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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 38198/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1446/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26335/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale del 21/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 29 luglio 2025, ha proposto ricorso ex articolo 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 giugno 2025 (emessa in data 21 maggio 2025) che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione penale – del 5 novembre 2024, con la quale era stata già dichiarata l’inammissibilità di altro precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso l’ordinanza emessa dalla Settima Sezione penale della Corte di Cassazione, che a sua volta aveva dichiarato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38198/2025 Roma, lì, 24/11/2025 inammissibile il ricorso proposto dal medesimo imputato avverso la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dalla Corte di Appello di Ancona.

Il predetto imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di truffa aggravata e condannato alla pena di giustizia dal Tribunale di Ancona con sentenza confermata in appello.

Nell’ordinario ricorso per cassazione l’imputato si doleva che all’udienza del 12 maggio 2021 tenutasi davanti al Tribunale di Ancona era stata rigettata l’istanza di sospensione con messa alla prova avanzata prima che l’UEPE di Ancona avesse elaborato il programma di trattamento appositamente richiesto dall’imputato e necessario per valutare l’accoglimento della richiesta di sospensione.

Secondo l’assunto del ricorrente la Settima Sezione penale sarebbe incorsa in un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il ricorso sulla base della erronea supposizione che l’offerta di risarcimento considerata inadeguata fosse stata predisposta in sede di elaborazione del programma di trattamento UEPE, mentre in realtà detto programma doveva ancora essere elaborato, essendo l’offerta di risarcimento riferita alla richiesta di patteggiamento, precedentemente rigettata.

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, decidendo sul primo ricorso straordinario, ha ritenuto che l’errore non fosse emendabile con la procedura del ricorso straordinario, non avendo condiviso l’assunto difensivo secondo cui la decisione della Sezione Settima sarebbe stata condizionata da un errore di fatto.

Nello specifico non è stata accolta la prospettazione del ricorrente secondo cui l’offerta di risarcimento considerata inadeguata in sede di rigetto dell’istanza di patteggiamento era stata confusa, in sede di decisione sul ricorso ordinario, con quella non ancora predisposta nel programma di trattamento, perché non ancora elaborato dall’UEPE.

Lamenta ora il ricorrente che la Seconda Sezione penale con la sentenza qui impugnata avrebbe erroneamente escluso che nel primo ricorso straordinario fosse stato dedotto come motivo di impugnazione il predetto errore di fatto, avendo affermato che tale questione sarebbe stata dedotta solo in sede di produzione di una memoria difensiva, e, quindi, in modo inammissibile perché non oggetto di un motivo di ricorso.

Il nuovo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Sezione Seconda, afferente alla affermata novità della questione relativa alla confusione tra offerta di risarcimento in sede di istanza di patteggiamento e offerta di risarcimento in sede di programma di trattamento nel procedimento di messa alla prova è del tutto irrilevante rispetto alla decisione assunta in quella sede.

A tale riguardo si deve rilevare che con la sentenza impugnata il ricorso straordinario è stato respinto innanzitutto perché ritenuto inammissibile giacchè con esso era stata riproposta la stessa questione per errore di fatto che la Sezione Sesta aveva già ritenuto infondata (vedi par. 2 del considerato in diritto della sentenza del 21 maggio 2025).

Pertanto, il presunto nuovo e diverso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione non assume alcuna influenza sulla decisione assunta, afferendo a un profilo di inammissibilità (vedi par. 3 del considerato in diritto, ibidem), ulteriore e diverso rispetto a quello principale ed assorbente posto a fondamento della ritenuta inammissibilità del ricorso.

Conseguentemente, essendosi dedotto con il nuovo ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. un nuovo errore di fatto del tutto ininfluente rispetto alla decisione assunta in sede di ricorso straordinario sulla questione principale che atteneva al dedotto errore di fatto in cui sarebbero incorse, dapprima, la Settima Sezione penale con la ordinanza di inammissibilità del 23 aprile 2024 e poi la Sesta Sezione con la sentenza del 5 novembre 2024, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero la proposizione di un nuovo ricorso straordinario – nel caso di specie il terzo - è ammissibile solo se con esso si deducano nuovi errori di fatto diversi da quelli oggetto del primo ricorso (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483), ma sempre che si tratti di errori che afferiscano alla decisione assunta in sede di ricorso ordinario e non, come nel caso di specie, a pretesi errori di fatto che si assumano commessi in sede di decisione sul ricorso straordinario senza alcuna incidenza rispetto alla decisione con la quale è stata definita l’irrevocabilità del giudizio di cognizione.

2. Quanto alla procedura seguita in questo procedimento, l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, atteso che il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede che se il ricorso straordinario è inammissibile o manifestamente infondato, «la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti, procede in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore»; il riferimento alla decisione emessa «anche d'ufficio» sta ad esprimere la non necessità di fissare l'udienza in camera di consiglio, prescritta solo ove non ricorrano le ipotesi suddette (cfr. Sez. 5, Ord. n. 14380 del 01/02/2024, Araniti, Rv. 286368).

Oltre alla condanna alle spese processuali, tenuto conto della manifesta infondatezza dell’errore di fatto dedotto con il ricorso straordinario, va applicata la sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1446/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26335/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale del 21/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 29 luglio 2025, ha proposto ricorso ex articolo 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 giugno 2025 (emessa in data 21 maggio 2025) che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione penale – del 5 novembre 2024, con la quale era stata già dichiarata l’inammissibilità di altro precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso l’ordinanza emessa dalla Settima Sezione penale della Corte di Cassazione, che a sua volta aveva dichiarato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38198/2025 Roma, lì, 24/11/2025 inammissibile il ricorso proposto dal medesimo imputato avverso la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dalla Corte di Appello di Ancona. Il predetto imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di truffa aggravata e condannato alla pena di giustizia dal Tribunale di Ancona con sentenza confermata in appello. Nell’ordinario ricorso per cassazione l’imputato si doleva che all’udienza del 12 maggio 2021 tenutasi davanti al Tribunale di Ancona era stata rigettata l’istanza di sospensione con messa alla prova avanzata prima che l’UEPE di Ancona avesse elaborato il programma di trattamento appositamente richiesto dall’imputato e necessario per valutare l’accoglimento della richiesta di sospensione. Secondo l’assunto del ricorrente la Settima Sezione penale sarebbe incorsa in un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il ricorso sulla base della erronea supposizione che l’offerta di risarcimento considerata inadeguata fosse stata predisposta in sede di elaborazione del programma di trattamento UEPE, mentre in realtà detto programma doveva ancora essere elaborato, essendo l’offerta di risarcimento riferita alla richiesta di patteggiamento, precedentemente rigettata. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, decidendo sul primo ricorso straordinario, ha ritenuto che l’errore non fosse emendabile con la procedura del ricorso straordinario, non avendo condiviso l’assunto difensivo secondo cui la decisione della Sezione Settima sarebbe stata condizionata da un errore di fatto. Nello specifico non è stata accolta la prospettazione del ricorrente secondo cui l’offerta di risarcimento considerata inadeguata in sede di rigetto dell’istanza di patteggiamento era stata confusa, in sede di decisione sul ricorso ordinario, con quella non ancora predisposta nel programma di trattamento, perché non ancora elaborato dall’UEPE. Lamenta ora il ricorrente che la Seconda Sezione penale con la sentenza qui impugnata avrebbe erroneamente escluso che nel primo ricorso straordinario fosse stato dedotto come motivo di impugnazione il predetto errore di fatto, avendo affermato che tale questione sarebbe stata dedotta solo in sede di produzione di una memoria difensiva, e, quindi, in modo inammissibile perché non oggetto di un motivo di ricorso. Il nuovo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Sezione Seconda, afferente alla affermata novità della questione relativa alla confusione tra offerta di risarcimento in sede di istanza di patteggiamento e offerta di risarcimento in sede di programma di trattamento nel procedimento di messa alla prova è del tutto irrilevante rispetto alla decisione assunta in quella sede. A tale riguardo si deve rilevare che con la sentenza impugnata il ricorso straordinario è stato respinto innanzitutto perché ritenuto inammissibile giacchè con esso era stata riproposta la stessa questione per errore di fatto che la Sezione Sesta aveva già ritenuto infondata (vedi par. 2 del considerato in diritto della sentenza del 21 maggio 2025). Pertanto, il presunto nuovo e diverso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione non assume alcuna influenza sulla decisione assunta, afferendo a un profilo di inammissibilità (vedi par. 3 del considerato in diritto, ibidem), ulteriore e diverso rispetto a quello principale ed assorbente posto a fondamento della ritenuta inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, essendosi dedotto con il nuovo ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. un nuovo errore di fatto del tutto ininfluente rispetto alla decisione assunta in sede di ricorso straordinario sulla questione principale che atteneva al dedotto errore di fatto in cui sarebbero incorse, dapprima, la Settima Sezione penale con la ordinanza di inammissibilità del 23 aprile 2024 e poi la Sesta Sezione con la sentenza del 5 novembre 2024, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero la proposizione di un nuovo ricorso straordinario – nel caso di specie il terzo - è ammissibile solo se con esso si deducano nuovi errori di fatto diversi da quelli oggetto del primo ricorso (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483), ma sempre che si tratti di errori che afferiscano alla decisione assunta in sede di ricorso ordinario e non, come nel caso di specie, a pretesi errori di fatto che si assumano commessi in sede di decisione sul ricorso straordinario senza alcuna incidenza rispetto alla decisione con la quale è stata definita l’irrevocabilità del giudizio di cognizione. 2. Quanto alla procedura seguita in questo procedimento, l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, atteso che il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede che se il ricorso straordinario è inammissibile o manifestamente infondato, «la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti, procede in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore»; il riferimento alla decisione emessa «anche d'ufficio» sta ad esprimere la non necessità di fissare l'udienza in camera di consiglio, prescritta solo ove non ricorrano le ipotesi suddette (cfr. Sez. 5, Ord. n. 14380 del 01/02/2024, Araniti, Rv. 286368). Oltre alla condanna alle spese processuali, tenuto conto della manifesta infondatezza dell’errore di fatto dedotto con il ricorso straordinario, va applicata la sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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