CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40434/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per erronea qualificazione del fatto di cui al capo N) dell'imputazione in relazione all'art. 624 cod. pen. in luogo del meno grave reato di cui all'art. 626 co. 1 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, aiii!a cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il ricorso è inammissibile. Si propongono, infatti, con il ricorso in esame, motivi che non sono mai stati devoluti al giudice di appello (cfr. atto di appello del 27/1/2021 a firma [OSCURATO:PERSONA]) e che in ogni caso sono coperti da giudicato. Ed invero, con la sentenza 20717/22 della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità la precedente sentenza del 7/7/2021 della Corte di Appello di Napoli era stata annullata con rinvio, in relazione alla posizione dell'odierno ricor- rente, esclusivamente in relazione alla congruenza del giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche e della meritevolezza della pena sospesa, perimetro all'interno del quale si è mosso il giudice del rinvio, che peraltro ha modificato in senso più favorevole all'imputato la precedente statuizione, rico- noscendogli la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il tema oggi proposto della qualificazione giuridica dei fatti, come, più in ge- nerale, quello della responsabilità ; non poteva essere affrontato dai giudici del gravame del merito -e non lo è stato- perché coperto ormai da giudicato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. oen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai N. 40434/2022 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento qe:le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023