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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 35615/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13801/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di [OSCURATO:PERSONA] M. Amari n. 3/e, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’ALUNZIO in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.344/2022 depositata il 24/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio; nulla per l’Assessorato non ritualmente costituito; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 19/12/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13801/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di [OSCURATO:PERSONA] M. Amari n. 3/e, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’ALUNZIO in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.344/2022 depositata il 24/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio; nulla per l’Assessorato non ritualmente costituito; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/12/2023 I
Decreto Cassazione n. 35615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris