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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1975

Cassazione n. 31165/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13058/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per carenza degli elementi costitutivi, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare p. 6); Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. per carenza del requisito della pluralità delle persone presenti, risulta, altresì, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni fornite dal giudice di merito (v. in particolare p. 7 là dove si dà atto della presenza di più persone nel luogo in cui è avvenuto il fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13058/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per carenza degli elementi costitutivi, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare p. 6); Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen. per carenza del requisito della pluralità delle persone presenti, risulta, altresì, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni fornite dal giudice di merito (v. in particolare p. 7 là dove si dà atto della presenza di più persone nel luogo in cui è avvenuto il fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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