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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 07940/2026

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ORDINANZAsul ricorso 13600-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],663 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4131/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 3312/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13600/2023Numero sezionale 663/20261.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dDaait a pubblicazione 31/03/2026lavoratori indicati in epigrafe, confermando la sentenza di primogrado, di rigetto della domanda volta ad ottenere, previoaccertamento delle mansioni superiori svolte, il riconoscimentodel diritto all’inquadramento retributivo nel livello Quadro delCCNL di riferimento con qualifica di Comandante, sin dal 19giugno 2017, e la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delledifferenze retributive.2.

Avverso la sentenza i lavoratori soccombenti hanno propostoricorso per cassazione con quattro motivi.

La società datorialeha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memorie.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.2103 c.c. e dell’art. 1 del CCNL del settore del trasporto aereoservizi atm diretti e complementari 2014-2016 declaratorierelative alla “[OSCURATO:PERSONA]”; inoltre, laviolazione o falsa applicazione degli articoli da 883 ad 894 delCodice della Navigazione.La difesa dei ricorrenti premette essere pacifico che gli stessiabbiano svolto le funzioni di Comandante secondo quantoprevisto dal Codice della Navigazione, che sono stati accreditatida [OSCURATO:PERSONA] presso ENAC come Comandanti a tutti gli effetti edindicati come Comandanti in tutte le documentazioni di servizioENAV; rileva che il [OSCURATO:PERSONA] prevede, per il personale addettoNumero registro generale 13600/2023al pilotaggio degli aeromobili, le sole qualifiche di “ComandanteN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026(quadro)” e di “Pilota” senza figure intermedie; su tali premessDeat a pubblicazione 31/03/2026censura la decisione d’appello per aver negato ai ricorrenti ilsuperiore inquadramento nella qualifica di “Comandante(quadro)”.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 1362, 1364, 1366, 1371 c.c. in relazione all’interpretazionedell’accordo sindacale del 30 agosto 2016.

La difesa deiricorrenti assume che l’interpretazione del citato accordo,recepita dalla Corte territoriale, viola il canonedell’interpretazione letterale poiché esso, come comprovatodall’uso del tempo futuro e dal rinvio ad una futuracontrattazione (“costituirà”; “…sarà oggetto di analisi edapprofondimento durante i lavori per il rinnovo del CCNL…”),non introduce alcuna deroga immediata e diretta all’art. 1 delCCNL con riferimento alle declaratorie di Comandante (quadro)e di Pilota della categoria professionale “OperatoreRadiomisure”, ma esprime chiaramente un’intenzione futura edeventuale, un’ipotesi di individuazione di un nuovo profiloprofessionale che avrebbe dovuto essere “oggetto di analisi edapprofondimento durante i lavori per il rinnovo del CCNL”.L’accordo quindi ha natura meramente programmatica.

Lalettura data dai giudici di appello si pone anche in contrasto conl’art. 1364 c.c., perché attribuisce all’accordo un oggetto su cuile parti hanno deciso di non contrattare ma di rinviare ad unafutura contrattazione, e l’interpretazione neppure è conforme alcanone di buona fede.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 d.l.138/2011, con riferimento all’asserito “accordo di prossimità”Numero registro generale 13600/2023del 30 agosto 2016, ove interpretato, come fatto dai giudici diN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026appello, nel senso che consentirebbe di utilizzare ComandanDtait a pubblicazione 31/03/2026senza inquadrarli nella categoria di quadro, ma conservando illoro inquadramento nel livello (impiegatizio) corrispondente allaqualifica di “Pilota”, in deroga all’art. 1 CCNL declaratorie“[OSCURATO:PERSONA]”.

La difesa dei ricorrenti sostiene che,così interpretato, l’accordo sarebbe radicalmente nullo perchénon ricorre alcuna delle ragioni che legittimano la deroga all’art.2103 c.c. e all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui prevedeche il Comandante sia inquadrato esclusivamente come quadro,e perché sarebbe contraria all’art. 36 Cost. la possibilità che unComandante che svolga realmente tali funzioni percepisca laretribuzione prevista per il Pilota e non quella adeguata alla suaqualifica.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.sul rilievo che la retribuzione giusta e proporzionata alla qualitàe quantità del lavoro dei ricorrenti è quella prevista dal CCNLper la figura del “Comandante (quadro)” e non certo quellaprevista per il “Pilota” che svolge esclusivamente “attività dipilotaggio con funzioni di copilota”.5.

Il primo motivo non è fondato e ciò assorbe i restanti motivi.6.

L’art. 19 del CCNL, recante la declaratoria dei Quadri,previsto dall’art. 2 della Legge n. 190/1985, “a quei dipendentisia tecnici, operativi ed amministrativi che svolgono concarattere di continuità e con elevato grado di capacitàgestionale, organizzativa e professionale, in posizioni dirilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalitàdi poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettiviaziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi,Numero registro generale 13600/2023uffici ed entità organizzative essenziali delle Società o diN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026gestione di programmi/progetti di fondamentale importanza.D Iat a pubblicazione 31/03/2026dipendenti quadri, nel perseguire il raggiungimento degliobiettivi aziendali, garantiscono un contributo di particolareoriginalità e creatività, operando il coordinamento di risorseumane, tecniche e/o finanziarie di una o più unità organizzativedi particolare complessità.

I dipendenti quadri esprimono, nellosvolgimento delle loro attività, elevate competenzespecialistiche e/o gestionali, attraverso l’impiego di capacità,conoscenze ed esperienze nell’esercizio di responsabilitàfunzionali e/o gestionali di strutture organizzative aziendali,centrali e/o periferiche, a cui vengono assegnati, al fine dideterminare una maggiore efficacia ed efficienza nella gestionedei compiti ed obiettivi ad essi connessi.

I dipendenti quadri, perla loro capacità di autonomia, le competenze professionali e ilivelli di esperienza posseduti – nel raggiungimento degliobiettivi assegnati - garantiscono gli interessi delle Societàanche operando in contesti esterni e interagendo coninterlocutori istituzionali nazionali e/o internazionali.

Idipendenti quadri devono garantire, inoltre, capacità di giudizioin grado di individuare i comportamenti organizzativi più idoneiper il conseguimento degli obiettivi complessivi delle Società…”6.1.

Il medesimo CCNL nel disciplinare la “categoriaprofessionale personale operatore radiomisure” contempla unaduplice declaratoria, quella di Comandante (quadro) e quella diPilota.

Il primo è definito come il “dipendente che, in possessodi idonea licenza di volo, svolge attività di pilotaggio con lafunzione di comandante; coordina le risorse componentil’equipaggio con il fine di assicurare il servizio di controllo in volodei sistemi di navigazione aerea elettronici e visivi, garantendoil mantenimento del previsto livello d’affidabilità operativa di taliNumero registro generale 13600/2023sistemi; effettua il controllo e la validazione delle procedureN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026strumentali di volo, nonché, la rispondenza operativa di tutte Dleat a pubblicazione 31/03/2026apparecchiature per la navigazione aerea; assicura il sicuro edefficiente svolgimento delle operazioni di volo della flotta diaeromobili Radiomisure; definisce i requisiti operativi e tecniciper l'acquisizione delle infrastrutture tecnologiche dicompetenza; coordina e gestisce l'ispezione giornaliera pre-voloe post-volo; svolge attività di insegnamento a terra ed in volo opresso le strutture di Academy; effettua gli esami periodici aipiloti impiegati sia in volo che al simulatore; partecipa aprogrammi sperimentali, convegni nazionali/internazionali diRadiomisure, ad attività relative a commissioni di inchiesta disicurezza volo; garantisce, operando con ampia autonomiaoperativa ed interagendo con interlocutori interni/esterni, entroambiti di rilevante discrezionalità, il rispetto delle specificheoperative del proprio settore di competenza, valutandoeventuali criticità e gestendo i relativi processi”.[OSCURATO:PERSONA] è il “dipendente che, in possesso di idonea licenza divolo, svolge attività di pilotaggio con funzione di copilota, diverifica dello standard dei radio aiuti e degli aiuti visivi, dicontrollo e validazione delle procedure, di controllo in volo dellarispondenza operativa di tutte le apparecchiature per lanavigazione aerea, di ispezione giornaliera pre-volo e post-volo;svolge attività di insegnamento a terra o presso le strutture diAcademy; collabora alle attività di struttura della funzione inrelazione alle specifiche esigenze e competenze; partecipa aprogrammi sperimentali, convegni nazionali/internazionali diradiomisure, ad attività relative a commissioni di inchiesta disicurezza volo.”Numero registro generale 13600/20236.2.

