CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 05166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14788/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Milano in proc. n. 32629/2022 depositato il 28/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], cittadino egiziano ha proposto impugnazione avverso il decreto N. 6270, pubblicato, in data 28.05.2025, dal Tribunale di Milano, nel procedimento portante rg. 32629/2022, in forza del quale la predetta [OSCURATO:PERSONA] “dichiara inammissibile, in quanto tardiva la proposizione del ricorso avverso il provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Monza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato a mani il 16.06.2022. Con atto del 17/10/2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ritenendoche, essendo la procura, apposta su foglio separato, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass.Sez.Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020), propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il difensore con atto del 25.10.2025 ha chiesto la decisione rilevando che la procura allegata al ricorso, depositato, in data 14.07.2025 (doc. 1 procura Cassazione), riporta la sottoscrizione del difensore per autentica. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che Il ricorso è inammissibile per difetto diprocura. In materia di protezione internazionale, laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art 35 bis, comma 13, del Dlgs nr 25 del 2008e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data dellaprocura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato D.Lgs., con riferimento allaprocura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13 (cfr Cass nr 24265/2022). Di conseguenza i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, devono essere applicati anche ai procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], visto che l'art 3, comma 3 del D.lgs nr 25 del 2008 ha, a proposito dellaprocura speciale per il ricorso per cassazione, la medesima formulazione del successivodall’art 35 bis, comma 13, del Dlgs nr 25 del 2008, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di conformità a Costituzione (tra le tante:Cass. 21 marzo 2022, n. 9110; Cass. 17 marzo 2022, n. 8755;Cass. 6 ottobre 2021, n. 27188). Inoltre, anche qualora la domanda riguardi la protezionespeciale si applica l'art 19 ter comma sesto, D.lgs 150/2011, disposizione questa del tutto analoga all' art 35 bis, comma 13, del Dlgs nr 25 del 2008 (Cass 28646/2022). Quanto al resto, deve osservarsi che l'attuale quadro normativo sopra richiamato come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte impone una specifica autentica della firma e della data, sia pure senza formule sacramentali e non basta quindi che nella epigrafe del ricorso si affermi in quale data è stata rilasciata laprocura. Il difensore pertanto non può limitarsi ad autenticare la sola firma del suo cliente ma deve anche certificare la veridicità della data anche con un'unica sottoscrizione. Diversamente l'attestazione della data di rilascio dellaprocura resta una semplice dichiarazione del cliente, il quale sottoscrive laprocura, ma non una certificazione attribuibile, come invece richiede la norma, al difensore. Lo specifico onere imposto al difensore non ammette che la data dellaprocura risulti attestata da mezzi diversi dalla certificazione del difensore. Nel caso di specie la procura in base alla quale è stato proposto il ricorso è stata rilasciata su di un foglio riporta invero la data del 24.6.2025ma non vi è alcuna certificazione in ordine alla suddetta data di rilascio, poiché dopo la firma del ricorrente segue solo la dicitura "è autentica" e la firma del difensore, il che certifica l'autenticità della firma ma non la effettività della data e segnatamente che la procura sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato siccome previsto dall'art. 35 bis comma 13 D.Lgs. 25/2008. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte. Ai sensi dell'art.380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione dellaproposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità allaproposta, come nel caso di specie, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell' art 96 c.p.c., regola che si applica anche nel caso di specie con esclusione del comma terzo dal momento che non vi è costituzione di controparte. Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad Euro 1.500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad Euro 1.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu