CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 24002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dotto [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Furitano. ISTANTE(in sede di correzione di errore materiale) e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA(in sede di correzione di errore materiale) e [OSCURATO:PERSONA] Y CAUTION s.a. [OSCURATO:PERSONA] Y REASEGUROS Rappresentanza Generale per l’Italia –p.i.v.a./[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – INTIMATA (in sede di correzione di errore materiale) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA (in sede di correzione di errore materiale) per la correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanzan. 10660/2023 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 10660/ 2023 questa Corte ha , peraltro, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla“[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. in liquidazioneavverso la sentenza n. 41 2/201 7 della Corte d’Appello di Palermo. 2. La “ A . M . A . P . – [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ha formulato istanza,affinché venga disposta d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 10660/2023, siccome inficiata nel dispositivo da errore materiale. 3.Con nota in data 24.5.2023 del Presidente di questa sezione si è disposto farsi luogo alla correzione d’ufficiodell’ordinanza n. 10660/2023 di questa Corte. 4. Soccorre l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis , comma 1, c od . p roc . c iv ., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2023, n. 4353). 5. Le ulteriori parti costituite del gi udizio iscritto al n. 13640/2017 r.g., definito con l’ordinanza n. 10660/2023 – cui l’istanza di correzione e la data dell’adunanza camerale risultano ritualmente notificate - non hanno svolto difese. 6. Ricorre senza dubbio l’indicato errore materiale, sicché nulla osta alla correzione dell’anzidettaordinanza n. 10660/2023 . 7.Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438). 8.Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R.30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dispone correggersi, così come corregge, l’ordinanza n. 10660/2023 della prima sezione civile di questa Corte, nel senso che laddove, nel dispositivo, è scritto “ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, “A.M.P.A.” s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto”, debba leggersi ed intendersi “ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto”; dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo all’ordinanza n. 10660/2023(ordinanza da correggere)della prima sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10luglio 2024. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]