CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 28 giugno 2024 dal Tribunale di Pescara per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a) e di cui all'art. 699 cod. pen. (capo b). Il ricorso è inammissibile. I due motivi che lo sostengono (erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione, sostenendosi in sostanza l'assenza di prova dell'attività di spaccip; erronea applicazione dell'art. 699 cod. pen. e vizio di ..12tXr0. CVA eh. 2A nwhytiguo, motivazioneyriproducono doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso si appalesa generico (pp. 3- 4) e che danno adeguatamente conto delle circostanze fattuali relative alla detenzione di gr. 49,66 di cocaina, con elevatissimo principio attivo (pari all'89,05) e del possesso ingiustificato di un coltello a serramanico con lama lunga 7 centimetri. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M