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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23079/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen. per l'errata qualificazione del documento tedesco (duldung) come documento di identificazione - è manifestamente infondato e privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per la falsa dichiarazione resa sulle proprie generalità, prifilo rispetto al quale non rileva ex se il documento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento Vfdelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen. per l'errata qualificazione del documento tedesco (duldung) come documento di identificazione - è manifestamente infondato e privo di specificità poiché, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per la falsa dichiarazione resa sulle proprie generalità, prifilo rispetto al quale non rileva ex se il documento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento Vfdelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M2026 2
Sentenza Cassazione n. 23079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris