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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18880/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 luglio 2022 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di violenza privata e danneggiamento a lui ascritti, per estinzione dei reati dovuta a prescrizione.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 157 cod. pen.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare il termine di prescrizione, poiché non avrebbe tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata all'imputato.

4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. L'unico motivo è fondato.

Il termine ordinario di prescrizione, tenuto conto del massimo edittale previsto per i reati contestati, è pari a sei anni.

Il termine massimo, tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata, è pari a nove anni.

Il termine massimo di prescrizione, pertanto, considerato che i reati sono stati commessi il 2, il 17 e il 21 gennaio 2015, non risulta decorso.

La sentenza, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dell'Aquila.

Così deciso, il 10 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 luglio 2022 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di violenza privata e danneggiamento a lui ascritti, per estinzione dei reati dovuta a prescrizione. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 99 e 157 cod. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare il termine di prescrizione, poiché non avrebbe tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata all'imputato. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo è fondato. Il termine ordinario di prescrizione, tenuto conto del massimo edittale previsto per i reati contestati, è pari a sei anni. Il termine massimo, tenuto conto della recidiva infraquinquennale contestata, è pari a nove anni. Il termine massimo di prescrizione, pertanto, considerato che i reati sono stati commessi il 2, il 17 e il 21 gennaio 2015, non risulta decorso. La sentenza, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dell'Aquila. Così deciso, il 10 fe
Sentenza Cassazione n. 18880/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris