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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 15570/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, liannullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 luglio 2021, il Giudice di pace di Catania ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per essere il giudice di pace pervenuto all'assoluzione dell'imputato sulla base di un'interpretazione del quadro normativo di riferimento smentita dalla costante interpretazione giurisprudenziale, che attesta la compatibilità della disposizione incriminatrice con quella di matrice sovranazionale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. Preliminarmente, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — ovvero per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione impartitogli dal Questore di Catania il 14 luglio 2020 — e non già, come indicato dal ricorrente, di quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis del medesimo plesso normativo.

Il giudice di pace, accertata, in punto di fatto, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma incriminatrice, è, nondimeno, pervenuto a contraria determinazione sul rilievo che, essendone stata sancita, nella vigenza del testo previgente, la contrarietà ai principi compendiati della Direttiva 2008/115 CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (c.d.

«direttiva rimpatri»), ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'attuale sistema sanzionatorio, che ha reputato, in concreto, idoneo a ritardare, e quindi ad ostacolare, la procedura di allontanamento e, quindi, una politica realmente efficace del controllo dei flussi migratori nell'ambito dell'Unione Europea, sì da imporre la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella sovranazionale e, di conseguenza, l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli.

3. La sentenza impugnata ha richiamato, nello sviluppo decisionale, argomenti tratti, sul punto, dai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE 28/04/2011, [OSCURATO:PERSONA]), ma non si è fatta carico, tuttavia, della formulazione della norma incriminatrice, quale introdotta dall'art. 3 dl. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti per il recepimento della predetta direttiva sul rimpatrio dei cittadini irregolari di Paesi terzi, testo applicabile, ratione temporis, al caso di specie.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con una serie coerente di decisioni, espressiva di un indirizzo condiviso e, ormai, definitivamente consolidato, che la novellata disposizione non può ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato, avendo istituito una nuova incriminazione, in discontinuità sostanziale per «tipo di illecito» rispetto alla pregressa (tra le altre, Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, Rv. 275049; Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, Rosca, Rv. 273047; Sez. 1, n. 32813 del 27/05/2014, Danjuma), e ha statuito che essa è, dunque, perfettamente applicabile ai comportamenti realizzati sotto la sua vigenza (Sez. 1, n. 50425 del 28/04/2016, Istifhann).

Il legislatore nazionale — pur non rinunciando alla sanzione penale per sostenere la forza precettiva dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, impartito al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, e garantirne così l'ottemperanza — ha, invero, eliminato la previsione della reclusione, antecedentemente comminata, sostituendola con la pena della multa.

Così facendo, ha corrisposto alla menzionata decisione della Corte di giustizia UE, secondo la quale la successione delle fasi della procedura di rimpatrio, stabilita dalla direttiva, risponde a una esigenza di «gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione» alla relativa decisione, da quella meno restrittiva per la libertà dell'interessato (la concessione di un termine per la sua partenza volontaria) a quella (il trattenimento, secondo tempi e modalità predeterminati, in un apposito centro) che, tra le misure consentite, è la maggiormente limitativa.

In forza dei principi consacrati nella c.d.

«direttiva rimpatri», agli Stati membri è inibita l'introduzione — al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo — di pene restrittive della libertà personale, dovendo «essi Stati, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti», onde evitare di ostacolare l'applicazione delle misure di partenza volontaria e ritardare l'esecuzione del rimpatrio stesso.

Ciò posto, deve ritenersi che la pena pecuniaria, introdotta in sostituzione di quella detentiva, non contrasti con tale indicazione, perché non comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva, che è quella di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari, privi di valido titolo di permanenza (Sez. 1, n. 40923 del 14/06/2013, Tozlukaya).

Né, va opportunamente aggiunto, la direttiva in parola osta (sentenza Corte di giustizia UE 6 dicembre 2012, Sagor) alla possibilità che la legislazione statale affidi ad una pronuncia giudiziaria di carattere penale, purché non implicante la detenzione dell'interessato, la decisione impositiva dell'obbligo di rimpatrio.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Catania, in diversa composizione personale (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711; Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, Ssahhl, Rv. 248279), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, liannullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2021, il Giudice di pace di Catania ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per essere il giudice di pace pervenuto all'assoluzione dell'imputato sulla base di un'interpretazione del quadro normativo di riferimento smentita dalla costante interpretazione giurisprudenziale, che attesta la compatibilità della disposizione incriminatrice con quella di matrice sovranazionale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente, va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — ovvero per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione impartitogli dal Questore di Catania il 14 luglio 2020 — e non già, come indicato dal ricorrente, di quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis del medesimo plesso normativo. Il giudice di pace, accertata, in punto di fatto, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma incriminatrice, è, nondimeno, pervenuto a contraria determinazione sul rilievo che, essendone stata sancita, nella vigenza del testo previgente, la contrarietà ai principi compendiati della Direttiva 2008/115 CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (c.d. «direttiva rimpatri»), ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'attuale sistema sanzionatorio, che ha reputato, in concreto, idoneo a ritardare, e quindi ad ostacolare, la procedura di allontanamento e, quindi, una politica realmente efficace del controllo dei flussi migratori nell'ambito dell'Unione Europea, sì da imporre la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella sovranazionale e, di conseguenza, l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli. 3. La sentenza impugnata ha richiamato, nello sviluppo decisionale, argomenti tratti, sul punto, dai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE 28/04/2011, [OSCURATO:PERSONA]), ma non si è fatta carico, tuttavia, della formulazione della norma incriminatrice, quale introdotta dall'art. 3 dl. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti per il recepimento della predetta direttiva sul rimpatrio dei cittadini irregolari di Paesi terzi, testo applicabile, ratione temporis, al caso di specie. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con una serie coerente di decisioni, espressiva di un indirizzo condiviso e, ormai, definitivamente consolidato, che la novellata disposizione non può ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato, avendo istituito una nuova incriminazione, in discontinuità sostanziale per «tipo di illecito» rispetto alla pregressa (tra le altre, Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, Rv. 275049; Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, Rosca, Rv. 273047; Sez. 1, n. 32813 del 27/05/2014, Danjuma), e ha statuito che essa è, dunque, perfettamente applicabile ai comportamenti realizzati sotto la sua vigenza (Sez. 1, n. 50425 del 28/04/2016, Istifhann). Il legislatore nazionale — pur non rinunciando alla sanzione penale per sostenere la forza precettiva dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, impartito al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, e garantirne così l'ottemperanza — ha, invero, eliminato la previsione della reclusione, antecedentemente comminata, sostituendola con la pena della multa. Così facendo, ha corrisposto alla menzionata decisione della Corte di giustizia UE, secondo la quale la successione delle fasi della procedura di rimpatrio, stabilita dalla direttiva, risponde a una esigenza di «gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione» alla relativa decisione, da quella meno restrittiva per la libertà dell'interessato (la concessione di un termine per la sua partenza volontaria) a quella (il trattenimento, secondo tempi e modalità predeterminati, in un apposito centro) che, tra le misure consentite, è la maggiormente limitativa. In forza dei principi consacrati nella c.d. «direttiva rimpatri», agli Stati membri è inibita l'introduzione — al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere al rimpatrio coattivo — di pene restrittive della libertà personale, dovendo «essi Stati, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti», onde evitare di ostacolare l'applicazione delle misure di partenza volontaria e ritardare l'esecuzione del rimpatrio stesso. Ciò posto, deve ritenersi che la pena pecuniaria, introdotta in sostituzione di quella detentiva, non contrasti con tale indicazione, perché non comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva, che è quella di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari, privi di valido titolo di permanenza (Sez. 1, n. 40923 del 14/06/2013, Tozlukaya). Né, va opportunamente aggiunto, la direttiva in parola osta (sentenza Corte di giustizia UE 6 dicembre 2012, Sagor) alla possibilità che la legislazione statale affidi ad una pronuncia giudiziaria di carattere penale, purché non implicante la detenzione dell'interessato, la decisione impositiva dell'obbligo di rimpatrio. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Catania, in diversa composizione personale (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711; Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, Ssahhl, Rv. 248279), per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catani
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