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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32558/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il GO del Tribunale di Trapani con sentenza del 12 febbraio 2026 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P P.Q.MU 9 [OSCURATO:PERSONA].MA Sezione VII Penale 0 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Don. ssa Kat mem 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il GO del Tribunale di Trapani con sentenza del 12 febbraio 2026 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.MU 9 [OSCURATO:PERSONA].MA Sezione VII Penale 0 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Don. ssa Kat mem 2
Sentenza Cassazione n. 32558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris