CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 5 ottobre 2020, ha riformato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in data 19 dicembre 2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BALDINI Gianluca e MAZZOCCHETTI Alessandro ciascuno alla pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina aggravata (capo a), di concorso nel porto fuori dalla propria abitazione di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso (capo b), e il solo BALDINI anche di illegale detenzione di un proiettile cal. 22 (capo c), tutti commessi a Pescara, i primi due il 20 agosto 2019 e il terzo il 23 agosto 2019. La Corte abruzzese ha assolto entrambi gli imputati dalla contravvenzione sub b) e ha ridotto la pena. La condotta, loro contestata al capo a), era consistita nell'avere fatto ingresso col volto semitravisato all'interno della parafarmacia '[OSCURATO:PERSONA]', nell'aver minacciato una dipendente con una pistola e nell'essersi impossessati della somma di 480,00 euro, prelevandola dal registratore di cassa. BALDINI Gianluca e MAZZOCCHETTI Alessandro hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. BALDINI Gianluca ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606, co. 1 lett. b), cod. proc. pen. per vizio di motivazione ed erronea applicazione del disposto di cui agli art. 697 cod. pen. e 38 t.u.l.p.s. quanto al reato sub c), perché il proiettile detenuto era uno soltanto e perché non vi è prova che esso si trovasse nell'abitazione del ricorrente da più delle 72 ore richieste per presentare la denuncia all'autorità di p.s.; 2) violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, quanto alla mancata prova della funzionalità del proiettile medesimo; 3) violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che andava riconosciuta sia perché la rapina aveva trovato esecuzione con una pistola giocattolo, sia perché la somma di 480,00 euro deve qualificarsi assai contenuta. MAZZOCCHETTI Alessandro ha dedotto come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sulla quantificazione della pena. Il Procuratore Generale di questa Suprema Corte ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Privi di specificità sono i primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità in ordine al reato sub c), allorché ha ricordato come il proiettile fosse stato rintracciato nella stanza dove dormiva l'imputato, seppure l'abitazione era di sua madre, sì che è certamente a lui riconducibile, e ha sottolineato come non si era trattato di un semplice bossolo, bensì di un vero e proprio proiettile. Va in proposito ricordato il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 4757 del 4/11/2011, Rv. 251832), secondo cui "la detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.", mentre la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 solo ove sia in concreto riscontrata la carenza di intrinseca pericolosità (Sez. 1, Sentenza n. 5955 del 2/2/2000, Rv. 216008 imputato [OSCURATO:PERSONA]): è un accertamento che, invece, nella specie ha condotto a esiti oppostì. 1.2 Privo di specificità è pure il terzo motivo di BALDINI Gianluca, poiché la Corte territoriale ha correttamente escluso la particolare tenuità del compendio della rapina, ammontante a 480,00 euro, senza considerare che il danno, cagionato da tale tipologia di reato, non si esaurisce nella somma sottratta, dovendosi tenere conto anche dello stress subito dalla vittima. 1.3 Privi di specificità sono sia la contestazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione di responsabilità, avendo invece costui ammesso gli addebiti nell'atto di appello, sia il motivo sull'entità della sanzione, perché del tutto generico in ordine ai criteri seguiti dai Giudici del merito. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 22 dicembre 2021 Il Consigliere estensore sidente [OSCURATO:PERSONA]