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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18606/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodella motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per concorso nel reato ditruffa, per l’omessa considerazione del motivo di appello relativo alla sussistenzadell’elemento psicologico, oltre che manifestamente infondato, risulta anche riproduttivo diprofili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corteterritoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti;che, infatti, la suddetta censura, contestando presunte insufficienze del quadroprobatorio, omette un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenzaimpugnata, là dove, attraverso la descrizione dell’operazione truffaldina e confermando lacompletezza delle risultanze processuali e la valutazione delle stesse effettuata dal giudicedi primo grado, i giudici di appello hanno evidenziato il coinvolgimento dell’odierno ricorrente,sia dal punto di vista materiale che soggettivo (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnatasentenza, dove viene sottolineato che la linea Voip utilizzata per la truffa e collegata al contocorrente utilizzato per i pagamenti era intestata al [OSCURATO:PERSONA]).

Vale la pena precisare che lastessa descrizione della dinamica contiene implicitamente la risoluzione della questionedella sussistenza dell’elemento psicologico, così che non può ritenersi sussistente ildenunciato vizio di omessa motivazione sul punto, dovendosi ribadire che «l'omesso esamedi un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che la memoria sopravvenuta non è utile a modificare l’esito decisorio.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodella motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per concorso nel reato ditruffa, per l’omessa considerazione del motivo di appello relativo alla sussistenzadell’elemento psicologico, oltre che manifestamente infondato, risulta anche riproduttivo diprofili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corteterritoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti;che, infatti, la suddetta censura, contestando presunte insufficienze del quadroprobatorio, omette un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenzaimpugnata, là dove, attraverso la descrizione dell’operazione truffaldina e confermando lacompletezza delle risultanze processuali e la valutazione delle stesse effettuata dal giudicedi primo grado, i giudici di appello hanno evidenziato il coinvolgimento dell’odierno ricorrente,sia dal punto di vista materiale che soggettivo (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnatasentenza, dove viene sottolineato che la linea Voip utilizzata per la truffa e collegata al contocorrente utilizzato per i pagamenti era intestata al [OSCURATO:PERSONA]). Vale la pena precisare che lastessa descrizione della dinamica contiene implicitamente la risoluzione della questionedella sussistenza dell’elemento psicologico, così che non può ritenersi sussistente ildenunciato vizio di omessa motivazione sul punto, dovendosi ribadire che «l'omesso esamedi un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che la memoria sopravvenuta non è utile a modificare l’esito decisorio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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