CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27/04/2021, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Trani, articolazione territoriale di Andria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato sub A) perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntali e persuasivi argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'irrilevanza della fattura prodotta e sulla circostanza che i telefoni, presentati e inscatolati in confezioni del tutto simili a quelle degli apparecchi Apple, fossero supportati da un sistema operativo diverso, a dimostrazione della consapevolezza dell'imputato di avere acquistato merci di provenienza illecita). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] i