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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 24711/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 31744 - 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé medesima; -resistente - avverso la sentenza n. 2303/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssaANNA [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA],chiamata in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiese dichiararsi che l’attrice nulla doveva alla convenuta a titolo di prestazioni professionali; con la sentenza di cui in epigrafe l’adito Tribunale di Venezia, accolta eccezione della convenuta, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 1182, co. 3, cod. civ.; che avverso la statuizione in parola insorge con regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con scrittura difensiva ex art. 47, co. 5, cod. proc. civ. e che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe illegittima per aver violato il foro del consumatore, da reputarsi inderogabile, risulta fondata: - non è dubbio che il contratto professionale venne stipulato dalla clien te [OSCURATO:PERSONA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ragioni personali, cioè attinenti alla vita privata della prima, con la conseguenza che quest’ultima assume la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, d. lgs. n. 206/2005; - la causa, pertanto, risulta essere sta ta introdotta correttamente davanti al Tribunale di Venezia, che corrisponde al foro del consumatore; - questa Corte ha avuto modo, anche assai di recente, di chiarire che in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale dellaresidenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Sez. 6, n. 8406, 15/3/2022, Rv. 664433); considerato che, pertanto, l’ordinanza deve essere cassata e il processo rinviato al Giudice del merito competente, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, davanti al quale rimette le parti nel term

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 31744 - 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé medesima; -resistente - avverso la sentenza n. 2303/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssaANNA [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA],chiamata in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiese dichiararsi che l’attrice nulla doveva alla convenuta a titolo di prestazioni professionali; con la sentenza di cui in epigrafe l’adito Tribunale di Venezia, accolta eccezione della convenuta, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 1182, co. 3, cod. civ.; che avverso la statuizione in parola insorge con regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con scrittura difensiva ex art. 47, co. 5, cod. proc. civ. e che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe illegittima per aver violato il foro del consumatore, da reputarsi inderogabile, risulta fondata: - non è dubbio che il contratto professionale venne stipulato dalla clien te [OSCURATO:PERSONA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ragioni personali, cioè attinenti alla vita privata della prima, con la conseguenza che quest’ultima assume la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, d. lgs. n. 206/2005; - la causa, pertanto, risulta essere sta ta introdotta correttamente davanti al Tribunale di Venezia, che corrisponde al foro del consumatore; - questa Corte ha avuto modo, anche assai di recente, di chiarire che in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale dellaresidenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Sez. 6, n. 8406, 15/3/2022, Rv. 664433); considerato che, pertanto, l’ordinanza deve essere cassata e il processo rinviato al Giudice del merito competente, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, davanti al quale rimette le parti nel term
Sentenza Cassazione n. 24711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris