2026Il comma 7 ha poi stabilito che, «a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto, sono soppressi gli elenchinominativi trimestrali di cui al decreto-legge 10 ottobre 1996,n. 510, art. 9-quinquies convertito, con modificazioni, dallalegge 28 novembre 1996, n. 608.

In caso di riconoscimento o didisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo lacompilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale,l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante lapubblicazione, con le modalità telematiche previste dal regiodecreto 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12-bis di appositielenchi nominativi trimestrali di variazione».Sebbene il comma 7 non rechi l’abrogazione espressa nédell’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375/1993 né dell’art.9quinquies, comma 4, del d.l. n. 510/1996, si tratta di unaconseguenza necessariamente connessa alla modifica che essoha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale.Diversamente da quanto avveniva in precedenza, iprovvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito diaccertamenti dell’Inps non sono più distinti dall’elencotrimestrale – che prima, giusta l’art. 9quinquies, comma 2, d.l.cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi deilavoratori e le giornate di lavoro prestato – ma entrano a farparte degli elenchi trimestrali di variazione.La notificazione di tali provvedimenti – che, in base all’art. 8 deld.lgs. n. 375/1993 e dell’art. 9quinquies del d.l. n. 510/1996, sieffettuava mediante comunicazione individuale all’interessato –avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale,secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sitoInps degli elenchi nominativi annuali.Numero registro generale 9391/2023Mette conto aggiungere che negli anni più recenti la disciplinaN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026delle modalità di comunicazione degli elenchi nominativi annuaDlait a pubblicazione 10/06/2026e trimestrali e dei provvedimenti individuali di variazione hasubito ulteriori modifiche che, tuttavia, non rilevano rationetemporis nella presente fattispecie (v. l’art. 43, comma 7, deld.l. n. 76/2020, conv. con modificazioni nella legge n.120/2020; v. altresì l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 63/2024, conv.con modificazioni nella legge n. 101/2024).Quanto alla censura per cui “la notificazione della cancellazionedegli appositi elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli inordine alle giornate di occupazione antecedenti al 31-12-2010deve avvenire a rigore di legge non con la pubblicazionetelematica dell’elenco nominativo annuale, essendo le giornatelavorative tutte anteriori al 1.1.2011 (dal 1998 al 2010) per cuil’art. 38, comma 6, d.l. 6-7-2011 non era applicabile – ma conla comunicazione al lavoratore interessati dei provvedimenti dicancellazione dagli elenchi nominativi” (pag. 20 del ricorso),deve darsi continuità al consolidato indirizzo interpretativosecondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento digiornate lavorative mediante la pubblicazione telematica daparte dell’Inps nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38,comma 7, del d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011,può avere ad oggetto anche giornate lavorative relativeall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedentil’entrata in vigore della norma (principio di diritto affermato daCass. n. 37974/2022, al quale si è uniformata la giurisprudenzadi legittimità successiva: cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 26284,8656, 4293 e 1544 del 2025).Infatti, il comma 7 dell’art. 38 cit. riguarda i disconoscimentiintervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazionedell’elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazioneNumero registro generale 9391/2023espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedenteN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026comma 6, relativo invece «alle giornate di occupazionDeat a pubblicazione 10/06/2026successive al 31 dicembre 2010».

Viceversa, l’interpretazioneriduttiva, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, èin conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchitrimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (cioè dal 6 luglio2011).

Non è stata dettata alcuna disposizione transitoria chefa salve le disposizioni previgenti in tema di notifica individualedei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedentiall’anno 2011.

Pertanto, deve ritenersi che, dalla data di entratain vigore del citato d.l. e dalla contestuale abolizione deiprecedenti elenchi trimestrali, il legislatore ha inteso introdurrei nuovi elenchi trimestrali, i quali assumono il ruolo prima svoltodai provvedimenti individuali di disconoscimento, non piùsoggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazionetelematica sul sito internet dell’Inps.Come già affermato da questa Corte (v.

Cass. n. 33835/2023),in questo modo non è stato violato il principio di irretroattività,in base al quale la nuova legge non può essere applicata airapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: «…è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che idisconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L. n. 98del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto laforma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalitàdi comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchitrimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recantidisconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere didisconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampiapotestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario inordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delleprovvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1N9um7e0ro, r egistro generale 9391/2023Numero sezionale 1853/2026art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comNummearo d1i r;a ccolta generale 18841/2026e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, commDaat a pubblicazione 10/06/20267, nulla ha disposto» (cfr. negli stessi termini anche Cass. n.4900 del 2024, n. 37974 del 2022 e nn. 1292, 1294, 2124, 2126del 2023).La Corte costituzionale, con la sentenza n. 45/2021, ha ritenutoche il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediantepubblicazione nel sito dell’Inps costituisca forma di pubblicitàidonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnesdell’atto e a far decorrere il termine decadenziale diimpugnazione.

In questo modo, difatti, il legislatore hacontemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezzadell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia diun’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile daparte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoliper poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sitoistituzionale.Nella specie, i provvedimenti censurati sono gli elenchinominativi trimestrali di variazione che hanno disposto, per glianni dal 1998 al 2010 la cancellazione delle giornateassicurative già accreditate, provvedimenti notificati attraversola pubblicazione sul sito internet dell’INPS dal 15 dicembre 2014al 10 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011,convertito nella legge n. 111/2011.I giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principisopra esposti, hanno ritenuto maturata la decadenza, in quantol’azione giudiziaria è stata proposta oltre il termine di 120 giorni,essendo il ricorso stato depositato in data 11 luglio 2016.Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese di legittimità vengonocompensate in quanto l’orientamento giurisprudenzialerichiamato si è consolidato in epoca successiva all’instaurazNiuomnereo r egistro generale 9391/2023Numero sezionale 1853/2026del giudizio.

Numero di raccolta generale 18841/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002Da,t a pubblicazione 10/06/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, va datoparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1853 SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3744/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 3233/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1853/2026Concetta Casillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impNuugmnerao ndi ora ccolta generale 18841/2026sulla base di un unico motivo la sentenza n. 3744/2022 dellDaat a pubblicazione 10/06/2026Corte d'appello di Napoli che ha rigettato il gravame avverso lapronuncia del Tribunale di Nola che aveva respinto il ricorsovolto all’annullamento della richiesta di ripetizione di sommepercepite a titolo di disoccupazione agricola dal 1998 al 2010per decadenza dall’azione ex art. 22 d.l. n. 7/1970, convertitonella legge n. 83/1970 e dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione delcombinato disposto dei due commi 6 e 7 dell’art. 38 del d.l. n.98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La Corte ha così motivato.-Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato,confondendo tra pubblicazione di elenchi nominativi annuali epubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione. Essiavevano impugnato il provvedimento di mancata iscrizione neglielenchi agricoli di cui erano venuti a conoscenza per la primavolta a mezzo raccomandata di rigetto delle domande didisoccupazione, in quanto il disconoscimento era avvenuto conil terzo elenco trimestrale di variazione del 2014 pubblicatoNumero registro generale 9391/2023telematicamente, mentre non risulterebbe cancellazioneN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026dall’elenco annuale. Data pubblicazione 10/06/2026-La questione verte sulla decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n.7/1970 alla luce del disposto dell’art. 38, comma 6, del d.l. n.98/2011.-Il Tribunale ha chiarito che il termine di 120 gg di decadenzadall’azione di accertamenti del rapporto di lavoro in agricolturadecorre dalla definizione del procedimento amministrativo,definizione che coincide con la data di notifica all’interessato delprovvedimento conclusivo espresso ovvero, a seguito dellemodifiche del d.l. n. 98/2011, con la pubblicazione con lemodalità telematiche di appositi elenchi trimestrali divariazione.-Nella specie, INPS aveva provato che la cancellazione eraavvenuta mediante la pubblicazione telematica degli elenchinominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempoindeterminato dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015 per cui,in mancanza di tempestivo ricorso amministrativo, il ricorsointroduttivo del giudizio, depositato solo in data 11 luglio 2016,era tardivo.-Il quadro normativo di riferimento è il seguente.-L’art. 9 quinquies del d.l. n. 510/1996 convertito nella legge n.608/1996 stabilisce:“1.Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi dellegiornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempodeterminato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni dellamanodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede acompilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 delregio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successiveNumero registro generale 9391/2023modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchNi umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026nominativi trimestrali. Data pubblicazione 10/06/20262.Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoroprestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entroil terzo mese successivo alla scadenza del termine dipresentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata,mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio delcomune di residenza del lavoratore.3.L'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggiodell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornatecomplessivamente attribuite al lavoratore in base alledichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenutoanche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenuteprima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni diparte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e dicontrollo.4.L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratoriinteressati mediante affissione per giorni quindici all'albopretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuatadal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzidi informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimentodi giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione epubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvedealla diretta notifica al lavoratore interessato”.- E’ poi intervenuto il d.l. n. 98/2011, il cui art. 38 recita:“Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazionetelematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazionesuccessive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoroe comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decretoNumero registro generale 9391/2023legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempoN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli colonDia,t a pubblicazione 10/06/2026gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificatiai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematicaeffettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese dimarzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilitedall'Istituto stesso. ".6.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cuiall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996,n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento digiornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e lapubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvedealla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione,con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regiodecreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchinominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggioricompiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS siprovvede con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente”.-Dalla lettura delle norme emerge che, prima del d.l. n.98/2011, l’accertamento ai fini previdenziali delle giornate dilavoro degli operai agricoli era incentrato sul sistema del doppioelenco, trimestrale ed annuale; gli elenchi trimestrali avevanola funzione di registrare l’indicazione elle giornate di lavoropresso ciascun datore, l’annuale riportava l’indicazione dellegiornate complessivamente attribuite al lavoratore in base aidati degli elenchi trimestrali nonché le integrazioni omodificazioni conseguenti sia ad istanza che agli esitidell’attività ispettiva. Tale elenco era poi notificato ai lavoratoriNumero registro generale 9391/2023che avverso i disconoscimenti potevano fare ricorsoN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026amministrativo. Il comma 4 dell’art. 9 quinquies prevedevDaat a pubblicazione 10/06/2026anche la notifica diretta all’interessato del riconoscimento odisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo lapubblicazione dell’elenco annuale.-Nel sistema del d.l. n. 98/2011 vigente ratione temporis, glielenchi nominativi annuali sono notificati mediantepubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel sito internet.Nel contempo, sono soppressi gli elenchi trimestrali chesvolgevano una funzione anticipatoria, per cui le regolerimangono valide per l’elenco annuale.-Le variazioni intervenute dopo la compilazione dell’elencoannuale sono sempre comunicate all’interessato mediante lapubblicazione telematica, prevista dall’art. 12, “di appositielenchi nominativi trimestrali di variazione”.-Posto che l’INPS ha provveduto alla comunicazione dellacancellazione delle giornate lavorative in agricoltura nel periodoin esame avvalendosi della notifica mediante pubblicazionetelematica, è il disconoscimento ad essere stato portato aconoscenza dei lavoratori con la nuova modalità consentita exlege, restando irrilevante che ciò sia avvenuto mediante lapubblicazione dell‘elenco annuale o degli elenchi trimestrali divariazione, in quanto svolgenti, ex lege, la medesima funzione.La decisione è corretta ed il ricorso è da respingere, applicandoi principi più volte affermati da questa Corte, in precedenti (soloda ultimo, Cass. n. 4480/2026, n. 4427/2026, n. 26284/2025,fin da Cass. n. 37974/2022), che hanno ben ricostruitol’evoluzione normativa della disciplina in tema di compilazione epubblicazione degli elenchi nominativi previsti dal r.d. n.1949/1940.Numero registro generale 9391/2023In particolare, detta evoluzione è stata tratteggiata da questaN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026Corte nell’ordinanza n. 26284/2025, da intendersi quDait a pubblicazione 10/06/2026richiamata.L’art. 7 del d.l. n. 7/1970, conv. nella legge n. 83/1970, haCommissione locale per la manodopera agricola, unitamente alcompito di accertare le giornate lavorative effettivamenteprestate. Gli elenchi contenevano non i soli nominativi deilavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate.Il successivo art. 17 ha introdotto per la prima volta lacomunicazione al lavoratore interessato di un provvedimentodiverso dagli elenchi nominativi, ossia quello di cancellazionedagli elenchi stessi; al secondo comma, l’art. 17 cit. ha fattodecorrere dalla notificazione del provvedimento il termine ditrenta giorni per l’impugnazione, mentre è rimasta ferma, anorma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenconominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.Con l’art. 6 della legge n. 459/1972 è venuta meno lacomunicazione individuale del provvedimento di cancellazione,poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375/1993,che prevedeva la notifica al lavoratore interessato delprovvedimento di cancellazione dall’elenco nominativo, oltreche di non iscrizione totale o parziale.Con l’art. 11 del citato d.lgs., inoltre, è stato fissato il terminedi trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione delprovvedimento davanti alla commissione provinciale dellamanodopera.Il descritto sistema è stato mantenuto dal d.l. n. 510/1996,conv. nella legge n. 608/1996, il quale, con gli artt. 9 ter, 9quinquies e 9 sexies, ha attribuito all’Inps le funzioni già propriedello SCAU e precisato che la decisione di accoglimento sulNumero registro generale 9391/2023ricorso proposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 davaN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dallDaat a pubblicazione 10/06/2026legge.L’unica variazione ha riguardato la sostituzione degli elenchisuppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali –come quelli annuali – dovevano contenere il nominativo deilavoratori e le giornate lavorative prestate.Per il resto, è stata mantenuta la distinzione tra l’elenconominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimentiriguardanti il singolo lavoratore disciplinati dall’art. 8 del d.lgs.n. 375/1993, indicati dall’art. 9quinquies, comma 4, ultimoperiodo, del d.l. n. 510/1996, come di «riconoscimento o didisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo lacompilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale».Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e glielenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicatimediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, iprovvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle moredovevano essere comunicati dall’Inps al lavoratore interessato.Su detto sistema ha inciso in modo radicale l’art. 38 del d.l. n.98/2011, conv. nella legge n. 111/2011, che, al comma 6, haanzitutto aggiunto al r.d. n. 1949/1940 l’art. 12bis, con cui si èstabilito che «con riferimento alle giornate di occupazionesuccessive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoroe comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,articolo 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempodeterminato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni,gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 sono notificatiai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematicaeffettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese diNumero registro generale 9391/2023marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabiliteN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026dall’Istituto stesso». Data pubblicazione 10/06/2026Il comma 7 ha poi stabilito che, «a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto, sono soppressi gli elenchinominativi trimestrali di cui al decreto-legge 10 ottobre 1996,n. 510, art. 9-quinquies convertito, con modificazioni, dallalegge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o didisconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo lacompilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale,l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante lapubblicazione, con le modalità telematiche previste dal regiodecreto 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12-bis di appositielenchi nominativi trimestrali di variazione».Sebbene il comma 7 non rechi l’abrogazione espressa nédell’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375/1993 né dell’art.9quinquies, comma 4, del d.l. n. 510/1996, si tratta di unaconseguenza necessariamente connessa alla modifica che essoha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale.Diversamente da quanto avveniva in precedenza, iprovvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito diaccertamenti dell’Inps non sono più distinti dall’elencotrimestrale – che prima, giusta l’art. 9quinquies, comma 2, d.l.cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi deilavoratori e le giornate di lavoro prestato – ma entrano a farparte degli elenchi trimestrali di variazione.La notificazione di tali provvedimenti – che, in base all’art. 8 deld.lgs. n. 375/1993 e dell’art. 9quinquies del d.l. n. 510/1996, sieffettuava mediante comunicazione individuale all’interessato –avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale,secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sitoInps degli elenchi nominativi annuali.Numero registro generale 9391/2023Mette conto aggiungere che negli anni più recenti la disciplinaN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026delle modalità di comunicazione degli elenchi nominativi annuaDlait a pubblicazione 10/06/2026e trimestrali e dei provvedimenti individuali di variazione hasubito ulteriori modifiche che, tuttavia, non rilevano rationetemporis nella presente fattispecie (v. l’art. 43, comma 7, deld.l. n. 76/2020, conv. con modificazioni nella legge n.120/2020; v. altresì l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 63/2024, conv.con modificazioni nella legge n. 101/2024).Quanto alla censura per cui “la notificazione della cancellazionedegli appositi elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli inordine alle giornate di occupazione antecedenti al 31-12-2010deve avvenire a rigore di legge non con la pubblicazionetelematica dell’elenco nominativo annuale, essendo le giornatelavorative tutte anteriori al 1.1.2011 (dal 1998 al 2010) per cuil’art. 38, comma 6, d.l. 6-7-2011 non era applicabile – ma conla comunicazione al lavoratore interessati dei provvedimenti dicancellazione dagli elenchi nominativi” (pag. 20 del ricorso),deve darsi continuità al consolidato indirizzo interpretativosecondo cui la notificazione al lavoratore del disconoscimento digiornate lavorative mediante la pubblicazione telematica daparte dell’Inps nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38,comma 7, del d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011,può avere ad oggetto anche giornate lavorative relativeall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedentil’entrata in vigore della norma (principio di diritto affermato daCass. n. 37974/2022, al quale si è uniformata la giurisprudenzadi legittimità successiva: cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 26284,8656, 4293 e 1544 del 2025).Infatti, il comma 7 dell’art. 38 cit. riguarda i disconoscimentiintervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazionedell’elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazioneNumero registro generale 9391/2023espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedenteN umero sezionale 1853/2026Numero di raccolta generale 18841/2026comma 6, relativo invece «alle giornate di occupazionDeat a pubblicazione 10/06/2026successive al 31 dicembre 2010». Viceversa, l’interpretazioneriduttiva, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, èin conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchitrimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (cioè dal 6 luglio2011). Non è stata dettata alcuna disposizione transitoria chefa salve le disposizioni previgenti in tema di notifica individualedei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedentiall’anno 2011. Pertanto, deve ritenersi che, dalla data di entratain vigore del citato d.l. e dalla contestuale abolizione deiprecedenti elenchi trimestrali, il legislatore ha inteso introdurrei nuovi elenchi trimestrali, i quali assumono il ruolo prima svoltodai provvedimenti individuali di disconoscimento, non piùsoggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazionetelematica sul sito internet dell’Inps.Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 33835/2023),in questo modo non è stato violato il principio di irretroattività,in base al quale la nuova legge non può essere applicata airapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: «…è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che idisconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L. n. 98del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto laforma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalitàdi comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchitrimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recantidisconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere didisconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampiapotestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario inordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delleprovvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1N9um7e0ro, r egistro generale 9391/2023Numero sezionale 1853/2026art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comNummearo d1i r;a ccolta generale 18841/2026e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, commDaat a pubblicazione 10/06/20267, nulla ha disposto» (cfr. negli stessi termini anche Cass. n.4900 del 2024, n. 37974 del 2022 e nn. 1292, 1294, 2124, 2126del 2023).La Corte costituzionale, con la sentenza n. 45/2021, ha ritenutoche il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediantepubblicazione nel sito dell’Inps costituisca forma di pubblicitàidonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnesdell’atto e a far decorrere il termine decadenziale diimpugnazione. In questo modo, difatti, il legislatore hacontemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezzadell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia diun’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile daparte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoliper poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sitoistituzionale.Nella specie, i provvedimenti censurati sono gli elenchinominativi trimestrali di variazione che hanno disposto, per glianni dal 1998 al 2010 la cancellazione delle giornateassicurative già accreditate, provvedimenti notificati attraversola pubblicazione sul sito internet dell’INPS dal 15 dicembre 2014al 10 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011,convertito nella legge n. 111/2011.I giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principisopra esposti, hanno ritenuto maturata la decadenza, in quantol’azione giudiziaria è stata proposta oltre il termine di 120 giorni,essendo il ricorso stato depositato in data 11 luglio 2016.Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di legittimità vengonocompensate in quanto l’orientamento giurisprudenzialerichiamato si è consolidato in epoca successiva all’instaurazNiuomnereo r egistro generale 9391/2023Numero sezionale 1853/2026del giudizio. Numero di raccolta generale 18841/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002Da,t a pubblicazione 10/06/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, va datoparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 18841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris