CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 420/2021depositata il 19/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d'Addario.Numero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] promuove ricorso per cassazione impugnandola sentenza della Corte di appello di Milano n. 420 del 2021,depositata il 19 aprile 2021, con la quale è stata confermata lasentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo che harigettato la domanda volta a dichiarare come non dovuta la sommarichiesta dall’[OSCURATO:PERSONA] a titolo di indebito, in relazione alla pensione dianzianità al medesimo erogata dall’1 agosto 2022 e fino al 30settembre 2018.2. Risulta incontestato che: il ricorrente, direttore di filiale dellaBanca di credito cooperativo di [OSCURATO:PERSONA], si era dimesso conlettera di dimissione del 15.6.2012 e conseguente risoluzione delrapporto il 3.7.2012; il successivo 9.7.2012 il medesimo avevainviato domanda all’[OSCURATO:PERSONA] di erogazione del trattamentopensionistico; il giorno dopo aver inviato la predetta domanda(ossia il 10.7.2012) veniva nuovamente assunto alle dipendenzedel medesimo istituto di credito come responsabile di filiale e ciòsino al 31.1.2018, data in aveva termine anche il predetto rapportodi lavoro; al momento di instaurare il nuovo rapporto di lavoro,l’istituto di credito aveva provveduto a inoltrare il relativo modelloUNILAV; il 10.8.2012 l’[OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato ad erogargli la pensionedi anzianità con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, successivamente,l’erogazione era continuata fino all’ottobre 2018 allorquandol’Antolini aveva presentato domanda di adeguamento deltrattamento pensionistico; l’[OSCURATO:PERSONA], in tal occasione, resasi contodell’indebito maturato, con successiva comunicazione del31.10.2018 aveva provveduto a svolgere la rideterminazione dellaquota di pensione salvo formulare richiesta di restituzione, a titolodi indebito, di quanto percepito.Numero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/20263. Il Tribunale di Milano, valorizzando l’omessa comunicazioneall’Istituto di circostanze sopravvenute (ovvero il suo essere statonuovamente assunto in qualità di dipendente) da parte di unsoggetto (l’Antolini) sicuramente consapevole della erroneità dellapercezione dei ratei pensionistici in costanza di un rapporto dilavoro, aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente.4. La Corte di appello, nel confermare la sentenza impugnata,all’esito di una lettura degli artt. 52 della l. n. 88 del 1989 e 13della l. n. 412 del 1991, secondo la quale l’omessa o incompletasegnalazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura dellapensione, che non siano già noti all’ente previdenziale, consente laripetibilità della somma indebitamente corrisposta, ha altresìrigettato l’eccezione di prescrizione e decadenza, evidenziando chei ratei pensionistici, nel caso di specie, scaturissero da prestazionicorrelate non già a variazioni di reddito del pensionato (cui l’art. 13della l. n. 412 del 1991 correla la decadenza) bensì dallacorresponsione di una pensione erogata alla luce dei “requisitiassicurativi del pensionato la cui misura ed il cui diritto non sono inalcun modo correlati ai redditi del pensionato”.5. Avverso la sentenza propone ricorso l’Antolini affidando i profilidi censura articolati a tre motivi di ricorso, cui l’[OSCURATO:PERSONA] resiste, concontroricorso, chiedendone il rigetto.6. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorienelle quali hanno insistito sulle proprie richieste.7. Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.8. All’esito dell’adunanza camera del 13 maggio 2026, nel corsodella quale la controversia è stata trattata e decisa, il Collegio si èriservato il termine di giorni sessanta per il deposito dellamotivazione.Numero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma primo della l. n. 412 del 1991. Il ricorrente censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, al fine diritenere integrato il dolo del percipiente l’indebito, l’omessasegnalazione della percezione di un reddito da lavoro. Evidenzia alriguardo come non risulti provato, da parte dell’Istituto, il predettoelemento soggettivo, tenendo conto che l’Istituto (anche in virtùdell’art. 15, comma 1, del d.l. 78 del 2009, conv. con l. n. 102 del2009, che ha imposto agli enti in possesso dei dati economici dicomunicare all’[OSCURATO:PERSONA] le situazioni rilevanti) era a conoscenza dellasituazione lavorativa, contributiva e reddituale del pensionato.Erronea, pertanto, la configurazione del dolo essendosi la condottaestrinsecatasi nel mero silenzio serbato rispetto ad elementi (qualile informazioni reddituali) di cui l’Istituto era già a conoscenza.2. Nella seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 5) ilricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corteterritoriale, della circostanza secondo la quale il silenzio serbato dalricorrente riguardasse un fatto di cui l’Istituto era, in realtà, già aconoscenza, ovverosia l’intervenuta instaurazione di un nuovorapporto lavorativo, e ciò in quanto il datore di lavoro avevaregolarmente inviato all’[OSCURATO:PERSONA] i corrispondenti modelli UNILAV.3. Con il terzo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) ilricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13,secondo comma, della l. n. 412 del 1991. Osserva a tal riguardocome la fruizione del reddito da lavoro incide sull’an e sul quantumdel trattamento previdenziale, con la conseguenza che al caso dispecie deve ritenersi applicabile la disciplina sulla decadenzacontenuta nella predetta disposizione, con la conseguenza di doverNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenere prescritti i ratei pensionistici erogati fino al 30 settembre2017 (un anno prima dell’avvenuta formulazione della richiesta diripetizione da parte dell’Istituto).4. Il primo motivo di censura è infondato.5. La Corte, con un orientamento consolidato, ha nel tempochiarito che la non ripetibilità dell'indebito previdenziale èsubordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento dellesomme in base a formale e definitivo provvedimento; b) lacomunicazione del provvedimento all'interessato; c) l’errore, diqualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenzadel dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” laomessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, osulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’entecompetente. In difetto di anche una sola delle predette condizioniopera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.6. La Corte territoriale, e sul punto il ricorrente non ha promossoalcuna contestazione, ha ritenuto incontestata la natura indebitadella prestazione la quale scaturisce dal fatto che, al momentodell’accesso al trattamento pensionistico, l’Antolini non avevaancora cessato il proprio rapporto lavorativo con la Banca delCredito Cooperativo, instaurato il giorno successivo allapresentazione della domanda di erogazione del trattamentopensionistico.7. Questa Corte, con una giurisprudenza cui, in questa sede,deve assicurarsi continuità, ha rilevato come “la mancatacomunicazione all’[OSCURATO:PERSONA] dei mutamenti intervenuti nella condizionelavorativa e reddituale del pensionato si risolve nell'intenzione diconseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato(il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo) einveste un fatto causativo della cessazione o rimodulazioneNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'obbligazione di durata, non noto all’ente debitore, titolarepassivo di un numero rilevantissimo di rapporti, il quale non puòragionevolmente attivarsi per acquisire la conoscenza dellasituazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione,senza la collaborazione attiva del pensionato, e il silenzio di chi hal’obbligo di rendere una dichiarazione, onde ottenere un maggiorebeneficio pensionistico, di non svolgere attività lavorativa e di nongodere di proventi reddituali, si traduce nella consapevolezzadell’insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di unaprestazione lavorativa (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio 2013,n.12097).8. La Corte di appello, con una argomentazione logica edesaustiva, ha mostrato di conformarsi alla predetta giurisprudenzanella parte in cui, al fine di escludere la non ripetibilità, havalorizzato la circostanza della omessa comunicazione di unasituazione, la compresenza di un reddito da lavoro chiaramenteincompatibile con il percepimento del trattamento pensionistico, ela continuata usufruizione, da parte del ricorrente, del rateopensionistico.9. Costituisce del resto un comportamento doloso il silenzio di chiha l’obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensionedi anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il dettostato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolentocomportamento essendo sufficiente la consapevolezzadell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dellosvolgimento di altra prestazione lavorativa).10. Tale omessa segnalazione implica già in sé il consilium e lascientia fraudis, integrando appunto gli estremi di un dolo negativoidoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazionenon dovuta.Numero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/202611. Né, del resto, può fondatamente sostenersi che larappresentazione della realtà ostativa alla percezione del beneficiopensionistico fosse ben conosciuta dall'Ente previdenziale siaperché non automaticamente lo svolgimento di una prestazionelavorativa comporta il regolare adempimento degli obblighicontributivi (nella specie non è dato conoscere se i contributi perl’attività lavorativa svolta dall’Antolini successivamente alpensionamento fossero stati regolarmente versati all’[OSCURATO:PERSONA].) siaperché la norma, richiedendo l’obbligo di informazionerelativamente a fatti che “non siano già conosciuti dall’Entecompetente”, esclude la rilevanza di una conoscibilità che prescindadai normali criteri di diligenza la cui applicazione, comeevidenziato nelle decisioni di questa Corte da ultimo citate, non puònon tener conto del fatto che si tratta di un Ente che gestiscemilioni di rapporti di durata con gli assicurati e gli assistiti,comportanti l'erogazione di altrettanti trattamenti a scadenzaperiodica, da controllare e ricalcolare continuamente per effetto diaccadimenti relativi alla persona del beneficiario oppure almutevole statuto della prestazione.” (in questo senso Cass. n.12097 del 17/05/2013 nonché, in senso conforme Cass. n. 27096del 25/10/2018).12. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame difatto decisivo, risulta inammissibile.13. Il ricorrente lamenta, a tal riguardo, l’omessa considerazionedel fatto che lo stesso aveva effettivamente portato a conoscenzadell’Istituto la propria nuova situazione lavorativa, avendorappresentato al medesimo, per il tramite dell’Istituto di creditodatore di lavoro, l’attivazione di una nuova partita contributiva.14. Sotto questo profilo la censura appare inammissibile. Lacircostanza in oggetto, debitamente ricostruita dalla sentenzaNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026anche attraverso il richiamo alle censure mosse dal medesimoricorrente alla sentenza di primo grado, è stata ritenuta, dallasentenza impugnata, priva di rilievo in quanto inidonea adescludere il dolo del ricorrente, non potendosi altresì addebitareall’Ente alcuna responsabilità