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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06648/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOctat=cszscisc=11~:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, riservando, peraltro, i motivi (mai articolati) al difensore.

Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla

I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estisore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] CØstanzo I) E POSi-i.."....[OSCURATO:PERSONA] 1 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOctat=cszscisc=11~:ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, riservando, peraltro, i motivi (mai articolati) al difensore. Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estisore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] CØstanzo I) E POSi-i.."....[OSCURATO:PERSONA] 1 6
Sentenza Cassazione n. 06648/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris