CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 03760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-04-2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2021, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del 12 aprile 2019, con cui il Tribunale di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva occultato i documenti fiscali della sua impresa individuale, omettendo la presentazione della dichiarazione dei redditi, pur avendo conseguito ricavi pari a euro 58.952,54 nel 2012 e a euro 61.313,41 nel 2013; fatto commesso in Popoli, in epoca anteriore ma prossima al 20 febbraio 2015, data di inizio della verifica tributaria. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto.ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, con particolare riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, osservando che la Corte territoriale, lungi dal confrontarsi con le doglianze articolate nell'atto di appello, in cui si era rimarcata la mancata prova della distruzione e dell'occultamento dei documenti fiscali da parte di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe compiuto un indebito volo pindarico su una ulteriore tematica, sostenendo cioè che, nonostante l'assenza di documenti contabili, sarebbe emersa una ipotetica e più grave ipotesi di reato, ovvero quella di falsa fatturazione per operazioni inesistenti, fattispecie di cui non è stata tuttavia fornita alcuna prova, non essendo stata fatta menzione né del numero delle fatture, né del loro periodo, né tantomeno delle ditte che ne avrebbero fruito. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevandosi che, con memorie depositate prima dell'udienza del 21 aprile 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato da pochi giorni in luogo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva eccepito l'irregolarità della notifica del decreto di fissazione della camera di consiglio, in quanto tale atto non era stato notificato al ricorrente, non essendovi stata da parte di questi, contrario da sempre a tali iniziative, elezione di domicilio presso il primo difensore, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto senza ombra di dubbio la firma apposta a suo nome in calce all'elezione di domicilio del 22 marzo 2019, richiamata nella sentenza impugnata per giustificare il rigetto dell'eccezione. 3. Con memoria pervenuta il 5 ottobre 2021, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando, a integrazione del secondo motivo, l'esposto presentato dal ricorrente il 6 settembre 2021 a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver falsificato la firma apposta in calce al mandato, precisando l'esponente di non aver mai in vita sua eletto domicilio presso alcun legale, per cui egli ha appreso con stupore dell'esistenza di un'elezione di domicilio mai rilasciata, circostanza che ha pregiudicato il suo diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] DIRI1TO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] operato dal primo giudice non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero i giudici di secondo grado non si sono limitati a richiamare la motivazione del Tribunale, ma si sono confrontati, sia pure in maniera sintetica, con le censure difensive, osservando come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che altri contribuenti avevano utilizzato fatture emesse dall'imputato, quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]: ora, a prescindere da ogni approfondimento sul fatto che potesse trattarsi o meno di fatture per operazioni inesistenti, la Corte di appello ha ritenuto provato l'elemento costitutivo dell'unico reato contestato in questa sede, cioè quello ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che lo stesso imputato aveva affermato che in realtà la documentazione contabile esisteva, ma si trovava in un locale cui egli non aveva accesso, spiegazione quest'ultima ritenuta ragionevolmente inverosimile già dal primo giudice, non essendo stato chiarito, con idonee allegazioni, per quali motivi, da chi e per quanto tempo al ricorrente sarebbe stato inibito l'accesso al locale in cui a suo dire era custodita la documentazione contabile dell'impresa. Dunque, valorizzando gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Popoli/che aveva effettuato controlli incrociati con i contribuenti che avevano utilizzato le fatture emesse dalla ditta individuale del ricorrente negli anni 2012-2013, le due conformi sentenze di merito sono pervenute alla coerente conclusione della configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] del delitto a lui ascritto, risultando l'occultamento dei documenti fiscali della sua ditta sorretta dall'evidente fine di evadere le imposte sui redditi, e ciò anche in considerazione del fatto che non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, pur avendo l'impresa conseguito ricavi non trascurabili sia nel 2012 che nel 2013, ciò a conferma della ravvisabilità dell'elemento soggettivo del delitto contestato. Peraltro, la circostanza che delle fatture rilasciate dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] sia stata trovata traccia presso altri contribuenti non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo chiarito questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Rv. 244619 e Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Rv. 253365), che il delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde", potendosi cioè ritenere il reato integrato anche quando è necessario procedere all'acquisizione dei documenti mancanti presso terzi. Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità, formulate in termini non adeguatamente specifici, a fronte di un apparato motivazionale delle due sentenze di merito rivelatosi privo di incongruenze argomentative. 2. Venendo infine al secondo motivo, sviluppato nella memoria difensiva pervenuta il 5 ottobre 2021, deve premettersi che la Corte di appello ha respinto l'eccezione difensiva avente ad oggetto l'irregolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso il suo originario difensore di fiducia, rilevando che in atti vi era l'elezione di domicilio dell'imputato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], effettuata il 22 marzo 2019. La difesa deduce la natura apocrifa di tale elezione di domicilio, premettendo che mai [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto nella sua vita un atto del genere e allegando l'esposto presentato il 6 settembre 2021 alla [OSCURATO:PERSONA] di Popoli, con il quale il ricorrente ha accusato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], suo originario difensore di fiducia, di aver falsificato la firma apposta in calce all'elezione di domicilio, privandolo così, con il suo comportamento doloso, del diritto di difesa. Ora, la mera allegazione dell'esposto, avvenuta peraltro in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione, non può, di per sé sola, fondare un giudizio di falsità dell'elezione di domicilio presente nel fascicolo processuale, non conoscendosi gli sviluppi dell'iniziativa assunta da così poco tempo dal ricorrente. Il rigetto dell'eccezione difensiva da parte della Corte di appello appare dunque immune da censure, in quanto ancorato a un atto processuale, l'elezione di domicilio del 22 marzo 2019, la cui validità non può essere messa in discussione in questa sede, in assenza di adeguati accertamenti in senso contrario, fermo restando che eventuali profili di infedeltà difensiva, ove dovessero emergere, potranno essere fatti valere nei rapporti interni tra l'imputato e il suo avvocato. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va disatteso, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre