Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 31244/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14232-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ('/IA1 [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1776/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2008 la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora innanzi, per brevità, "la IPB") convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: -) di essere proprietaria di un terreno latistante la strada statale "SS 121"; -) che l'Anas, nell'eseguire lavori di protezione del corpo stradale, aveva reso impossibile il transito veicolare e pedonale lungo il tratto stradale che dava accesso al fondo della società attrice; -) in conseguenza di tale mutamento dello stato dei luoghi, e della mancanza dei mezzi per ottenere la costituzione di una servitù coattiva, la IPB era stata costretta a vendere il proprio fondo al prezzo di curo 9.000, a fronte di un valore commerciale di 183.000 euro.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno.

2. Con sentenza 26 gennaio 2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. Con sentenza 16 settembre 2019 n. 1776 la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d'appello che nessuno degli elementi costitutivi del fatto illecito era stato dimostrato: non la sopravvenuta inaccessibilità Ric. 2020 n. 14232 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- del fondo, non l'esistenza del danno, non la derivazione causale di questo dai lavori eseguiti dall'Anas.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla IPB con ricorso fondato su un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo del proprio ricorso la IPB lamenta la "violazione e falsa applicaone di norme di diritto".

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello, ritenendo, non provati i fatti dedotti dalla odierna ricorrente, avrebbe "scardinato l'attendibilità e la pregnan.za del quadro probatorio", senza adottare una motivazione sufficiente.

1.1. Il ricorso è inammiss In primo luogo, infatti, la motivazione nel provvedirne to impugnato «kbetAnmh k_AACMAMAXk né manca, né è incomprensibile, né è apparent: il giudice di merito ha infatti ritenuto insussistente la prova sia dell'esistenza del danno, sia del nesso di causa tra questo la condotta asseritamente.

Si tratta dunque di una motivazione ben chiara e comprensibile.

In secondo luogo, la semplice "insufficienza" della motivazione non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, ai sensi del novellato articolo 360, n. 5, c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) il ricorso; Ric. 2020 n. 14232 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -3- (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de4ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14232-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ('/IA1 [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1776/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora innanzi, per brevità, "la IPB") convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: -) di essere proprietaria di un terreno latistante la strada statale "SS 121"; -) che l'Anas, nell'eseguire lavori di protezione del corpo stradale, aveva reso impossibile il transito veicolare e pedonale lungo il tratto stradale che dava accesso al fondo della società attrice; -) in conseguenza di tale mutamento dello stato dei luoghi, e della mancanza dei mezzi per ottenere la costituzione di una servitù coattiva, la IPB era stata costretta a vendere il proprio fondo al prezzo di curo 9.000, a fronte di un valore commerciale di 183.000 euro. Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno. 2. Con sentenza 26 gennaio 2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 3. Con sentenza 16 settembre 2019 n. 1776 la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che nessuno degli elementi costitutivi del fatto illecito era stato dimostrato: non la sopravvenuta inaccessibilità Ric. 2020 n. 14232 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- del fondo, non l'esistenza del danno, non la derivazione causale di questo dai lavori eseguiti dall'Anas. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla IPB con ricorso fondato su un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo del proprio ricorso la IPB lamenta la "violazione e falsa applicaone di norme di diritto". Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello, ritenendo, non provati i fatti dedotti dalla odierna ricorrente, avrebbe "scardinato l'attendibilità e la pregnan.za del quadro probatorio", senza adottare una motivazione sufficiente. 1.1. Il ricorso è inammiss In primo luogo, infatti, la motivazione nel provvedirne to impugnato «kbetAnmh k_AACMAMAXk né manca, né è incomprensibile, né è apparent: il giudice di merito ha infatti ritenuto insussistente la prova sia dell'esistenza del danno, sia del nesso di causa tra questo la condotta asseritamente. Si tratta dunque di una motivazione ben chiara e comprensibile. In secondo luogo, la semplice "insufficienza" della motivazione non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, ai sensi del novellato articolo 360, n. 5, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) il ricorso; Ric. 2020 n. 14232 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de4ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile dell
Sentenza Cassazione n. 31244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris