CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 19331/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/12/2025 la Corte di appello di Milano ha confermatola sentenza del 06/06/2025 con la quale il Tribunale di Milano, concesse lecircostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante della lieve entità (di cui allasentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024) equivalenti alla recidiva, etenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, aveva condannato Ismaildi cui all'art. 628, comma 2, cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo il difensore il fattoandava derubricato in tentativo di rapina in quanto dagli atti d'indagine risultavache il bene non era mai uscito dalla materiale disponibilità della persona offesache aveva costantemente inseguito l'imputato senza perderlo mai di vista.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Secondo la difesa laCorte di appello non ha motivato in ordine alla recidiva limitandosi a dare attodella presenza di precedenti penali che nulla avevano a che fare col delitto percui si procede. Il difensore evidenzia inoltre che la recidiva reiterata non potevaessere applicata in quanto l'imputato non era mai stato in precedenza dichiaratorecidivo.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte diappello, a detta del difensore, aveva immotivatamente negato l'attenuanteinvocata nonostante il compendio della rapina fosse costituito da un cellulare divecchio tipo del valore di poche decine di euro.3. Il 02/04/2026 il difensore ha rassegnato conclusioni scritte con le quali hainsistito per l'accoglimento dei motivi già articolati.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo e inammissibile per ilresto.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto, èinammissibile in quanto manifestamente infondato.Secondo la ricostruzione del fatto (peraltro non contestata dal ricorrente) ildava alla fuga e veniva inseguito da quest'ultimo; una volta raggiunto, perassicurarsi il possesso del bene e procurarsi l'impunità, l'imputato colpiva lavittima con diversi pugni e veniva poi bloccato dagli agenti di polizia che avevanoassistito alla scena. I Giudici di merito hanno quindi condivisibilmente ritenutosussistente il reato di rapina impropria consumata facendo corretta applicazionedel principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo ilquale, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficienteche l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperiviolenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentrenon è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendoquest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico(Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 – 01; Sez. 2, n. 15584del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 – 01, che ha precisato che, una voltacompiuta la sottrazione della cosa, non assume rilievo l'eventuale azione dicontrollo della vittima, del personale di vigilanza o di polizia, siccome idoneo adeventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonomadisponibilità della cosa stessa da parte dell'autore del reato).2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la recidiva, è meritevoledi accoglimento.Questa Corte ha più volte ribadito che il giudice di merito è tenuto amotivare sulla recidiva sia se intenda escluderla sia se intenda applicarla; si èaltresì precisato che, escluso ogni automatismo fondato sulla sola esistenza diprecedenti condanne, l’applicazione della recidiva richiede una motivazione inordine alle ragioni per cui il nuovo reato possa effettivamente considerarsi comemanifestazione di una maggiore colpevolezza del reo e di una sua accresciutapericolosità. A tal fine è quindi necessario accertare l'esistenza di una relazionequalificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da unaccertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la naturadei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno; la qualità dei comportamenti, ilmargine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello diomogeneità esistente fra loro; l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altropossibile parametro significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenzadi precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838 –01).Nel caso in esame, entrambi i Giudici di merito non si sono attenuti aiprincìpi di diritto sopra indicati in quanto si sono limitati ad affermare (pag. 4della sentenza di appello e p. 4 di quella del Tribunale) che la recidiva reiteratadoveva essere ritenuta in quanto il Fakir aveva riportato due precedenticondanne per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter D. Lgs n. 286 del 1998. Nonè stata quindi effettuata alcuna valutazione in ordine al rapporto esistente tra ilfatto da giudicare e quelli giudicati, tanto più che questi ultimi riguardavano reati(inottemperanza ad un ordine dell'autorità) di tipologia, natura e movente deltutto diversi rispetto a quello in esame; né sono state indicate le ragioni per lequali la consumazione del delitto oggetto del presente procedimento dovesseritenersi dimostrativa di una progressione criminosa (rispetto alle precedenticondanne) che giustificava un più severo trattamento sanzionatorio. Il difetto dimotivazione impone dunque l'accoglimento del motivo e l'annullamento dellasentenza sul punto.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego dell'attenuante del danno diparticolare tenuità, è inammissibile in quanto aspecifico.La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modesto valore commerciale delcellulare sottratto, senza però confrontarsi con la motivazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale, facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditidalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv.287095 – 02), ha rilevato che, ai fini della configurabilità, in relazione al delittodi rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non èsufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, maoccorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della personacontro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la naturaplurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertàe l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione delprofitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nelcaso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudiziarrecati ad entrambi i beni tutelati. I Giudici di merito hanno quindi evidenziatoche l'imputato aveva usato nei confronti della vittima una violenza di nonmodesta entità colpendola ripetutamente con più pugni anche al volto, fattoquesto che era ostativo al riconoscimento dell'attenuante. Si tratta dimotivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, e dunquenon censurabile in questa sede.4. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla recidiva e conseguentemente al trattamento sanzionatorio,con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale colmerà lelacune motivazionali sopra evidenziare.Il ricorso è per il resto inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in relazioneall'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidivacon rinvio per nuovo giudizio sul punto e sull'eventuale conseguente trattamentosanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente