CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n R.G. 31815/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Ivrea che lo aveva condannato alla pena di due mesi, venti giorni di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto tentato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione dell'art.129 c.p.p., è del tutto privo di specificità, limitandosi a lamentare - a fronte di doppia conforme di condanna - che allo stato degli atti non risultino elementi idonei a sostenere una affermazione di responsabilità. In tal modo il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente