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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41326/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 23.1.2019, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione.

Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 129 cod. proc. peli, per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in quanto la sentenza di appello è stata emessa in data I dicembre 2020 ovvero in epoca successiva al termine massimo di prescrizione, maturato il 28 agosto 2020 o al più tardi il 28 ottobre 2020, calcolando la sospensione di due mesi per l'emergenza Covid.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, atteso che alla data di emissione della sentenza di appello non era maturato il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 28 febbraio 2013. dovendosi tener conto della sospensione verificatasi nel giudizio di primo grado dall'I [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.11.2017 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze, quindi, per un periodo di 6 mesi e 23 giorni, oltre alla sospensione di giorni 64 per l'emergenza Covid.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cuoi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 23.1.2019, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione. Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 129 cod. proc. peli, per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in quanto la sentenza di appello è stata emessa in data I dicembre 2020 ovvero in epoca successiva al termine massimo di prescrizione, maturato il 28 agosto 2020 o al più tardi il 28 ottobre 2020, calcolando la sospensione di due mesi per l'emergenza Covid. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, atteso che alla data di emissione della sentenza di appello non era maturato il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 28 febbraio 2013. dovendosi tener conto della sospensione verificatasi nel giudizio di primo grado dall'I [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.11.2017 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze, quindi, per un periodo di 6 mesi e 23 giorni, oltre alla sospensione di giorni 64 per l'emergenza Covid. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cuoi
Sentenza Cassazione n. 41326/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris