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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24211/2026

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pore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), con sede in Cormano (MI), via Prealpi nn.30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2006/2019, depositata il 9maggio 2019;Numero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026B) Ricorso n. 38424/2019 R.G.:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2005/2019, depositata il 9maggio 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del2 luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero R.G., in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi, rigettatoil primo;1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 1° dicembre 2015, alla societàValbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quantoincorporato nella società controllante [OSCURATO:SOCIETA].), qualesocietà consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcontrollante in regime di consolidato fiscale, avviso diaccertamento n.

T950EIK03896/2015, con il quale venivanorecuperati a tassazione, per l’anno d’imposta 2013, interessipassivi per € 2.287.034,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,R.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026sulla base del precedente avviso di accertamento n.T950EIK03851, con il quale erano stati recuperati a tassazione,per l’anno 2011, interessi per € 95.380,28 eccedenti il valorenormale, € 3.699.553,52 ritenuti non corrisposti ed €2.471.693,00 per interessi da [OSCURATO:PERSONA]; inparticolare, dagli interessi passivi di € 3.699.553,52 la societàcontribuente aveva dedotto nel 2013 € 2.287.034,00, in ragionedella presenza di un ROL capiente.1.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata e poi incorporatanella [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diMilano la quale, con sentenza n. 639/2018, depositata il 14febbraio 2018, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso diaccertamento e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spesedi lite.1.2.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2006/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, accoglieva parzialmente l’appello,riformando la sentenza di primo grado nella parte in cuidichiarava illegittimo l’avviso di accertamento relativamente alrecupero di € 95.380,28 a titolo di interessi passivi, econfermando nel resto la sentenza impugnata, compensando lespese di entrambi i gradi di giudizio.1.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso n.38419/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso lo stesso avviso di accertamento n.T950EIK03896/2015 proponeva separato ricorso dinanzi allaR.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Flowserves.r.l., quale società consolidante.2.1.

La C.T.P. adìta, con sentenza n. 638/2018, depositata il14 febbraio 2018, accoglieva il ricorso, annullando l’attoimpugnato a condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese dilite.2.2.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2005/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, accoglieva parzialmente l’appello,riformando la sentenza di primo grado nella parte in cuidichiarava illegittimo l’avviso di accertamento relativamente alrecupero di € 95.380,28 a titolo di interessi passivi, econfermando nel resto la sentenza impugnata, compensando lespese di entrambi i gradi di giudizio.2.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso n.38424/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., qualeincorporante (e già consolidante fiscale) la [OSCURATO:SOCIETA]3.

Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissataper la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consigliodel 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.E’ intervenuto, in entrambi i giudizi, il Pubblico Ministero, inpersona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo deisuddetti ricorsi, rigettato il primo.[OSCURATO:PERSONA].G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/20261.

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione deiricorsi nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., per evidentiragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avvisodi accertamento) e soggettiva (la debitrice controricorrente è lamedesima, in veste sia di consolidante che di incorporante lasocietà consolidata [OSCURATO:SOCIETA].)2.

Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alladescrizione ed al loro esame in maniera unitaria.2.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce lanullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, inviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 61 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era “perplessaed inintelligibile”, in quanto, pur confermando l’inesistenza delleoperazioni poste in essere dalla società contribuente e deirelativi costi per interessi, aveva comunque ritenuto deducibiligli interessi passivi in oggetto, affermando apoditticamente cheera possibile «compensare la quota di interessi passivi nettiindeducibili determinatasi in capo ad una società che partecipaal consolidato che abbia la capienza di ROL, anche se essa è ilresiduo della scelta individuale di una singola società del gruppodi avvalersi della facoltà di compensare».2.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece, laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 2 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.Ritiene l’Amministrazione finanziaria ricorrente che la C.T.R.aveva giudicato ultra petita, affermando che l’oggetto delcontendere del presente giudizio riguardava la capienza “sottoR.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026il profilo del ROL” della deduzione operata nel 2013 in ragionedella deduzione degli interessi passivi riportati dagli anniprecedenti, e non, invece, alla deducibilità ab origine degliinteressi passivi, stante l’originaria insussistenza di tali interessipassivi.3.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1.

Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5),c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurarein sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza dellamotivazione, essendo evidente che ammettere, in sede dilegittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità dellamotivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbeconsentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidereespresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorieR.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass. 28aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur conmotivazione concisa, ha spiegato le ragioni della ritenutadeducibilità degli interessi, nel caso di specie, in quanto ladeduzione degli interessi era stata operata sul presupposto dellaritenuta effettività di tali interessi per l’anno 2011, stante lapossibilità, nel determinare il reddito complessivo di gruppo, dicompensare la quota di interessi passivi indeducibilideterminatasi in capo ad una società del gruppo con la capienzadi ROL che residua dopo la compensazione individuale, in capoad un’altra società dello stesso gruppo.La sentenza, quindi, è sul punto comunque motivata.3.2.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.La decisione della C.T.R. si fonda sulla limitazione dell’“oggettodel contendere del presente giudizio” alla verifica della“capienza sotto il profilo del ROL della deduzione operata nel2013 in ragione degli interessi passivi riportati dagli anniR.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026precedenti”, per poi affermare, sulla base di questa premessa,che i commi 7 e 8 dell’art. 96 d.P.R. n. 917/1986 consentivanola compensazione così come operata dalla contribuente qualesocietà singola del gruppo.In realtà, l’Amministrazione finanziaria, con il proprio atto diappello, non contestava in astratto la facoltà di riportare “gliinteressi passivi indeducibili dovuti ad incapienza del suo ROL”,evidenziando che oggetto del recupero non sia stato ildisconoscimento di questa facoltà, ma la deducibilità a montedegli interessi passivi riportati.Il tema in discussione oggetto del gravame, come riconosciutodalla stessa società appellata (a pag. 10 del ricorso si riportanoanche le deduzioni in appello di quest’ultima), era dunque unaltro, ossia la deducibilità ab origine degli interessi maturati nel2011, questione preliminare e pregiudiziale rispetto a quellodella riportabilità di tali interessi negli anni successivi secondo icriteri di cui all’art. 96 d.P.R. n. 917/1986.Da ciò consegue che la Corte regionale è incorsa inultrapetizione, avendo deciso la controversia sulla base di unaquestione non rilevante ai fini del giudizio, posto che ipresupposti dell’accertamento erano altri (e cioè la inizialeindeducibilità degli interessi passivi in questione).Risulta pertanto confermata la violazione dell’art. 112 c.p.c.4.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MR.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026La Corte dispone la riunione del ricorso n. 38424/2019 R.G. alricorso n. 38419/2019 R.G.Accoglie, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il secondomotivo, rigettato il primo.Cassa le sentenze impugnate, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

