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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2017

Cassazione n. 29480/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25230/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via Panama n. 88 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Ministero dell’economia e delle finanze eAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 545/2017, depositata il 24.03.2017.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del 7.03.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, Oggetto: Tributi dalla legge n. 176 del 2020, e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di rigettare la richiesta di sospensione del giudizio e di applicazione della definizione agevolata, e, nel merito, di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LaCorte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla Intersped s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla predetta società avverso due ingiunzioni di pagamento, emesseex art. 82 TULD in data 15.11.1995 dalla Dogana di Crotone, in relazione all’immissione in consumo di due distinte partite di prodotti tessili in transito comunitario esterno,vincolate, rispettivamente, ai documenti T.C.

T1 n. 955 e T.C.

T1 n. 861.

Dallasentenza in epigrafe indicata di evince che : - la società opponente aveva sostenuto la propria estraneità alla violazione doganale e aveva proposto querela di falso in ordine alla qualifica della sua posizione, indicata nei documenti doganali redatti dalla Dogana di Amburgo in lingua tedesca; -il giudizio per querela di falso si era concluso con una sentenza di rigetto, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e, successivamente, dalla Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorsoper cassazione proposto da lla Intersped; -secondo il giudice di primo grado, la Intersped era in entrambe le operazioni il destinatari o della merce, “ossia di soggetto che in definitiva doveva acquisire i prodotti importati”; -l’indicazione della Intersped come destinataria (Empfanger) della merce, contenuta nei documenti doganali T1, non poteva essere messa in discussione dalla prova testimoniale, avendo detti documenti un’efficacia probatoria privilegiata ed essendo stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la querela di falso proposta dall’appellante; - di conseguenza, le ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione erano state correttamente emesse nei confronti della Intersped, quale destinataria della merce importata e soggetto obbligato all’adempimento del dazio comunitario.

Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la Intersped s.r.l.,affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane resistevanocon controricorso.

La contribuente ha depositato in data 17.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 20.07.2023 questa Corte, rilevata d'ufficio la questione relativa alla definibilità agevolata della controversia, non emergendo chiaramente dagli atti processuali quale fosse la pretesa oggetto del provvedimento di recupero (dazi, sanzioni o altro), e riservata la decisione ai sensi dell'art.384, comma 3, cod. proc. civ., ha assegnato al P.G. e alle parti termine di trentagiorni dalla comunicazione della medesima ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.

Le parti e il Procuratore Generalehanno depositato osservazioni . [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nel motivo di ricorso e nell’istanza di sospensione del giudizio, nella quale aveva dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, precisando che le ingiunzioni si riferivano al mancato pagamento di diritti doganali, e ha allega to la documentazione attestante l’avvenuta presentazione di duedomande di definizione agevolata con il versamento dei relativi importi. [OSCURATO:PERSONA] e delle finanze e l’Agenzia delle dogane concludevano chiedendo il rigetto delle istanze presentate dalla controparte e del ricorso.

Il Procuratore Generale esprimeva parere negativo in ordine all’accoglimento della definizione agevolata e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso o, comunque, rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale ( ex multis , Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonché Cass.

S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016). 2.Sempre in via preliminare, va disattesa la domandadi definizione agevolata della controversia, implicitamente contenuta nell’istanza di sospensione del giudizio e poi effettivamente presentata dalla ricorrente, come si evince dai documenti allegati alla memoria del 18.09.2023 (due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, presentat e ai sensi dell’art. 1, comma 1 86 e ss., della l. n. 197 del 2022, e il versamento dei relativi importi),avendo la controricorrente Agenzia delle dogane precisato che la controversia riguarda dazi doganali, esclusi espressamente dalla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 193, della l. n. 197 del 2022.

La presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamentodei relativi importi non producono , pertanto, alcun effetto , essendo i dazi espressamente esclusi dal condono, in quanto costituiscono risorse proprie tradizionali dell’UE, previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 26.5.2014, n. 2014/335/UE/Euratom, secondo il quale “Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”dalla l. n. 197 del 2022.

3. Ciò premesso, con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 203 del Regolamento CE n. 1913 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente che la Intersped fosse la destinataria della due partite di prodotti tessili, vincolate ai documenti T1 emessi dalla Dogana di Amburgo, in relazione ai quali non erano stati pagati i diritti doganali, solo sulla base del contenuto dei predetti documenti doganali, la cui fede privilegiata è limitata alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, non riguardando anche i rapporti contrattuali fra i soggetti privati coinvolti nell’operazione doganale e, tanto meno, la qualificazione giuridica di destinatario della merce, essendo stato dimostrato, sulla base di altre risultanze, che il ruolo della Intersped era quello di mera intermediaria tra lo spedizioniere italiano e quello tedesco, estranea all’obbligazione doganale.

4. Lacensura è infondata. 4.1 La questione riguardante la veridicità della indicazione della qualifica di destinatario della merce, attribuita alla Intersped dal funzionario doganale ne i document i T1, è stata definitivamente attestata con la sentenza di questa Corte n. 8292 del 9.04.2014, nel giudizio relativo alla querela di falso, svoltosi tra le stesse parti.

In particolare, come si legge in detta decisione, “Dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emerge chiaramente che la ricorrente non aveva adempiuto in primo grado all'onere probatorio posto a suo carico di dimostrare non solo chi fosse il reale ed effettivo destinatario della merce, ma nemmeno qualsiasi altro fatto o circostanza idonea a smentire il contenuto dell'atto.

Emerge dalla sentenza che la versione dei fatti secondo la quale la ricorrente sarebbe stata vittima di un raggiro, consistito nell'indicarla quale destinataria della merce allo scopo di addossarle l'onere di adempimento della obbligazione tributaria, era rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio e pertanto tale motivo di ricorso non può che essere rigettato”. 4.2A seguito della conclusione del giudizio per querela di falso, quindi, detta qualifica è stata definitivamente accertata, dovendosi ritenere la Intersped soggetto obbligato al pagamento del dazio doganale.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore dell e controricorrent i, vanno poste a carico dellaricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, per il resto, lo rigetta; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell e controricorrenti, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 7.000,00,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25230/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via Panama n. 88 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Ministero dell’economia e delle finanze eAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 545/2017, depositata il 24.03.2017. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del 7.03.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, Oggetto: Tributi dalla legge n. 176 del 2020, e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto di rigettare la richiesta di sospensione del giudizio e di applicazione della definizione agevolata, e, nel merito, di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LaCorte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla Intersped s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla predetta società avverso due ingiunzioni di pagamento, emesseex art. 82 TULD in data 15.11.1995 dalla Dogana di Crotone, in relazione all’immissione in consumo di due distinte partite di prodotti tessili in transito comunitario esterno,vincolate, rispettivamente, ai documenti T.C. T1 n. 955 e T.C. T1 n. 861. Dallasentenza in epigrafe indicata di evince che : - la società opponente aveva sostenuto la propria estraneità alla violazione doganale e aveva proposto querela di falso in ordine alla qualifica della sua posizione, indicata nei documenti doganali redatti dalla Dogana di Amburgo in lingua tedesca; -il giudizio per querela di falso si era concluso con una sentenza di rigetto, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e, successivamente, dalla Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorsoper cassazione proposto da lla Intersped; -secondo il giudice di primo grado, la Intersped era in entrambe le operazioni il destinatari o della merce, “ossia di soggetto che in definitiva doveva acquisire i prodotti importati”; -l’indicazione della Intersped come destinataria (Empfanger) della merce, contenuta nei documenti doganali T1, non poteva essere messa in discussione dalla prova testimoniale, avendo detti documenti un’efficacia probatoria privilegiata ed essendo stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la querela di falso proposta dall’appellante; - di conseguenza, le ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione erano state correttamente emesse nei confronti della Intersped, quale destinataria della merce importata e soggetto obbligato all’adempimento del dazio comunitario. Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la Intersped s.r.l.,affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane resistevanocon controricorso. La contribuente ha depositato in data 17.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali. Con ordinanza interlocutoria depositata il 20.07.2023 questa Corte, rilevata d'ufficio la questione relativa alla definibilità agevolata della controversia, non emergendo chiaramente dagli atti processuali quale fosse la pretesa oggetto del provvedimento di recupero (dazi, sanzioni o altro), e riservata la decisione ai sensi dell'art.384, comma 3, cod. proc. civ., ha assegnato al P.G. e alle parti termine di trentagiorni dalla comunicazione della medesima ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio. Le parti e il Procuratore Generalehanno depositato osservazioni . [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nel motivo di ricorso e nell’istanza di sospensione del giudizio, nella quale aveva dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, precisando che le ingiunzioni si riferivano al mancato pagamento di diritti doganali, e ha allega to la documentazione attestante l’avvenuta presentazione di duedomande di definizione agevolata con il versamento dei relativi importi. [OSCURATO:PERSONA] e delle finanze e l’Agenzia delle dogane concludevano chiedendo il rigetto delle istanze presentate dalla controparte e del ricorso. Il Procuratore Generale esprimeva parere negativo in ordine all’accoglimento della definizione agevolata e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso o, comunque, rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale ( ex multis , Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonché Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016). 2.Sempre in via preliminare, va disattesa la domandadi definizione agevolata della controversia, implicitamente contenuta nell’istanza di sospensione del giudizio e poi effettivamente presentata dalla ricorrente, come si evince dai documenti allegati alla memoria del 18.09.2023 (due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, presentat e ai sensi dell’art. 1, comma 1 86 e ss., della l. n. 197 del 2022, e il versamento dei relativi importi),avendo la controricorrente Agenzia delle dogane precisato che la controversia riguarda dazi doganali, esclusi espressamente dalla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 193, della l. n. 197 del 2022. La presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamentodei relativi importi non producono , pertanto, alcun effetto , essendo i dazi espressamente esclusi dal condono, in quanto costituiscono risorse proprie tradizionali dell’UE, previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 26.5.2014, n. 2014/335/UE/Euratom, secondo il quale “Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”dalla l. n. 197 del 2022. 3. Ciò premesso, con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 203 del Regolamento CE n. 1913 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente che la Intersped fosse la destinataria della due partite di prodotti tessili, vincolate ai documenti T1 emessi dalla Dogana di Amburgo, in relazione ai quali non erano stati pagati i diritti doganali, solo sulla base del contenuto dei predetti documenti doganali, la cui fede privilegiata è limitata alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, non riguardando anche i rapporti contrattuali fra i soggetti privati coinvolti nell’operazione doganale e, tanto meno, la qualificazione giuridica di destinatario della merce, essendo stato dimostrato, sulla base di altre risultanze, che il ruolo della Intersped era quello di mera intermediaria tra lo spedizioniere italiano e quello tedesco, estranea all’obbligazione doganale. 4. Lacensura è infondata. 4.1 La questione riguardante la veridicità della indicazione della qualifica di destinatario della merce, attribuita alla Intersped dal funzionario doganale ne i document i T1, è stata definitivamente attestata con la sentenza di questa Corte n. 8292 del 9.04.2014, nel giudizio relativo alla querela di falso, svoltosi tra le stesse parti. In particolare, come si legge in detta decisione, “Dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emerge chiaramente che la ricorrente non aveva adempiuto in primo grado all'onere probatorio posto a suo carico di dimostrare non solo chi fosse il reale ed effettivo destinatario della merce, ma nemmeno qualsiasi altro fatto o circostanza idonea a smentire il contenuto dell'atto. Emerge dalla sentenza che la versione dei fatti secondo la quale la ricorrente sarebbe stata vittima di un raggiro, consistito nell'indicarla quale destinataria della merce allo scopo di addossarle l'onere di adempimento della obbligazione tributaria, era rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio e pertanto tale motivo di ricorso non può che essere rigettato”. 4.2A seguito della conclusione del giudizio per querela di falso, quindi, detta qualifica è stata definitivamente accertata, dovendosi ritenere la Intersped soggetto obbligato al pagamento del dazio doganale. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore dell e controricorrent i, vanno poste a carico dellaricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, per il resto, lo rigetta; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell e controricorrenti, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 7.000,00,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma
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