dell’errore.15. Dietro la parvenza della lamentata omessa valutazione di unfatto decisivo, il motivo di ricorso si prefigge di sovvertire lavalutazione della Corte di merito, che ha scelto di non attribuire atale aspetto valenza decisiva, ritenendo di attribuire maggiore forzapersuasiva ad alcune risultanze a preferenza di altre (Cass., S.U.,30 settembre 2020, n. 20867), in un inquadramento complessivo ecoerente di tutti gli elementi acquisiti, così valorizzando ladecisività della ricorrenza del dolo del ricorrente e la condotta dalmedesimo tenuta, nel corso di svariati anni, e volta a tacere ilcontemporaneo percepimento, vietato per legge, di un trattamentopensionistico e del reddito da lavoro16. Le conclusioni cui approdano i giudici del gravame, in linea conquelle già recepite nel giudizio di primo grado, poggiano sul vagliocritico degli elementi emersi nel corso del giudizio, delle inferenzelogiche che si possono trarre, delle stesse deduzioni oggi ribaditenel ricorso e nella memoria illustrativa al fine di rovesciarel’accertamento racchiuso in una “doppia conforme”.17. È precluso, nel giudizio di legittimità, un vaglio che si sostanziin un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (fra le molte, Cass. 23/04/2024 n. 10927) e che, dellesvariate risultanze, propugni una lettura atomistica e parziale,avulsa dal più vasto contesto delineato dai giudici in entrambi igradi di merito, senza pretermettere gli argomenti difensivi oggireiterati nel ricorso e nella memoria illustrativa.Numero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/202618. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla decadenza, risultainfondato.19. Deve in primo luogo osservarsi (secondo quanto recentementeaffermato da questa Sezione con Cass. n. 2048 del 2026) conriguardo alla censurata violazione della disciplina di cui alla L. n.412/1991, che la disciplina in tema di decadenza per gliaccertamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] involge la “verifica delle situazioni redditualidei pensionati” incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazionipensionistiche; esplicito è il richiamo testuale a tale ambitooggettivo di verifiche a cui l’istituto procede annualmente ai sensidell’art. 13, comma 2, non applicabile, tuttavia, al caso di specie incui la verifica compiuta dall’[OSCURATO:PERSONA] ha riguardato altro profilo,inerente alla sopravvenuta conoscenza della sovrapposizione, dal2012 al 2018, del trattamento pensionistico e di quello reddituale.20. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad erogare un trattamento pensionisticosenza essere a conoscenza, in quanto taciuto dal ricorrente, delconcomitante percepimento di trattamento retributivo.21. La norma, peraltro, non indica un termine di scadenza delleverifiche annuali delle situazioni reddituali, ma un termine “entrol’anno successivo” per provvedere al recupero di quanto pagato ineccedenza.22. È stato anche affermato da questa Corte (Cass., n. 953 del2012) che “L'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] di procedere annualmente allaverifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'annosuccessivo, dell’eventuale indebito previdenziale, sorge unicamentein presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale direcupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato undato reddituale completo”, mentre nel caso in esame non risultache il titolare di pensione abbia comunicato il proprio datoNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026reddituale, anzi è stato accertato il contrario, ossia il fatto che lostesso abbia taciuto, fino al 2018 (momento nel quale chiedeva, invirtù del trattamento reddituale fino a quel momento percepito,l’adeguamento del trattamento pensionistico) il trattamentoreddituale percepito.23. Ed ancora, è stato anche affermato (Cass. n. 13918/2021) che“in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenutamancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della L. n.412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'[OSCURATO:PERSONA] provvede alrecupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entrol’anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale terminel’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importoritenuto indebito - "id est": iniziare il procedimento amministrativodi recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non giàprovvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso”.24. Ed ancora, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n.3802 del 2019), la norma dell’art. 13, co.2, L. n.412/91 non hariguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturatidal percettore di una data prestazione, ma ad un’attività di verifica,ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni edentrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono didiritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.25. Il dato letterale, come già rilevato di recente da Cass. n.18615 del 2021, “fa poi riferimento ad una verifica da effettuareannualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come taleintendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad unanno successivo entro cui deve procedersi al recupero.26. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondantedell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, masolo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivoNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo aestinguere il diritto.27. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2,riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività direcupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali,rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma diazione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.28. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui la verifica può aversi solo allorquando l’ente sia inpossesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suocomplesso, ha decorrenza dall’anno in cui l’ente ha avutoconoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamentodei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.29. D’altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa nonafferma che il recupero debba intervenire entro un anno dallaverifica, ma entro l'anno successivo, ove l’aggiunta «successivo»risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimentoal termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità deiredditi.30. Pertanto, il citato articolo 13, comma 2, si interpreta nel sensoche, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deveprocedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quellodestinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, alrecupero.” Le argomentazioni richiamate nel precedentegiurisprudenziale sono aderenti al caso di specie, in cui lamancanza di comunicazioni reddituali ha reso inoperativa ladecorrenza del termine annuale di recupero.31. Questa Corte ha già affermato che la decadenza non decorrein costanza di dolo (sulla qualificazione del comportamentoNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026omissivo del ricorrente “tale da escludere, alla lucedell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte,l'operatività dell'obbligo gravante sull'Istituto ai sensi dell'art. 13 L.n. 412/1991”, si veda Cass. n. 29432/18), comportamento che, nelcaso di specie, si traduce nel consapevole occultamento di unacircostanza rilevante ai fini della pensione di anzianità. Risultaaltresì consolidato il principio generale di settore secondo cui èequiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione,prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanzeincidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non sianoconosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altreconformi) e, in linea con quanto sostenuto in Cass. n. 21878/2022,va anche rimarcato che “nell'indebito previdenziale il dolo nonopera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensìnella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo dellacessazione dell’obbligazione di durata che non è noto all'entedebitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo dirapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmentepretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione,personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione2013 e 27096 del 2018); sotto altro ma concorrente profilo, si èprecisato che il dolo del pensionato, pur non potendoaprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplicesilenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbiadisatteso l'obbligo legale di comunicare all'[OSCURATO:PERSONA] determinatecircostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura deldiritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986,11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018)”.Numero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/202632. Dagli atti emerge come, pertanto, la Corte territoriale abbia daun lato escluso sia l’’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’enteerogatore, sia l’insussistenza del dolo dell'interessato, cui èparificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione difatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che nonsiano già conosciuti dall'ente competente. Ne deriva, secondoquanto già evidenziato in precedenza, l’operatività della regoladella ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c..33. Infine deve rilevarsi come l’assenza di un errore imputabileall’Istituto consente di ritenere sospesa (a mente dell’art. 2941comma 1, n.8 c.c.) la decorrenza del termine decennale diprescrizione del credito restitutorio finché il dolo non sia statoscoperto, circostanza avveratasi soltanto in occasione dellarichiesta formulata dal ricorrente il 3 gennaio 2018, con la qualeaveva richiesto un supplemento di pensione all’[OSCURATO:PERSONA] così, solo inquel momento, consentendo all’[OSCURATO:PERSONA] di avvedersi dell’errore in cuiera incorso: trattasi di un accertamento di fatto compiutamentesvolto in sentenza di appello, basato sulla corretta applicazionedella norma di legge di cui il ricorrente lamenta, invece, laviolazione.34. Va anche precisato che è parimenti consolidato il principio didiritto secondo cui l'operatività della causa di sospensione dellaprescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia postain essere dal debitore una condotta tale da comportare per ilcreditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una meradifficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che talecriterio, come riferisce Cass. n. 7074/2021, “non impone di farriferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacoloprodotto dal comportamento del debitore, ma richiede diconsiderare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimentoNumero registro generale 24237/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19099/2026Data pubblicazione 11/06/2026non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del2007, 21567 del 2014; da ultimo Cass. n. 5423 del 2020)”.35. Alcuna doglianza del ricorrente merita pertanto accoglimento.36. Il ricorso è, dunque, complessivamente infondato.37. Seguono, per soccombenza, la condanna al pagamento dellespese processuali, liquidate come in dispositivo, e ladeterminazione sul doppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali, liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori dirito, ed euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il Presidente