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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10144/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. perì. . in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, P.m. in proc.

Greco, Rv. 234907 che ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.).

Considerato che il motivo aggiunto proposto/ pervenuto in data 23 gennaio 2025 ,relativo alle circostanze attenuati generiche è inammissibile perché non proposto con i motivi principali ed inammissibile come il motivo principale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. perì. . in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.m. in proc. Greco, Rv. 234907 che ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.). Considerato che il motivo aggiunto proposto/ pervenuto in data 23 gennaio 2025 ,relativo alle circostanze attenuati generiche è inammissibile perché non proposto con i motivi principali ed inammissibile come il motivo principale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10144/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris