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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11068/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale e alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.

I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio hanno anche spiegato le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando le modalità della condotta, avendo l'imputato tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale e alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento alla attendibilità e alla coerenza del quadro probatorio hanno anche spiegato le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando le modalità della condotta, avendo l'imputato tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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