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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06191/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 8887-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, ( [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ENTE PUBBLICO 2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante 2779 pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1109/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 294/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], í/4---‘-' [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'istante, nonostante avesse prestato servizio alle dipendenze del Consorzio quale "agente tecnico esattore" in virtù di successivi contratti a termine, agiva per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al solo contratto concluso tra le parti il 6.11.2001, la conversione a tempo indeterminato del rapporto o, in subordine, il risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, pur a fronte della sancita illegittimità del termine apposto al contratto oggetto di impugnazione per genericità della causale giustificativa "per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione dei pedaggi", infondata tanto la pretesa alla conversione del rapporto ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, stante la natura di ente pubblico non economico del Consorzio datore, quanto la pretesa risarcitoria non avendo l'istante dato prova del danno subito; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Pintaudi, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale intesa a negare la conversione a tempo indeterminato del rapporto, non essendo il rapporto in questione riconducibile all'area del pubblico impiego prevedendosi, in ragione del livello delle mansioni da svolgere, il reclutamento del personale non tramite concorso pubblico bensì, previa selezione, tramite chiamata diretta dalle liste di collocamento; - che, con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto della

I. n. 56/1987 e degli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 487/1994 in relazione all'art. 5 della legge regionale n. 17/2001,delle norme di cui al motivo che precede in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione, tempestivamente prodotta, attestante la peculiarità della procedura di reclutamento del personale con qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e la non soggezione della stessa al disposto della

I. n. 56/1987 e degli artt. 27 e 48 d.P.R. n. 487/1994; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è prospettata con riferimento alla statuizione della Corte territoriale che sancisce l'infondatezza della pretesa risarcitoria in subordine avanzata dal ricorrente, assumendosi derivare questa dal travisamento della ratio della predetta norma rispondente ad una finalità sanzionatoria del comportamento tenuto dal datore in spregio di norme imperative che ne impone il riconoscimento automatico a prescindere da oneri di allegazione e prova; - che i primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 3558/2021 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile, alle cui argomentazioni qui si fa espresso richiamo; - che parimenti infondato risulta il terzo motivo, sebbene la ragione del rigetto della domanda risarcitoria, data nella sentenza impugnata dalla mancata prova del danno derivato al ricorrente dalla nullità dell'atto costitutivo del rapporto d lavoro, trovi fondamento, non nel mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova presupposti dal carattere di "rimedio riparatorio" che anche in questo contesto riveste il risarcimento del danno, bensì dalla peculiarità del thema decidendum sottoposto al vaglio della Corte territoriale, dato come detto dalla valutazione di illegittimità di un unico contratto tra quelli plurimi in virtù dei quali il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, dalla Corte predetta in questi termini circoscritto senza che l'assunto esplicitato nella motivazione dell'impugnata sentenza sia stata fatta dal ricorrente oggetto di specifica censura; - che, infatti, ciò implica la non ravvisabilità dell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine che configura violazione del diritto dell'Unione Europea (ai sensi della clausola 1 lett. b) e della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE) , per la quale opera - come statuito da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 5072/2016 - in funzione di agevolazione dell'onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine - il risarcimento di cui all'art. 32, comma 5,

I. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario" (cfr. Cass. 2.12.2016, n. 24666 e Cass. 17.11.2016, n. 23433). - che, dunque, confermata nei termini di cui sopra la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato con compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione dell'integrazione della motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8887-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, ( [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ENTE PUBBLICO 2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante 2779 pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1109/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 294/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], í/4---‘-' [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'istante, nonostante avesse prestato servizio alle dipendenze del Consorzio quale "agente tecnico esattore" in virtù di successivi contratti a termine, agiva per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al solo contratto concluso tra le parti il 6.11.2001, la conversione a tempo indeterminato del rapporto o, in subordine, il risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, pur a fronte della sancita illegittimità del termine apposto al contratto oggetto di impugnazione per genericità della causale giustificativa "per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione dei pedaggi", infondata tanto la pretesa alla conversione del rapporto ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, stante la natura di ente pubblico non economico del Consorzio datore, quanto la pretesa risarcitoria non avendo l'istante dato prova del danno subito; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Pintaudi, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale intesa a negare la conversione a tempo indeterminato del rapporto, non essendo il rapporto in questione riconducibile all'area del pubblico impiego prevedendosi, in ragione del livello delle mansioni da svolgere, il reclutamento del personale non tramite concorso pubblico bensì, previa selezione, tramite chiamata diretta dalle liste di collocamento; - che, con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto della I. n. 56/1987 e degli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 487/1994 in relazione all'art. 5 della legge regionale n. 17/2001,delle norme di cui al motivo che precede in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione, tempestivamente prodotta, attestante la peculiarità della procedura di reclutamento del personale con qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e la non soggezione della stessa al disposto della I. n. 56/1987 e degli artt. 27 e 48 d.P.R. n. 487/1994; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è prospettata con riferimento alla statuizione della Corte territoriale che sancisce l'infondatezza della pretesa risarcitoria in subordine avanzata dal ricorrente, assumendosi derivare questa dal travisamento della ratio della predetta norma rispondente ad una finalità sanzionatoria del comportamento tenuto dal datore in spregio di norme imperative che ne impone il riconoscimento automatico a prescindere da oneri di allegazione e prova; - che i primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 3558/2021 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile, alle cui argomentazioni qui si fa espresso richiamo; - che parimenti infondato risulta il terzo motivo, sebbene la ragione del rigetto della domanda risarcitoria, data nella sentenza impugnata dalla mancata prova del danno derivato al ricorrente dalla nullità dell'atto costitutivo del rapporto d lavoro, trovi fondamento, non nel mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova presupposti dal carattere di "rimedio riparatorio" che anche in questo contesto riveste il risarcimento del danno, bensì dalla peculiarità del thema decidendum sottoposto al vaglio della Corte territoriale, dato come detto dalla valutazione di illegittimità di un unico contratto tra quelli plurimi in virtù dei quali il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, dalla Corte predetta in questi termini circoscritto senza che l'assunto esplicitato nella motivazione dell'impugnata sentenza sia stata fatta dal ricorrente oggetto di specifica censura; - che, infatti, ciò implica la non ravvisabilità dell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine che configura violazione del diritto dell'Unione Europea (ai sensi della clausola 1 lett. b) e della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE) , per la quale opera - come statuito da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 5072/2016 - in funzione di agevolazione dell'onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine - il risarcimento di cui all'art. 32, comma 5, I. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario" (cfr. Cass. 2.12.2016, n. 24666 e Cass. 17.11.2016, n. 23433). - che, dunque, confermata nei termini di cui sopra la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato con compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione dell'integrazione della motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 settem
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