CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Bologna, che condannava il ricorrente alla pena di mesi undici di reclusione per due delitti previsti dall'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e mancanza, insufficienza o manifesta logicità della motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il ricorso non prende atto che due erano le ragioni che individuavano la maggiore gravità della condotta del 13 aprile 2023: la circostanza che si trattava della seconda condotta, nonché l'essere stato sottoposto l'imputato a misura cautelare. Rispetto alla seconda la Corte di appello richiama la testimonianza del Petti, cosicché la difesa, per contrastare tale affermazione, avrebbe dovuto dedurre travisamento comprovando che in quel momento storico l'imputato non era stato sottoposto a misura cautelare. Comunque, sussistente risultava la seconda ratio decidendi, cosicché la censura non disarticola l'argomentazione della Corte di appello; [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso motivo è inedito perché con l'atto di appello si contestava solo che le circostanze attenuanti generiche non fossero state applicate sulla pena ottenuta all'esito dell'aumento per la continuazione fra i reati, tema che è stato congruamente affrontato dalla Corte di appello; con l'attuale motivo, invece, si fa riferimento alla mancata estensione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche per il delitto satellite, il che integra un motivo del tutto non consentito perché mai proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M