Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25877/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 130-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4597/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00130 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il capo della sentenza di primo grado con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, annullato per contrarietà all'art. 46 della

I. n.374 del / 1991, istitutiva del "giudice di pace", l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro su provvedimento del Tribunale di Salerno in procedimento esecutivo di valore inferiore a €1033,00, aveva compensato le spese del giudizio ravvisando í presupposti della compensazione nella sussistenza di "oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso" della applicazione dell'art.46 della

I. n.374 del 1991 non solo alle controversie di competenza ditale giudice del giudice di pace ma anche alle controversie di competenza del tribunale;

3. avverso la sentenza in epigrafe Scarabìno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi) jthAkrikrt eplk,

4. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.112 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la CTR, invece di limitarsi a verificare se, come denunciato con l'atto di appello l'affermazione posta della CTP a base della compensazione delle spese -sussistono "oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso"- fosse o meno motivata e giustificata, aveva integrato detta affermazione con quella secondo cui l'applicazione dell'esenzione prevista introdotto dall'art.46 della

I. n. 374 del 1991, novellato dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 311, ad atti giudiziari ulteriori rispetto alle pronunce del giudice di pace e alle sentenze emesse dal tribunale in veste di giudice dell'appello contro le sentenze del giudice di pace era questione "non solo del tutto peculiare ma decisamente nuova e, ancora allo stato, priva di qualsiasi univoca risoluzione anche da parte della giurisprudenza di legittimità"

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 57 del d.lgs. 546/92 e dell'art.46 della legge n.374/1991.

Sostiene il ricorrente che al contrario di quanto affermato dalla CTR la giurisprudenza di questa Corte sulla estensione dell'ambito applicativo dell'esenzione ridetta anche a n provvedimenti emessi dal tribunale in procedimenti di esecuzione esisteva già da tempo ed era senza oscillazioni in senso positivo;

3. il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente;

4. va ricordato che l'art.46 della legge n.374/1991 prevedeva: "Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura").

La disposizione era stata novellata dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 311: "Le cause e le attività' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".

Questa Corte, già nel 2014, con la decisione n.16310 e poi in varie conformi decisioni successive, (tra cui Cass. 31278/2018; Cass. 10044/2016; Cass.825272015), tuttte rese prima del giorno in cui la CTR ha reso la decisione impugnata, aveva chiarito che l'esenzione si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa (€1033,00), indipendentemente non solo dal grado di giudizio ma anche dall'ufficio giudiziario adito, "rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata ai soli provvedimenti del giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto".

La Corte aveva infatti evidenziato che la ratio della disposizione esentativa "è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell'art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito" (così, in motivazione Cass.31278/2018; Cass. 10044/2016; già Cass.16310/2014).

La Corte aveva altresì osservato che il legislatore della novella aveva "certamente ampliato l'effetto esonerativo, ponendo al centro di quest'ultimo la procedura giudiziale alla quale poi "gli atti ed i provvedimenti" si riferiscono, in modo tale che non possa essere eluso il senso totalmente comprensivo dell'esenzione medesima";

3. per quanto sopra esposto, l'affermazione della CTR secondo cui vi sarebbe stata ragione di compensare le spese di lite data la novità della questione trattata e data l'assenza di univoche pronunce di legittimità sul tema oggetto di r,, causa si rivela in contrasto con la realtà e dunqugiustificata; &n 4. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché la stessa, fermo il principio per cui l'esenzione introdotta dall'art.46 della legge n.374/1991 novellato dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 311, si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa (€1033,00), indipendentemente non solo dal grado di giudizio ma anche dall'ufficio giudiziario adito, decida sulle spese del merito;

4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.

M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 130-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4597/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00130 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il capo della sentenza di primo grado con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, annullato per contrarietà all'art. 46 della I. n.374 del / 1991, istitutiva del "giudice di pace", l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro su provvedimento del Tribunale di Salerno in procedimento esecutivo di valore inferiore a €1033,00, aveva compensato le spese del giudizio ravvisando í presupposti della compensazione nella sussistenza di "oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso" della applicazione dell'art.46 della I. n.374 del 1991 non solo alle controversie di competenza ditale giudice del giudice di pace ma anche alle controversie di competenza del tribunale; 3. avverso la sentenza in epigrafe Scarabìno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi) jthAkrikrt eplk, 4. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.112 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la CTR, invece di limitarsi a verificare se, come denunciato con l'atto di appello l'affermazione posta della CTP a base della compensazione delle spese -sussistono "oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso"- fosse o meno motivata e giustificata, aveva integrato detta affermazione con quella secondo cui l'applicazione dell'esenzione prevista introdotto dall'art.46 della I. n. 374 del 1991, novellato dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 311, ad atti giudiziari ulteriori rispetto alle pronunce del giudice di pace e alle sentenze emesse dal tribunale in veste di giudice dell'appello contro le sentenze del giudice di pace era questione "non solo del tutto peculiare ma decisamente nuova e, ancora allo stato, priva di qualsiasi univoca risoluzione anche da parte della giurisprudenza di legittimità" 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli art. 57 del d.lgs. 546/92 e dell'art.46 della legge n.374/1991. Sostiene il ricorrente che al contrario di quanto affermato dalla CTR la giurisprudenza di questa Corte sulla estensione dell'ambito applicativo dell'esenzione ridetta anche a n provvedimenti emessi dal tribunale in procedimenti di esecuzione esisteva già da tempo ed era senza oscillazioni in senso positivo; 3. il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente; 4. va ricordato che l'art.46 della legge n.374/1991 prevedeva: "Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"). La disposizione era stata novellata dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 311: "Le cause e le attività' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni". Questa Corte, già nel 2014, con la decisione n.16310 e poi in varie conformi decisioni successive, (tra cui Cass. 31278/2018; Cass. 10044/2016; Cass.825272015), tuttte rese prima del giorno in cui la CTR ha reso la decisione impugnata, aveva chiarito che l'esenzione si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa (€1033,00), indipendentemente non solo dal grado di giudizio ma anche dall'ufficio giudiziario adito, "rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata ai soli provvedimenti del giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto". La Corte aveva infatti evidenziato che la ratio della disposizione esentativa "è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento. Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell'art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito" (così, in motivazione Cass.31278/2018; Cass. 10044/2016; già Cass.16310/2014). La Corte aveva altresì osservato che il legislatore della novella aveva "certamente ampliato l'effetto esonerativo, ponendo al centro di quest'ultimo la procedura giudiziale alla quale poi "gli atti ed i provvedimenti" si riferiscono, in modo tale che non possa essere eluso il senso totalmente comprensivo dell'esenzione medesima"; 3. per quanto sopra esposto, l'affermazione della CTR secondo cui vi sarebbe stata ragione di compensare le spese di lite data la novità della questione trattata e data l'assenza di univoche pronunce di legittimità sul tema oggetto di r,, causa si rivela in contrasto con la realtà e dunqugiustificata; &n 4. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché la stessa, fermo il principio per cui l'esenzione introdotta dall'art.46 della legge n.374/1991 novellato dall'articolo 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 311, si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa (€1033,00), indipendentemente non solo dal grado di giudizio ma anche dall'ufficio giudiziario adito, decida sulle spese del merito; 4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composi
Sentenza Cassazione n. 25877/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris