CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma in via Tevere n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 12686/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 8026/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, n. 563/1/2016, depositata in data 15/11/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento relativoall’anno 2008 con cui furono accertati minori componenti negativi pereuro 245.149,25, con minori perdite in capo alla società (d’ora inavanti, anche “la contribuente”) ed una maggiore iva.All’esito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entratecontestò alla contribuente l’infedele dichiarazione Ires-Irap per indebitadeduzione di sopravvenienze passive; l’infedele dichiarazione Ires-Irapper indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti; l’infedeledichiarazione iva per omessa applicazione dell’imposta su cessionieffettuate nei confronti di una società di [OSCURATO:PERSONA]; l’infedeledichiarazione Ires-Irap per indebita deduzione di costi a fronte difatture da ricevere, non registrate in contabilità né esibite su richiestadell’ufficio; l’infedele dichiarazione Ires-Irap per indebita deduzione dicosti di sponsorizzazione di due associazioni sportive dilettantistiche.La contribuente, che in data 24/6/2009 era stata ammessa allaprocedura di concordato preventivo, contestò nel merito ciascuno deirilievi.La C.T.P. respinse il ricorso.Proposto appello dopo essere stata rimessa in termini per impugnareai sensi dell’art. 153 c.p.c. dalla C.T.P. di Perugia con provvedimentodel 17/5/2016, in considerazione del fatto che la sentenza di primogrado non era stata comunicata alla parte, nel contraddittorio conl’ufficio che eccepì l’inammissibilità dell’appello, la C.T.R. territorialeriformò solo in parte, nel merito, la sentenza di prime cure.r.g. n. 12686/2017 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12686/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 8026/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che spiega anchericorso incidentale affidato ad un solo motivo.Il sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. StefanoVisonà, ha depositato requisitoria scritta.Ragioni della decisione1.Occorre esaminare per primo, per la sua pregiudizialità, il motivo diricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rubricato “Sulla tardivitàdell’appello: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n.546/1992, degli artt. 327 e 153 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c., tutto inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, con il quale l’Ufficiocensura la sentenza impugnata per aver considerato ammissibilel’appello della contribuente proposto fuori termine.1.1. Il motivo è fondato perché, come ha ben osservato il sostituto P.G.nella sua requisitoria scritta, l’appello avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile.La sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, era statadepositata dalla C.T.P. il 26/2/2013 e la contribuente aveva propostoappello solo nell’aprile 2016, dopo aver ottenuto dalla C.T.P. unprovvedimento di rimessione in termini fondato sul riscontro dellamancata comunicazione alla società del deposito della sentenza diprimo grado.Orbene, deve innanzitutto notarsi che il provvedimento di rimessionenel termine per appellare, pronunciato dal giudice di primo grado, èassolutamente irrituale e, come tale, tamquam non esset.Dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma, e 327,secondo comma, c.p.c. si evince che solo la parte contumace che abbiadimostrato di non aver avuto conoscenza del processo per nullità dellacitazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazioner.g. n. 12686/2017 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12686/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 8026/2026Data pubblicazione 01/04/2026degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. può tardivamente impugnare lasentenza con i mezzi ordinari predisposti dal primo comma dell’art. 327c.p.c.; ed il giudizio sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di dirittoper la ammissione dell’impugnazione tardiva deve essere reso dalgiudice ad quem, non da quello che ha reso la sentenza impugnata.Inoltre, è giurisprudenza consolidata quella secondo la quale ladecadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare,non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione intermini, ove sia avvenuta laddove la parte si dolga dell'omessacomunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenzastessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dallapubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, aprescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi dicomunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensoresua insaputa (ex multis, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 36369 del29/12/2023, Rv. 669883 - 01).Nel caso di specie, la dedotta omessa comunicazione di cancelleriadell’avviso di trattazione e della sentenza di primo grado non potevagiustificare la proposizione dell’appello oltre tre anni dalla data deldeposito della sentenza oggetto di impugnazione.2. L’accoglimento del ricorso incidentale dell’amministrazione comportal’assorbimento del ricorso principale della contribuente.3. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, siacon riferimento al giudizio di appello che con riferimento al giudizio percassazione. P.Q.MAccoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.r.g. n. 12686/2017 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12686/2017Numero sezionale 154/2026Numero di raccolta generale 8026/2026Data pubblicazione 01/04/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di appello e delgiudizio di cassazione, che si liquidano rispettivamente in euro tremila,oltre alle spese prenotate a debito, ed in euro cinquemilacinquecento,oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 12686/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]