NN. 38419/2019 – 38424/2019 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), con sede in Cormano (MI), via Prealpi nn.30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2006/2019, depositata il 9maggio 2019;Numero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026B) Ricorso n. 38424/2019 R.G.:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 17 – n. 2005/2019, depositata il 9maggio 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del2 luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero R.G., in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi, rigettatoil primo;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 1° dicembre 2015, alla societàValbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quantoincorporato nella società controllante [OSCURATO:SOCIETA].), qualesocietà consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcontrollante in regime di consolidato fiscale, avviso diaccertamento n. T950EIK03896/2015, con il quale venivanorecuperati a tassazione, per l’anno d’imposta 2013, interessipassivi per € 2.287.034,00 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,R.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026sulla base del precedente avviso di accertamento n.T950EIK03851, con il quale erano stati recuperati a tassazione,per l’anno 2011, interessi per € 95.380,28 eccedenti il valorenormale, € 3.699.553,52 ritenuti non corrisposti ed €2.471.693,00 per interessi da [OSCURATO:PERSONA]; inparticolare, dagli interessi passivi di € 3.699.553,52 la societàcontribuente aveva dedotto nel 2013 € 2.287.034,00, in ragionedella presenza di un ROL capiente.1.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata e poi incorporatanella [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diMilano la quale, con sentenza n. 639/2018, depositata il 14febbraio 2018, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso diaccertamento e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spesedi lite.1.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2006/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, accoglieva parzialmente l’appello,riformando la sentenza di primo grado nella parte in cuidichiarava illegittimo l’avviso di accertamento relativamente alrecupero di € 95.380,28 a titolo di interessi passivi, econfermando nel resto la sentenza impugnata, compensando lespese di entrambi i gradi di giudizio.1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso n.38419/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso lo stesso avviso di accertamento n.T950EIK03896/2015 proponeva separato ricorso dinanzi allaR.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Flowserves.r.l., quale società consolidante.2.1. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 638/2018, depositata il14 febbraio 2018, accoglieva il ricorso, annullando l’attoimpugnato a condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese dilite.2.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n.2005/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata insegreteria il 9 maggio 2019, accoglieva parzialmente l’appello,riformando la sentenza di primo grado nella parte in cuidichiarava illegittimo l’avviso di accertamento relativamente alrecupero di € 95.380,28 a titolo di interessi passivi, econfermando nel resto la sentenza impugnata, compensando lespese di entrambi i gradi di giudizio.2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso n.38424/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., qualeincorporante (e già consolidante fiscale) la [OSCURATO:SOCIETA]3. Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissataper la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consigliodel 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.E’ intervenuto, in entrambi i giudizi, il Pubblico Ministero, inpersona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo deisuddetti ricorsi, rigettato il primo.[OSCURATO:PERSONA].G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/20261. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione deiricorsi nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., per evidentiragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avvisodi accertamento) e soggettiva (la debitrice controricorrente è lamedesima, in veste sia di consolidante che di incorporante lasocietà consolidata [OSCURATO:SOCIETA].)2. Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alladescrizione ed al loro esame in maniera unitaria.2.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce lanullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, inviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 61 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Cost.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era “perplessaed inintelligibile”, in quanto, pur confermando l’inesistenza delleoperazioni poste in essere dalla società contribuente e deirelativi costi per interessi, aveva comunque ritenuto deducibiligli interessi passivi in oggetto, affermando apoditticamente cheera possibile «compensare la quota di interessi passivi nettiindeducibili determinatasi in capo ad una società che partecipaal consolidato che abbia la capienza di ROL, anche se essa è ilresiduo della scelta individuale di una singola società del gruppodi avvalersi della facoltà di compensare».2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece, laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 2 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.Ritiene l’Amministrazione finanziaria ricorrente che la C.T.R.aveva giudicato ultra petita, affermando che l’oggetto delcontendere del presente giudizio riguardava la capienza “sottoR.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026il profilo del ROL” della deduzione operata nel 2013 in ragionedella deduzione degli interessi passivi riportati dagli anniprecedenti, e non, invece, alla deducibilità ab origine degliinteressi passivi, stante l’originaria insussistenza di tali interessipassivi.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5),c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurarein sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza dellamotivazione, essendo evidente che ammettere, in sede dilegittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità dellamotivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbeconsentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidereespresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorieR.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass. 28aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur conmotivazione concisa, ha spiegato le ragioni della ritenutadeducibilità degli interessi, nel caso di specie, in quanto ladeduzione degli interessi era stata operata sul presupposto dellaritenuta effettività di tali interessi per l’anno 2011, stante lapossibilità, nel determinare il reddito complessivo di gruppo, dicompensare la quota di interessi passivi indeducibilideterminatasi in capo ad una società del gruppo con la capienzadi ROL che residua dopo la compensazione individuale, in capoad un’altra società dello stesso gruppo.La sentenza, quindi, è sul punto comunque motivata.3.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.La decisione della C.T.R. si fonda sulla limitazione dell’“oggettodel contendere del presente giudizio” alla verifica della“capienza sotto il profilo del ROL della deduzione operata nel2013 in ragione degli interessi passivi riportati dagli anniR.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026precedenti”, per poi affermare, sulla base di questa premessa,che i commi 7 e 8 dell’art. 96 d.P.R. n. 917/1986 consentivanola compensazione così come operata dalla contribuente qualesocietà singola del gruppo.In realtà, l’Amministrazione finanziaria, con il proprio atto diappello, non contestava in astratto la facoltà di riportare “gliinteressi passivi indeducibili dovuti ad incapienza del suo ROL”,evidenziando che oggetto del recupero non sia stato ildisconoscimento di questa facoltà, ma la deducibilità a montedegli interessi passivi riportati.Il tema in discussione oggetto del gravame, come riconosciutodalla stessa società appellata (a pag. 10 del ricorso si riportanoanche le deduzioni in appello di quest’ultima), era dunque unaltro, ossia la deducibilità ab origine degli interessi maturati nel2011, questione preliminare e pregiudiziale rispetto a quellodella riportabilità di tali interessi negli anni successivi secondo icriteri di cui all’art. 96 d.P.R. n. 917/1986.Da ciò consegue che la Corte regionale è incorsa inultrapetizione, avendo deciso la controversia sulla base di unaquestione non rilevante ai fini del giudizio, posto che ipresupposti dell’accertamento erano altri (e cioè la inizialeindeducibilità degli interessi passivi in questione).Risulta pertanto confermata la violazione dell’art. 112 c.p.c.4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale procederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MR.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 38419/2019Numero sezionale 5298/2026Numero di raccolta generale 24211/2026Data pubblicazione 29/07/2026La Corte dispone la riunione del ricorso n. 38424/2019 R.G. alricorso n. 38419/2019 R.G.Accoglie, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il secondomotivo, rigettato il primo.Cassa le sentenze impugnate, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. NN. 38419/2019 – 38424/2019 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris