CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 18198/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PALLADINO;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimate-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5924/2020depositata il 26/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondomotivo del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente.Numero registro generale 14542/2021Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 18198/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nel 2007 [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzial Tribunale di Velletri, per l’accertamento dei vizi di un macchinariotrituratore di marca Caravaggi, acquistato dalla convenuta al prezzodi € 19.000,00, la condanna alla eliminazione dei vizi o alla sostitu-zione del bene e il risarcimento dei danni. Il trituratore, sin dai primimesi dall’acquisto, aveva manifestato ripetute rotture di catene, in-granaggi e pignoni che lo rendevano inservibile. L’attrice aveva de-nunciato i difetti tanto ad [OSCURATO:PERSONA] quanto alla costruttrice Caravaggis.r.l.; quest’ultima si era limitata a inviare pezzi di ricambio a titologratuito, senza prestare assistenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA] chiamava in ga-ranzia la dante causa, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la quale chiamava in causaCaravaggi s.r.l., costruttrice, la quale chiamava in causa Allianzs.p.a.Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda e condannava Cara-vaggi alla sostituzione del trituratore o alla rimozione del vizio, oltreal risarcimento del danno liquidato in via equitativa in € 50.000,00.Il giudice di primo grado valorizzava, tra l’altro, le incongruenze ri-scontrate dal c.t.u. tra la dichiarazione di conformità rilasciata dallasocietà costruttrice e il macchinario esaminato in sede peritale.In riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale harigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che dalle risultanzedella c.t.u. emergessero un «chiaro sintomo di lavoro oltre le condi-zioni normali» e una probabile «inversione di marcia ripetuta e re-pentina» imputabile all’acquirente, e concludendo che non era pro-vata l’esistenza di un difetto nella macchina né di un nesso causaletra i danni allegati e un difetto di costruzione.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di quattro motivi. Leparti intimate non si sono costituite (le notificazioni del ricorso sonoregolari). [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accogli-mento del primo e del secondo motivo del ricorso. La ricorrente hadepositato memoria.Numero registro generale 14542/2021Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 18198/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 05/06/20261. – Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti: il consulente tecnico d’ufficioaveva accertato che il trituratore era dotato di due motori elettrici dipotenza complessiva 15 kW, laddove il certificato di conformità CE eil manuale d’uso in possesso dell’acquirente — pur recanti il mede-simo numero di matricola — descrivevano un macchinario con unsolo motore da 29 kW. La ricorrente deduce che tale difformità, rile-vata dal c.t.u. e valorizzata dal giudice di primo grado, era dirimente,poiché un manuale riferito a una potenza quasi doppia poteva in-durre l’operatore a impostare valori di amperaggio eccedenti i limitireali della macchina, e richiama la Direttiva 2006/42/CE in punto diobbligo di accompagnare la macchina con un manuale d’uso perti-nente.Il primo motivo va accolto.La sentenza in epigrafe non menziona in alcun passaggio la diffor-mità riferita dalla ricorrente: la ratio della decisione si fonda inte-gralmente sui passaggi della c.t.u. relativi al «chiaro sintomo di la-voro oltre le condizioni normali» e alla probabile «inversione di mar-cia», dai quali la Corte territoriale ha desunto l’insussistenza di undifetto di fabbricazione, senza confrontarsi con la circostanza — ac-certata dal c.t.u. e valorizzata dal Tribunale — che il macchinariofornito e la relativa documentazione tecnica non erano tra loro coe-renti.Il macchinario consegnato aveva una potenza complessiva di 15kW, a fronte di un manuale d’uso e di un certificato di conformità CEparametrati su una potenza di 29 kW; il macchinario era dunquesottodimensionato rispetto alla documentazione tecnica che lo ac-compagnava. La presenza di un manuale d’uso riferito a una potenzaquasi doppia rispetto a quella reale ha potuto indurre ad impostazionierrate e quindi ad un uso apparentemente conforme alle istruzionima eccedente i limiti della macchina. L’esame di tale circostanzaNumero registro generale 14542/2021Numero sezionale 564/2026avrebbe potuto condurre a un esito diverso, giacché la stessa ipotesiNumero di raccolta generale 18198/2026di «uso improprio» posta a fondamento del rigetto può troDvaatar peub bulicnaazio ne 05/06/2026spiegazione non imputabile all’acquirente, bensì alla non conformitàdella documentazione fornita dal produttore.Ricorrono i presupposti dell’omesso esame di un fatto decisivo, neilimiti fissati da Cass., sez. un., n. 8053 del 2014.2. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 352, 281sexies e 132 c.p.c. per carente motivazione, poiché la sentenza inepigrafe non reca traccia alcuna della difformità tra certificato di con-formità CE (e manuale d'uso) e macchinario fornito, pur accertatadal c.t.u. e valorizzata dal Tribunale.Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 352, 281 sexies e132 c.p.c. per carente motivazione sulla valutazione delle risultanzeistruttorie relative al malfunzionamento e ai difetti.Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 1512 c.c. in tema dionere della prova, poiché la garanzia di buon funzionamento ex art.1512 c.c. impone all'acquirente il solo onere di denunciare il malfun-zionamento, mentre la Corte territoriale ha invertito tale regime, ad-dossando alla ricorrente la prova dell'inesistenza di un uso improprio.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei re-stanti motivi del ricorso, atteso che la cassazione con rinvio riaprel’esame del merito della controversia.3. – In conclusione, il primo motivo va accolto; il secondo, il terzoe il quarto rimangono assorbiti. La sentenza in epigrafe va cassatain relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giu-dizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composi-zione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 14542/2021Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 18198/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se-Data pubblicazione 05/06/2026zione civile, il 5 marzo 2026.L’Estensore La PresidenteRemo [OSCURATO:PERSONA]