CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alla recidiva sono genericamente proposte rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha puntualmente giustificato al sussistenza degli elementi indicativi della maggiore capacità a delinquere dimostrata dai ricorrenti - già pluripregiudicati per reati sintomatici di personalità deviate - attraverso la grave condotta associativa per cui vi è stata condanna (v. pg.3 e sg. della sentenza). In particolare, generico è l'assunto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine al rapporto temporale tra tale condotta e quella oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te ( n t [OSCURATO:PERSONA] o tanzo [OSCURATO:PERSONA] O 2 MA , h IL • • %