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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22675/2026

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di appello di Torinovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – societàcooperativa di consumo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte enota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino haparzialmente riformato la sentenza del 29 febbraio 2024 del Tribunale di Cuneoche, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità diMarzia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato continuato e l’aveva condannataalla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno cagionato alla personaoffesa, costituitasi parte civile.Il furto per il quale era stata pronunciata condanna aveva ad oggetto lacomplessiva somma di euro 2.364.283,96 appartenente al fondo cassa delPrestito sociale dei punti vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla quale la imputata eralegata da un rapporto di lavoro subordinato.Più precisamente, l’imputata, operando in qualità di dipendente della CoopLiguria, attraverso operazioni fraudolente sui libretti di deposito intestati ai sociprestatori, utilizzando i loro dati anagrafici ed apponendo firme false, anchee differenti tra libretto effettivo e quello duplicato, incamerando direttamente lesomme versate dai titolari o effettuando prelievi non autorizzati dai conti, si eraimpossessata, a scopo di profitto, di somme di denaro per l’importo complessivosopra indicato.La Corte di appello ha riqualificato quale delitto ex art. 646 cod. pen.l’appropriazione delle somme versate dai soci e non depositate presso il Prestitosociale di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato, in relazione a dette condotte, non doversiprocedere per difetto di querela, eccettuate quelle ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è stato determinato in anni otto,mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa, così determinata:pena base per il più grave reato contestato al capo 48) di anni quattro e mesicinque di reclusione ed euro 500,00 di multa, aumentata per la continuazionecon gli altri reati ad anni dodici, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro1.500,00 di multa per la continuazione e poi ridotta di un terzo per la scelta delrito.

Sono state anche applicate le pene accessorie della interdizione perpetuadai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che tutti i fatti per i quali èstata condannata andavano riqualificati come appropriazioni indebite in quanto lastessa aveva la disponibilità delle somme delle quali si è appropriata in quantoconsegnate nelle sue mani di volta in volta dai soci affinché il denaro fosseversato nelle casse della società .Aggiunge che i reati sono stati commessi ai danni dei singoli soci e non aidanni della [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta carenza di motivazione inordine alle specifiche condotte di appropriazione indebita ed alle corrispondentiriduzioni di pena.Più precisamente si duole dell’omessa specificazione delle condotte oggettodi riqualificazione giuridica e delle relative riduzioni di pena.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la carenza ed illogicità della motivazione inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura dellapena.Si sottolinea che l’imputata ha reso ampia confessione nel corso del suointerrogatorio e che quando la stessa falsificava i libretti, annotava il suo numerodi matricola, rendendosi immediatamente identificabile quale autrice dellafalsificazione.2.4.

Con il quarto motivo si denuncia che il numero degli aumenti di penaper la continuazione risulta superiore al numero dei capi di imputazione, conconseguente illogicità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di distinzione trafurto e appropriazione indebita, che è decisiva l'indagine circa il potere didisponibilità sul bene da parte dell'agente.

Se questo sussiste, il mancatorispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato diappropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto.Conformemente a tale principio, è stato ritenuto sussistente il reato di furto acarico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata edel trasporto valori che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente perl'espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito,la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioniburocratiche; in tale ipotesi, infatti, l'agente non disponendo autonomamente deldenaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne"impossessa", così realizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 624 cod.pen. (Sez. 5, n. 2032 del 15/01/1997, Flosci, Rv. 208668 - 01).Sempre in applicazione di detto principio è stato ritenuto che risponde delreato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il funzionario di bancache disponga del denaro depositato sul conto corrente, in assenza di delega delcorrentista alla gestione delle somme o senza il rispetto dei vincoli derivanti datali deleghe (Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023, Maniscalco, Rv. 283897- 01).Si è affermato anche che integra il delitto di furto - e non quello diappropriazione indebita - la condotta del dipendente di una società di trasportiche si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggioprelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcun autonomopotere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato (Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873 -01).Ancora, si è affermato che risponde del reato di furto aggravato, e non diappropriazione indebita, il cassiere dell'ufficio postale che, nel consegnare altitolare del libretto di risparmio la somma richiesta, trascriva sullo stesso unimporto maggiore, appropriandosi della differenza (Sez. 2, n. 43132 del05/05/2016, Tamone, Rv. 268440 – 01, che in motivazione ha precisato che,sebbene la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia la proprietà delle sommedepositate dai clienti, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., il cassiere non ha alcunadisponibilità autonoma, neanche provvisoria, della provvista dei libretti postali e,pertanto, deve limitarsi ad eseguire l'operazione richiesta dal titolare del librettoche rimane in ogni momento possessore e dominus della gestione del suoconto).Più specificamente, si è osservato che risponde del reato di furto aggravato,il dipendente della banca che si impossessa, mediante movimentazioni effettuatecon i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conticorrenti (Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016, Tanzi, Rv. 266334 – 01,che nell'affermare tale principio ha precisato che si configura, invece, il reato dicui all'art. 646 cod. pen., nel caso in cui il cassiere si appropria del denaroversato dal cliente della banca prima che esso venga accreditato sul contocorrente).Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che, nel casodi specie, l’appropriazione delle somme già accreditate sui libretti dei clienti dellaCoop [OSCURATO:PERSONA] integrasse il reato di furto pluriaggravato in quanto [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un potere di disporre autonomamente di tali somme, a nullarilevando che la stessa dovesse consegnare le somme su richiesta dei clienti,provvedendo ad annotare tali prelievi sui libretti loro intestati.Il motivo è anche infondato laddove la ricorrente sostiene che le personeoffese sono i titolari dei libretti, atteso che, come già osservato dalla Corteterritoriale, questi sono titolari, nei confronti della società costituitasi parte civile,di un diritto di credito per le somme già accreditate sui libretti, la cui proprietà èpassata alla [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che il diritto di querela spettava aquest’ultima.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto all’omessa specificazione delle condotte oggetto di riqualificazionegiuridica ai sensi dell’art. 646 cod. pen., deve osservarsi che tali condotteneppure sono specificate nel capo di imputazione, nel quale si indicano, inrelazione a ciascun cliente, le somme complessive oggetto di impossessamento,senza distinguere tra somme depositate dai clienti e non accreditate sul libretto,oggetto di appropriazione indebita, e somme di cui la imputata si è impossessatadopo che le stesse erano già state accreditate, oggetto di furto.Solo nella parte iniziale si afferma che tali somme comprendono sia quelledirettamente consegnate dai clienti a [OSCURATO:PERSONA] e delle quali questa si èimmediatamente appropriata prima che fossero accreditate, sia quelle delle qualil’imputata si è appropriata effettuando prelievi abusivi dai conti intestati aiclienti.In tale situazione del tutto correttamente la Corte di appello ha indicato talicondotte per categoria, escludendo dall’affermazione di responsabilitàl’appropriazione delle somme che non erano state ancora accreditate sui librettiintestati ai clienti.Peraltro, la misura della riduzione di pena operata dalla Corte di appello siricava agevolmente operando la differenza tra la pena inflitta con la sentenza diprimo grado e quella di secondo grado.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corteterritoriale ha fatto riferimento al numero elevato di delitti commessi, allemodalità fraudolente attuate per occultare le sottrazioni ed all’importo cospicuodel profitto conseguito.Né la motivazione sulla quantificazione della pena per il reato più graverisulta illogica, contraddittoria o carente.4.

Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato.La contestazione è costituita da un solo capo di imputazione che comprendeal suo interno più condotte di impossessamento delle somme dei clienti; lecondotte sono ripartite in più punti (105) in ciascuno dei quali è indicata l’entitàcomplessiva delle somme sottratte a ciascun cliente della [OSCURATO:PERSONA].Nel quantificare gli aumenti per la continuazione, la Corte di appello haoperato un aumento di pena per ciascuno di tali punti e ha graduato gli aumentidi pena in funzione dell’importo sottratto.Più precisamente, ha individuato quindici furti di gravità minore e diciannovefurti di gravità intermedia, tutti specificamente indicati attraverso la menzionedei punti del capo di imputazione, e ha indicato i singoli aumenti di pena perciascuno di essi, e ha poi considerato di gravità elevata gli altri furti, ma haindicato il numero di questi in ottanta, mentre sottraendo dai centocinque puntidi cui è composto il capo di imputazione trentacinque punti (un punto per il reatopiù grave e trentaquattro per i furti di minore ed intermedia gravità) rimangonosettanta punti per ciascuno dei quali ha operato un aumento di un mese direclusione ed euro 150,00 di multa.Ne consegue che risulta operato un numero di aumenti pena per lacontinuazione superiore a quello dei reati-satellite e che la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al trattamentosanzionatorio.5.

A tale proposito, deve, altresì, essere rilevata l'illegalità delle peneaccessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legaledurante l’esecuzione della pena.La pena base per il delitto più grave è stata determinata dalla Corte diappello in anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 500,00, sulla qualesono stati poi operati gli aumenti per la continuazione con gli altri reati e lariduzione di un terzo per la scelta del rito.Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fareriferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato piùgrave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non aquella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez.

U, n. 8411del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, DiCorrado, Rv. 270240).Riducendo di un terzo, per la scelta del rito, la pena di anni quattro e mesicinque di reclusione per il reato più grave, si perviene ad una pena baseleggermente inferiore ad anni tre di reclusione, con la conseguenza che la penaaccessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici risulta illegale e dovràessere eliminata.Anche ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione daipubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso dipiù reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena basein concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta delrito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione(Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03), cosicché anchequesta pena accessoria dovrà essere eliminata.6.

Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., la ricorrente, rimasta soccombente,deve pure essere condannata alla rifusione, in favore della parte civile, dellespese processuali da questa sostenute che si liquidano in complessivi euro3591,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] società cooperativadi consumo, che liquida in complessivi euro 3591,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 10/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Torinovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] – societàcooperativa di consumo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte enota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino haparzialmente riformato la sentenza del 29 febbraio 2024 del Tribunale di Cuneoche, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità diMarzia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato continuato e l’aveva condannataalla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno cagionato alla personaoffesa, costituitasi parte civile.Il furto per il quale era stata pronunciata condanna aveva ad oggetto lacomplessiva somma di euro 2.364.283,96 appartenente al fondo cassa delPrestito sociale dei punti vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla quale la imputata eralegata da un rapporto di lavoro subordinato.Più precisamente, l’imputata, operando in qualità di dipendente della CoopLiguria, attraverso operazioni fraudolente sui libretti di deposito intestati ai sociprestatori, utilizzando i loro dati anagrafici ed apponendo firme false, anchee differenti tra libretto effettivo e quello duplicato, incamerando direttamente lesomme versate dai titolari o effettuando prelievi non autorizzati dai conti, si eraimpossessata, a scopo di profitto, di somme di denaro per l’importo complessivosopra indicato.La Corte di appello ha riqualificato quale delitto ex art. 646 cod. pen.l’appropriazione delle somme versate dai soci e non depositate presso il Prestitosociale di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato, in relazione a dette condotte, non doversiprocedere per difetto di querela, eccettuate quelle ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è stato determinato in anni otto,mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa, così determinata:pena base per il più grave reato contestato al capo 48) di anni quattro e mesicinque di reclusione ed euro 500,00 di multa, aumentata per la continuazionecon gli altri reati ad anni dodici, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro1.500,00 di multa per la continuazione e poi ridotta di un terzo per la scelta delrito. Sono state anche applicate le pene accessorie della interdizione perpetuadai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che tutti i fatti per i quali èstata condannata andavano riqualificati come appropriazioni indebite in quanto lastessa aveva la disponibilità delle somme delle quali si è appropriata in quantoconsegnate nelle sue mani di volta in volta dai soci affinché il denaro fosseversato nelle casse della società .Aggiunge che i reati sono stati commessi ai danni dei singoli soci e non aidanni della [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta carenza di motivazione inordine alle specifiche condotte di appropriazione indebita ed alle corrispondentiriduzioni di pena.Più precisamente si duole dell’omessa specificazione delle condotte oggettodi riqualificazione giuridica e delle relative riduzioni di pena.2.3. Con il terzo motivo lamenta la carenza ed illogicità della motivazione inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura dellapena.Si sottolinea che l’imputata ha reso ampia confessione nel corso del suointerrogatorio e che quando la stessa falsificava i libretti, annotava il suo numerodi matricola, rendendosi immediatamente identificabile quale autrice dellafalsificazione.2.4. Con il quarto motivo si denuncia che il numero degli aumenti di penaper la continuazione risulta superiore al numero dei capi di imputazione, conconseguente illogicità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di distinzione trafurto e appropriazione indebita, che è decisiva l'indagine circa il potere didisponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancatorispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato diappropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto.Conformemente a tale principio, è stato ritenuto sussistente il reato di furto acarico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata edel trasporto valori che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente perl'espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito,la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioniburocratiche; in tale ipotesi, infatti, l'agente non disponendo autonomamente deldenaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne"impossessa", così realizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 624 cod.pen. (Sez. 5, n. 2032 del 15/01/1997, Flosci, Rv. 208668 - 01).Sempre in applicazione di detto principio è stato ritenuto che risponde delreato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il funzionario di bancache disponga del denaro depositato sul conto corrente, in assenza di delega delcorrentista alla gestione delle somme o senza il rispetto dei vincoli derivanti datali deleghe (Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023, Maniscalco, Rv. 283897- 01).Si è affermato anche che integra il delitto di furto - e non quello diappropriazione indebita - la condotta del dipendente di una società di trasportiche si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggioprelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcun autonomopotere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato (Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873 -01).Ancora, si è affermato che risponde del reato di furto aggravato, e non diappropriazione indebita, il cassiere dell'ufficio postale che, nel consegnare altitolare del libretto di risparmio la somma richiesta, trascriva sullo stesso unimporto maggiore, appropriandosi della differenza (Sez. 2, n. 43132 del05/05/2016, Tamone, Rv. 268440 – 01, che in motivazione ha precisato che,sebbene la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia la proprietà delle sommedepositate dai clienti, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., il cassiere non ha alcunadisponibilità autonoma, neanche provvisoria, della provvista dei libretti postali e,pertanto, deve limitarsi ad eseguire l'operazione richiesta dal titolare del librettoche rimane in ogni momento possessore e dominus della gestione del suoconto).Più specificamente, si è osservato che risponde del reato di furto aggravato,il dipendente della banca che si impossessa, mediante movimentazioni effettuatecon i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conticorrenti (Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016, Tanzi, Rv. 266334 – 01,che nell'affermare tale principio ha precisato che si configura, invece, il reato dicui all'art. 646 cod. pen., nel caso in cui il cassiere si appropria del denaroversato dal cliente della banca prima che esso venga accreditato sul contocorrente).Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che, nel casodi specie, l’appropriazione delle somme già accreditate sui libretti dei clienti dellaCoop [OSCURATO:PERSONA] integrasse il reato di furto pluriaggravato in quanto [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un potere di disporre autonomamente di tali somme, a nullarilevando che la stessa dovesse consegnare le somme su richiesta dei clienti,provvedendo ad annotare tali prelievi sui libretti loro intestati.Il motivo è anche infondato laddove la ricorrente sostiene che le personeoffese sono i titolari dei libretti, atteso che, come già osservato dalla Corteterritoriale, questi sono titolari, nei confronti della società costituitasi parte civile,di un diritto di credito per le somme già accreditate sui libretti, la cui proprietà èpassata alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il diritto di querela spettava aquest’ultima.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto all’omessa specificazione delle condotte oggetto di riqualificazionegiuridica ai sensi dell’art. 646 cod. pen., deve osservarsi che tali condotteneppure sono specificate nel capo di imputazione, nel quale si indicano, inrelazione a ciascun cliente, le somme complessive oggetto di impossessamento,senza distinguere tra somme depositate dai clienti e non accreditate sul libretto,oggetto di appropriazione indebita, e somme di cui la imputata si è impossessatadopo che le stesse erano già state accreditate, oggetto di furto.Solo nella parte iniziale si afferma che tali somme comprendono sia quelledirettamente consegnate dai clienti a [OSCURATO:PERSONA] e delle quali questa si èimmediatamente appropriata prima che fossero accreditate, sia quelle delle qualil’imputata si è appropriata effettuando prelievi abusivi dai conti intestati aiclienti.In tale situazione del tutto correttamente la Corte di appello ha indicato talicondotte per categoria, escludendo dall’affermazione di responsabilitàl’appropriazione delle somme che non erano state ancora accreditate sui librettiintestati ai clienti.Peraltro, la misura della riduzione di pena operata dalla Corte di appello siricava agevolmente operando la differenza tra la pena inflitta con la sentenza diprimo grado e quella di secondo grado.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corteterritoriale ha fatto riferimento al numero elevato di delitti commessi, allemodalità fraudolente attuate per occultare le sottrazioni ed all’importo cospicuodel profitto conseguito.Né la motivazione sulla quantificazione della pena per il reato più graverisulta illogica, contraddittoria o carente.4. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato.La contestazione è costituita da un solo capo di imputazione che comprendeal suo interno più condotte di impossessamento delle somme dei clienti; lecondotte sono ripartite in più punti (105) in ciascuno dei quali è indicata l’entitàcomplessiva delle somme sottratte a ciascun cliente della [OSCURATO:PERSONA].Nel quantificare gli aumenti per la continuazione, la Corte di appello haoperato un aumento di pena per ciascuno di tali punti e ha graduato gli aumentidi pena in funzione dell’importo sottratto.Più precisamente, ha individuato quindici furti di gravità minore e diciannovefurti di gravità intermedia, tutti specificamente indicati attraverso la menzionedei punti del capo di imputazione, e ha indicato i singoli aumenti di pena perciascuno di essi, e ha poi considerato di gravità elevata gli altri furti, ma haindicato il numero di questi in ottanta, mentre sottraendo dai centocinque puntidi cui è composto il capo di imputazione trentacinque punti (un punto per il reatopiù grave e trentaquattro per i furti di minore ed intermedia gravità) rimangonosettanta punti per ciascuno dei quali ha operato un aumento di un mese direclusione ed euro 150,00 di multa.Ne consegue che risulta operato un numero di aumenti pena per lacontinuazione superiore a quello dei reati-satellite e che la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al trattamentosanzionatorio.5. A tale proposito, deve, altresì, essere rilevata l'illegalità delle peneaccessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legaledurante l’esecuzione della pena.La pena base per il delitto più grave è stata determinata dalla Corte diappello in anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 500,00, sulla qualesono stati poi operati gli aumenti per la continuazione con gli altri reati e lariduzione di un terzo per la scelta del rito.Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fareriferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato piùgrave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non aquella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez. U, n. 8411del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, DiCorrado, Rv. 270240).Riducendo di un terzo, per la scelta del rito, la pena di anni quattro e mesicinque di reclusione per il reato più grave, si perviene ad una pena baseleggermente inferiore ad anni tre di reclusione, con la conseguenza che la penaaccessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici risulta illegale e dovràessere eliminata.Anche ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione daipubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso dipiù reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena basein concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta delrito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione(Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03), cosicché anchequesta pena accessoria dovrà essere eliminata.6. Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., la ricorrente, rimasta soccombente,deve pure essere condannata alla rifusione, in favore della parte civile, dellespese processuali da questa sostenute che si liquidano in complessivi euro3591,00, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] società cooperativadi consumo, che liquida in complessivi euro 3591,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 10/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris