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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 34975/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato il 08 / 05 / 199 0 a ZHEJIANG (CINA) avverso la sentenza in data 09/06/2025della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna l a sentenza in data 0 9 /0 6 /2025 della Corte di appello di Napoli. 2.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.

2.1. Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277695 – 01 ; S ez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 , Ahmed,Rv. 274221 – 01 ).

Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione, in quantoproposta con atto di ricorso sottoscritto dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 02/10/2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato il 08 / 05 / 199 0 a ZHEJIANG (CINA) avverso la sentenza in data 09/06/2025della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna l a sentenza in data 0 9 /0 6 /2025 della Corte di appello di Napoli. 2.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato. 2.1. Aseguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato propostodopo l'entrata in vigore dell e modifiche introdotte conla Legge 23 giugno 2017, n. 103 - ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione,l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277695 – 01 ; S ez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 , Ahmed,Rv. 274221 – 01 ). Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione, in quantoproposta con atto di ricorso sottoscritto dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 02/10/2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34975/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris