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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12716/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di cinque sentenze divenute irrevocabili, tre delle quali per reati tributari e per reati fallimentari commessi negli anni dal 2003 al 2006, le altre due per reati di associazione di tipo mafioso, in materia di armi e di ricettazione, commessi nell'anno 2009 e in permanenza in epoca successiva e nell'anno 2017.

2. Con ordinanza del 5 ottobre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. proc. pen., sia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per inadeguata valutazione degli indici dai quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto desumere che i reati giudicati erano stati commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U , n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la continuazione.

Sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la medesimezza del disegno criminoso fra i delitti giudicati non si ravvisa, né con riguardo ai reati tributari e fallimentari, in relazione ai quali l'ordinanza rileva la mancanza di elementi comuni, se non il fatto che trattasi di reati commessi nell'esercizio di un'impresa; né con riguardo agli altri reati, con riferimento ai quali l'ordinanza rileva, fra l'altro, che l'istante non ha evidenziato il passaggio dell'apparato motivazionale delle sentenze di condanna dal quale si dovrebbe cogliere l'unicità della deliberazione delittuosa.

A fronte di tali notazioni, non colgono nel segno le osservazioni del ricorrente, volte a evidenziare degli elementi di collegamento emergenti dalle sentenze di condanna in ordine ai reati in materia economica.

Dai passaggi di tali sentenze riportati nel ricorso, infatti, non si evincono estremi che, se valutati, potrebbero condurre al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, bensì argomenti dai quali potrebbe ricavarsi la costante dedizione del condannato alle attività criminali o l'abitualità nel commettere reati, che sono ben diverse dalla programmazione unitaria dei reati già dal momento della commissione del primo, come sopra ricordato nel richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

D'àtra parte, sono generiche le considerazioni contenute nel ricorso con riferimento alla esclusione del nesso della continuazione fra gli altri reati.

Il ricorrente non pone in luce, infatti, specifiche indicazioni - in ipotesi, non considerate dal giudice dell'esecuzione - dalle quali possa ricavarsi che detti reati siano stati programmati unitariamente, ma si limita a negare che abbia valenza argomentativa l'osservazione dell'ordinanza secondo la quale il vincolo, fra il reato di associazione di tipo mafioso e il reato di detenzione illegale di arma, deve escludersi perché lo stesso Sgrò, nel processo riguardante quest'ultimo reato, sostenne di aver comprato l'arma per difesa personale.

1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Per converso, il ricorso non è caratterizzato da specificità.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di cinque sentenze divenute irrevocabili, tre delle quali per reati tributari e per reati fallimentari commessi negli anni dal 2003 al 2006, le altre due per reati di associazione di tipo mafioso, in materia di armi e di ricettazione, commessi nell'anno 2009 e in permanenza in epoca successiva e nell'anno 2017. 2. Con ordinanza del 5 ottobre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. proc. pen., sia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per inadeguata valutazione degli indici dai quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto desumere che i reati giudicati erano stati commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U , n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la continuazione. Sono salienti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la medesimezza del disegno criminoso fra i delitti giudicati non si ravvisa, né con riguardo ai reati tributari e fallimentari, in relazione ai quali l'ordinanza rileva la mancanza di elementi comuni, se non il fatto che trattasi di reati commessi nell'esercizio di un'impresa; né con riguardo agli altri reati, con riferimento ai quali l'ordinanza rileva, fra l'altro, che l'istante non ha evidenziato il passaggio dell'apparato motivazionale delle sentenze di condanna dal quale si dovrebbe cogliere l'unicità della deliberazione delittuosa. A fronte di tali notazioni, non colgono nel segno le osservazioni del ricorrente, volte a evidenziare degli elementi di collegamento emergenti dalle sentenze di condanna in ordine ai reati in materia economica. Dai passaggi di tali sentenze riportati nel ricorso, infatti, non si evincono estremi che, se valutati, potrebbero condurre al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, bensì argomenti dai quali potrebbe ricavarsi la costante dedizione del condannato alle attività criminali o l'abitualità nel commettere reati, che sono ben diverse dalla programmazione unitaria dei reati già dal momento della commissione del primo, come sopra ricordato nel richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. D'àtra parte, sono generiche le considerazioni contenute nel ricorso con riferimento alla esclusione del nesso della continuazione fra gli altri reati. Il ricorrente non pone in luce, infatti, specifiche indicazioni - in ipotesi, non considerate dal giudice dell'esecuzione - dalle quali possa ricavarsi che detti reati siano stati programmati unitariamente, ma si limita a negare che abbia valenza argomentativa l'osservazione dell'ordinanza secondo la quale il vincolo, fra il reato di associazione di tipo mafioso e il reato di detenzione illegale di arma, deve escludersi perché lo stesso Sgrò, nel processo riguardante quest'ultimo reato, sostenne di aver comprato l'arma per difesa personale. 1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Per converso, il ricorso non è caratterizzato da specificità.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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