Come accertato dai giudici di merito, il 30 agosto del 2016N umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026la società [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali hannDoat a pubblicazione 31/03/2026sottoscritto un accordo del seguente tenore:“I.

“[OSCURATO:SOCIETA]. attiverà un processo di "assessment" delpersonale "Pilota" attualmente in organico alla FunzioneRadiomisure, al fine di verificarne l'idoneità a frequentare il cd."corso comando".

Tale processo di valutazione tecnica edsettembre c.a.II.

L'Azienda, per effetto di quanto sopra premesso econsiderato, anche - ove e a qualsivoglia fine rilevi - in espressaderoga a quanto previsto dall'art. 1 del vigente CCNL "sezionespecifica [OSCURATO:PERSONA]" con riferimento alla figura del"Comandante (quadro)", avvierà le risorse, risultate idoneeall'assessment, al percorso formativo corso comando che saràprogrammato con criteri di sequenzialità temporale, tenutoconto delle contingenti esigenze operative della funzione, ecompletata in un arco temporale massimo di 16 mesi a partiredalla data del presente verbale.III.

Il superamento del "corso comando" - che non integraautomaticamente l'inquadramento contrattuale della figura diComandante le cui funzioni e mansioni sono normate dal vigenteCCNL - costituirà invece un elemento essenziale del nuovoprofilo nell'ambito della categoria professionale "OperatoreRadiomisure" che sarà oggetto di analisi ed approfondimentodurante i lavori per il rinnovo del CCNL sia ai fini della correttaclassificazione (ad esempio "declaratoria" e/o "profilo" e/o"inquadramento") che in ordine alle citate modalità flessibili (adesempio alla stregua dell'attuale art. 5 del CCNL "sezionespecifica [OSCURATO:PERSONA]") di resa della prestazione”.Numero registro generale 13600/20236.3.

È pacifico, come appurato dai giudici di appello (sentenza,N umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026p. 8, § 3.5.), che a seguito del superamento del citato “corsDoat a pubblicazione 31/03/2026comando” i ricorrenti erano in “possesso … di tutti i titoliabilitativi richiesti dal codice della navigazione ai finidell’attribuzione della qualifica di Comandante e comunquenecessari per le specifiche mansioni di Comandante del settoreradiomisure dell’[OSCURATO:PERSONA]”.

Tuttavia, come correttamente osservatonella sentenza d’appello (p. 9, § 3.9), “il requisito dell’idoneitàal comando (che abilita alla funzione di Comandante di volo)non si traduce automaticamente nello svolgimento di mansionisuperiori di [OSCURATO:PERSONA] perché con esse noncoincidenti”.Più esattamente, la declaratoria contrattuale di “Comandante(quadro)”, che include una serie di competenze e caratteristichecoincidenti con quelle richieste dal codice della navigazione(artt. 883 e ss.) per il ruolo di Comandante dell’aeromobile,richiede tuttavia ulteriori competenze e requisiti (espressi intermini di definizione dei “requisiti operativi e tecnici perl'acquisizione delle infrastrutture tecnologiche di competenza”,di “ampia autonomia operativa”, anche nella interazione coninterlocutori interni/esterni, di “ambiti di rilevantediscrezionalità” allo scopo di garantire “il rispetto dellespecifiche operative del proprio settore di competenza,valutando eventuali criticità e gestendo i relativi processi”) chela Corte di merito ha ritenuto non allegati e non dimostrati dagliLe censure oggetto del primo motivo di ricorso, nella parte incui contestano la pronuncia d’appello per avere dato peso acompiti “accessori, eventuali e non caratterizzanti” previsti dalladeclaratoria contrattuale di “Comandante (quadro)”, si rivelanoinfondate in quanto la Corte di merito, sulla base di una correttainterpretazione del testo contrattuale, ha rimarcato l’assenNuzmae roin re gistro generale 13600/2023Numero sezionale 663/2026capo ai lavoratori di requisiti peculiari caratterizzaNutmi erod dai r accolta generale 7940/2026autonomia, discrezionalità e responsabilità eccedenti Dloat a pubblicazione 31/03/2026svolgimento del ruolo di Comandante di aeromobile.

Talicensure si palesano come frutto dell’errore di impostazione cheinficia il motivo di ricorso, vale a dire l’assunto per cui losvolgimento delle funzioni di Comandante secondo il codice dellanavigazione soddisfi automaticamente i requisiti richiesti ai finidella declaratoria contrattuale di “Comandante (quadro)”.6.4.

Alla luce di quanto finora esposto, deve respingersi il primomotivo di ricorso e dichiarare assorbiti i restanti motivi.

Questiultimi concernono l’accordo del 2016 che è stato esaminato daigiudici di appello solo per verificare la correttezza dellainterpretazione data al contratto nazionale e in base alla qualeè stato negato il diritto dei lavoratori al superioreinquadramento.

Non hanno quindi autonomo rilievo le censureche i ricorrenti muovono all’accordo del 2016 sotto il profilo dellaviolazione degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost.7.

Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso, dovendosidare atto che le questioni interpretative del contratto collettivo,poste dai motivi di impugnazione, non rivestono quella“particolare rilevanza” atta a giustificare il rinvio per latrattazione in pubblica udienza, richiesto dalla parte ricorrente.8.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.9.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 13600/2023Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.200,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 13600-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],663 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4131/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 3312/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13600/2023Numero sezionale 663/20261. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dDaait a pubblicazione 31/03/2026lavoratori indicati in epigrafe, confermando la sentenza di primogrado, di rigetto della domanda volta ad ottenere, previoaccertamento delle mansioni superiori svolte, il riconoscimentodel diritto all’inquadramento retributivo nel livello Quadro delCCNL di riferimento con qualifica di Comandante, sin dal 19giugno 2017, e la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delledifferenze retributive.2. Avverso la sentenza i lavoratori soccombenti hanno propostoricorso per cassazione con quattro motivi. La società datorialeha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.2103 c.c. e dell’art. 1 del CCNL del settore del trasporto aereoservizi atm diretti e complementari 2014-2016 declaratorierelative alla “[OSCURATO:PERSONA]”; inoltre, laviolazione o falsa applicazione degli articoli da 883 ad 894 delCodice della Navigazione.La difesa dei ricorrenti premette essere pacifico che gli stessiabbiano svolto le funzioni di Comandante secondo quantoprevisto dal Codice della Navigazione, che sono stati accreditatida [OSCURATO:PERSONA] presso ENAC come Comandanti a tutti gli effetti edindicati come Comandanti in tutte le documentazioni di servizioENAV; rileva che il [OSCURATO:PERSONA] prevede, per il personale addettoNumero registro generale 13600/2023al pilotaggio degli aeromobili, le sole qualifiche di “ComandanteN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026(quadro)” e di “Pilota” senza figure intermedie; su tali premessDeat a pubblicazione 31/03/2026censura la decisione d’appello per aver negato ai ricorrenti ilsuperiore inquadramento nella qualifica di “Comandante(quadro)”.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 1362, 1364, 1366, 1371 c.c. in relazione all’interpretazionedell’accordo sindacale del 30 agosto 2016. La difesa deiricorrenti assume che l’interpretazione del citato accordo,recepita dalla Corte territoriale, viola il canonedell’interpretazione letterale poiché esso, come comprovatodall’uso del tempo futuro e dal rinvio ad una futuracontrattazione (“costituirà”; “…sarà oggetto di analisi edapprofondimento durante i lavori per il rinnovo del CCNL…”),non introduce alcuna deroga immediata e diretta all’art. 1 delCCNL con riferimento alle declaratorie di Comandante (quadro)e di Pilota della categoria professionale “OperatoreRadiomisure”, ma esprime chiaramente un’intenzione futura edeventuale, un’ipotesi di individuazione di un nuovo profiloprofessionale che avrebbe dovuto essere “oggetto di analisi edapprofondimento durante i lavori per il rinnovo del CCNL”.L’accordo quindi ha natura meramente programmatica. Lalettura data dai giudici di appello si pone anche in contrasto conl’art. 1364 c.c., perché attribuisce all’accordo un oggetto su cuile parti hanno deciso di non contrattare ma di rinviare ad unafutura contrattazione, e l’interpretazione neppure è conforme alcanone di buona fede.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 d.l.138/2011, con riferimento all’asserito “accordo di prossimità”Numero registro generale 13600/2023del 30 agosto 2016, ove interpretato, come fatto dai giudici diN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026appello, nel senso che consentirebbe di utilizzare ComandanDtait a pubblicazione 31/03/2026senza inquadrarli nella categoria di quadro, ma conservando illoro inquadramento nel livello (impiegatizio) corrispondente allaqualifica di “Pilota”, in deroga all’art. 1 CCNL declaratorie“[OSCURATO:PERSONA]”. La difesa dei ricorrenti sostiene che,così interpretato, l’accordo sarebbe radicalmente nullo perchénon ricorre alcuna delle ragioni che legittimano la deroga all’art.2103 c.c. e all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui prevedeche il Comandante sia inquadrato esclusivamente come quadro,e perché sarebbe contraria all’art. 36 Cost. la possibilità che unComandante che svolga realmente tali funzioni percepisca laretribuzione prevista per il Pilota e non quella adeguata alla suaqualifica.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.sul rilievo che la retribuzione giusta e proporzionata alla qualitàe quantità del lavoro dei ricorrenti è quella prevista dal CCNLper la figura del “Comandante (quadro)” e non certo quellaprevista per il “Pilota” che svolge esclusivamente “attività dipilotaggio con funzioni di copilota”.5. Il primo motivo non è fondato e ciò assorbe i restanti motivi.6. L’art. 19 del CCNL, recante la declaratoria dei Quadri,previsto dall’art. 2 della Legge n. 190/1985, “a quei dipendentisia tecnici, operativi ed amministrativi che svolgono concarattere di continuità e con elevato grado di capacitàgestionale, organizzativa e professionale, in posizioni dirilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalitàdi poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettiviaziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi,Numero registro generale 13600/2023uffici ed entità organizzative essenziali delle Società o diN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026gestione di programmi/progetti di fondamentale importanza.D Iat a pubblicazione 31/03/2026dipendenti quadri, nel perseguire il raggiungimento degliobiettivi aziendali, garantiscono un contributo di particolareoriginalità e creatività, operando il coordinamento di risorseumane, tecniche e/o finanziarie di una o più unità organizzativedi particolare complessità. I dipendenti quadri esprimono, nellosvolgimento delle loro attività, elevate competenzespecialistiche e/o gestionali, attraverso l’impiego di capacità,conoscenze ed esperienze nell’esercizio di responsabilitàfunzionali e/o gestionali di strutture organizzative aziendali,centrali e/o periferiche, a cui vengono assegnati, al fine dideterminare una maggiore efficacia ed efficienza nella gestionedei compiti ed obiettivi ad essi connessi. I dipendenti quadri, perla loro capacità di autonomia, le competenze professionali e ilivelli di esperienza posseduti – nel raggiungimento degliobiettivi assegnati - garantiscono gli interessi delle Societàanche operando in contesti esterni e interagendo coninterlocutori istituzionali nazionali e/o internazionali. Idipendenti quadri devono garantire, inoltre, capacità di giudizioin grado di individuare i comportamenti organizzativi più idoneiper il conseguimento degli obiettivi complessivi delle Società…”6.1. Il medesimo CCNL nel disciplinare la “categoriaprofessionale personale operatore radiomisure” contempla unaduplice declaratoria, quella di Comandante (quadro) e quella diPilota. Il primo è definito come il “dipendente che, in possessodi idonea licenza di volo, svolge attività di pilotaggio con lafunzione di comandante; coordina le risorse componentil’equipaggio con il fine di assicurare il servizio di controllo in volodei sistemi di navigazione aerea elettronici e visivi, garantendoil mantenimento del previsto livello d’affidabilità operativa di taliNumero registro generale 13600/2023sistemi; effettua il controllo e la validazione delle procedureN umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026strumentali di volo, nonché, la rispondenza operativa di tutte Dleat a pubblicazione 31/03/2026apparecchiature per la navigazione aerea; assicura il sicuro edefficiente svolgimento delle operazioni di volo della flotta diaeromobili Radiomisure; definisce i requisiti operativi e tecniciper l'acquisizione delle infrastrutture tecnologiche dicompetenza; coordina e gestisce l'ispezione giornaliera pre-voloe post-volo; svolge attività di insegnamento a terra ed in volo opresso le strutture di Academy; effettua gli esami periodici aipiloti impiegati sia in volo che al simulatore; partecipa aprogrammi sperimentali, convegni nazionali/internazionali diRadiomisure, ad attività relative a commissioni di inchiesta disicurezza volo; garantisce, operando con ampia autonomiaoperativa ed interagendo con interlocutori interni/esterni, entroambiti di rilevante discrezionalità, il rispetto delle specificheoperative del proprio settore di competenza, valutandoeventuali criticità e gestendo i relativi processi”.[OSCURATO:PERSONA] è il “dipendente che, in possesso di idonea licenza divolo, svolge attività di pilotaggio con funzione di copilota, diverifica dello standard dei radio aiuti e degli aiuti visivi, dicontrollo e validazione delle procedure, di controllo in volo dellarispondenza operativa di tutte le apparecchiature per lanavigazione aerea, di ispezione giornaliera pre-volo e post-volo;svolge attività di insegnamento a terra o presso le strutture diAcademy; collabora alle attività di struttura della funzione inrelazione alle specifiche esigenze e competenze; partecipa aprogrammi sperimentali, convegni nazionali/internazionali diradiomisure, ad attività relative a commissioni di inchiesta disicurezza volo.”Numero registro generale 13600/20236.2. Come accertato dai giudici di merito, il 30 agosto del 2016N umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026la società [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali hannDoat a pubblicazione 31/03/2026sottoscritto un accordo del seguente tenore:“I. “[OSCURATO:SOCIETA]. attiverà un processo di "assessment" delpersonale "Pilota" attualmente in organico alla FunzioneRadiomisure, al fine di verificarne l'idoneità a frequentare il cd."corso comando". Tale processo di valutazione tecnica edsettembre c.a.II. L'Azienda, per effetto di quanto sopra premesso econsiderato, anche - ove e a qualsivoglia fine rilevi - in espressaderoga a quanto previsto dall'art. 1 del vigente CCNL "sezionespecifica [OSCURATO:PERSONA]" con riferimento alla figura del"Comandante (quadro)", avvierà le risorse, risultate idoneeall'assessment, al percorso formativo corso comando che saràprogrammato con criteri di sequenzialità temporale, tenutoconto delle contingenti esigenze operative della funzione, ecompletata in un arco temporale massimo di 16 mesi a partiredalla data del presente verbale.III. Il superamento del "corso comando" - che non integraautomaticamente l'inquadramento contrattuale della figura diComandante le cui funzioni e mansioni sono normate dal vigenteCCNL - costituirà invece un elemento essenziale del nuovoprofilo nell'ambito della categoria professionale "OperatoreRadiomisure" che sarà oggetto di analisi ed approfondimentodurante i lavori per il rinnovo del CCNL sia ai fini della correttaclassificazione (ad esempio "declaratoria" e/o "profilo" e/o"inquadramento") che in ordine alle citate modalità flessibili (adesempio alla stregua dell'attuale art. 5 del CCNL "sezionespecifica [OSCURATO:PERSONA]") di resa della prestazione”.Numero registro generale 13600/20236.3. È pacifico, come appurato dai giudici di appello (sentenza,N umero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026p. 8, § 3.5.), che a seguito del superamento del citato “corsDoat a pubblicazione 31/03/2026comando” i ricorrenti erano in “possesso … di tutti i titoliabilitativi richiesti dal codice della navigazione ai finidell’attribuzione della qualifica di Comandante e comunquenecessari per le specifiche mansioni di Comandante del settoreradiomisure dell’[OSCURATO:PERSONA]”. Tuttavia, come correttamente osservatonella sentenza d’appello (p. 9, § 3.9), “il requisito dell’idoneitàal comando (che abilita alla funzione di Comandante di volo)non si traduce automaticamente nello svolgimento di mansionisuperiori di [OSCURATO:PERSONA] perché con esse noncoincidenti”.Più esattamente, la declaratoria contrattuale di “Comandante(quadro)”, che include una serie di competenze e caratteristichecoincidenti con quelle richieste dal codice della navigazione(artt. 883 e ss.) per il ruolo di Comandante dell’aeromobile,richiede tuttavia ulteriori competenze e requisiti (espressi intermini di definizione dei “requisiti operativi e tecnici perl'acquisizione delle infrastrutture tecnologiche di competenza”,di “ampia autonomia operativa”, anche nella interazione coninterlocutori interni/esterni, di “ambiti di rilevantediscrezionalità” allo scopo di garantire “il rispetto dellespecifiche operative del proprio settore di competenza,valutando eventuali criticità e gestendo i relativi processi”) chela Corte di merito ha ritenuto non allegati e non dimostrati dagliLe censure oggetto del primo motivo di ricorso, nella parte incui contestano la pronuncia d’appello per avere dato peso acompiti “accessori, eventuali e non caratterizzanti” previsti dalladeclaratoria contrattuale di “Comandante (quadro)”, si rivelanoinfondate in quanto la Corte di merito, sulla base di una correttainterpretazione del testo contrattuale, ha rimarcato l’assenNuzmae roin re gistro generale 13600/2023Numero sezionale 663/2026capo ai lavoratori di requisiti peculiari caratterizzaNutmi erod dai r accolta generale 7940/2026autonomia, discrezionalità e responsabilità eccedenti Dloat a pubblicazione 31/03/2026svolgimento del ruolo di Comandante di aeromobile. Talicensure si palesano come frutto dell’errore di impostazione cheinficia il motivo di ricorso, vale a dire l’assunto per cui losvolgimento delle funzioni di Comandante secondo il codice dellanavigazione soddisfi automaticamente i requisiti richiesti ai finidella declaratoria contrattuale di “Comandante (quadro)”.6.4. Alla luce di quanto finora esposto, deve respingersi il primomotivo di ricorso e dichiarare assorbiti i restanti motivi. Questiultimi concernono l’accordo del 2016 che è stato esaminato daigiudici di appello solo per verificare la correttezza dellainterpretazione data al contratto nazionale e in base alla qualeè stato negato il diritto dei lavoratori al superioreinquadramento. Non hanno quindi autonomo rilievo le censureche i ricorrenti muovono all’accordo del 2016 sotto il profilo dellaviolazione degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost.7. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso, dovendosidare atto che le questioni interpretative del contratto collettivo,poste dai motivi di impugnazione, non rivestono quella“particolare rilevanza” atta a giustificare il rinvio per latrattazione in pubblica udienza, richiesto dalla parte ricorrente.8. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.9. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 13600/2023Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 7940/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.200,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 07940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris