Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36216/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione dell'ergastolo, per plurime condanne, tra cui quelle per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, dedita al traffico di stupefacenti ed omicidio. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

S. Prontera, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Si svolge ampia premessa che deduce assoluta mancanza di motivazione, per avere il Tribunale di Roma riferito di elementi di fatto non attuali e per avere, per contro, trascurato altre circostanze favorevoli, quali la missiva inoltrata alla sorella della vittima del reato di omicidio, il trattamento penitenziario e l'assenza di provvedimenti giudiziari sopravvenuti, il decorso del tempo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2020, ritenute non veritiere, l'espiazione dei reati ostativi e la detenzione per fatti antecedenti all'introduzione degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. e alle modifiche di cui alla! legge n. 94 del 1992 e al d.

Igs. n. 162 del 2022.

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione nella forma della manifesta illogicità, con particolare riferimento alla mancata valorizzazione di indici in base ai quali valutare la capacità di Tornese di mantenere il collegamento con l'associazione di riferimento all'attualità.

Il provvedimento ripercorre la biografia di Tornese, con cenni alla relazione di sintesi, aggiornata al settembre 2022, affermando l'operatività del clan omonimo ch-appare ad oggi formato da piccoli gruppi.

La motivazione trascurerebbe, però, i requisiti di attualità della valutazione, per un verso e, per altro verso, invertirebbe l'onere della prova ponendo a carico del condannato la dimostrazione della non permanente pericolosità e capacità di collegamento con ambienti esterni.

La difesa, con il reclamo, aveva sollecitato la necessità di tenere conto degli indici indicati a pag. 10 e ss. del ricorso, sui quali il Tribunale non si sofferma in alcuna parte senza, quindi, considerare, ai fini che interessano, l'inesistenza di nuove incriminazioni (negli ultimi 18 anni), gli esiti del trattamento penitenziario (le relazioni di sintesi nel senso della regolarità della condotta con l'eccezione di una lievissima infrazione disciplinare), il tenore di vita dei familiari (che vivono in condizioni modeste) e il tempo trascorso, da considerare unitamente ad altri fattori (il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. vigente dal 1992).

Gli ultimi fatti reato, poi, per i quali è in esecuzione la pena,risalgono al 2004-2005 e il Tornese non risulta nemmeno indagato per altri fatti, come documentato con atti allegati al reclamo.

Anzi medio tempore ha riportato assoluzione per il reato di omicidio commesso nel 1987 dalla Corte di assise di appello di Lecce.

La difesa rimarca che Tornese — ininterrottamente detenuto del 1991 e a far data dal 1992 in regime differenziato — ha mandato una missiva alla sorella della vittima del reato di omicidio e ha preso le distanze dalla criminalità organizzata,knei suoi confronti sono state rese dichiarazioni, nell'ambito del proc.denominato Operazione armonica, da [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di non vedere i Tornese da trent'anni e circa l'inesistenza del clan omonimo.

Il ricorrente, poi, ha ottenuto 90 giorni di liberazione anticipata, ha tenuto una condotta corretta in regime di detenzione, svolgendo anche attività lavorativa e non ha carichi pendenti.

Si rimarca, inoltre, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il requisito dell'attualità dei collegamenti necessita di un riferimento individualizzante nella motivazione, tra cui l'esame relativo alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o circostanze fattuali non valutate in precedenza.

Sotto tale profilo si contesta anche il contenuto, privo dei caratteri necessari, delle informazioni della DDA e della DNA. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale Antimafia 5a/indica il clan Caracciolo - Montenegro come derivazione del clan Tornese, mentre la Direzione nazionale riferisce di un antagonismo tra gruppi, da cui il ricorrente ricava l'allontanamento di Tornese da ambienti e logiche di criminalità organizzata.

Il parere della DDA di Lecce, del 4 novembre 2021, riportato nel provvedimento ministeriale, ripropone quanto già indicato nel precedente parere del novembre 2019 e, ancor prima, Fquello del 2017, valorizzando fatti datati nel tempo, per i quali, successivamente, Tornese non risulta mai essere stato indagato (operazione Lupa, agguato a [OSCURATO:PERSONA], latitanza e arresto di Cucurachi, cattura di [OSCURATO:PERSONA], semilibertà di [OSCURATO:PERSONA]).

Si valorizzano, poi, una serie di reati, in tema di stupefacenti e danneggiamentiArivi di elementi individualizzanti nei confront. di Tornese. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla irretroattività degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. quanto all'avvenuta espiazione dei reati cd. ostativi e l'effettiva incidenza sul trattamento sanzionatorio delle disposizioni normative introdotte dopo la commissione dei fatti per i quali Tornese è detenuto, alla luce degli artt. 25, comma 2, 27 Cost. e 3 e 8 Convenzione EDU.

Tra i reati per i quali il ricorrente è stato condannato con sentenze irrevocabili, suscettibili di rientrare nella previsione di cui all'art. 4-bis Ord. pen., vi sono solo i tre reati indicati a pag. 25 del ricorso, con pena complessiva di anni 24 e mesi 8 di reclusione, periodo decorso per essere stato il Tornese ininterrottamente detenuto dal 1991 (pena espiata il 22 luglio 2023).

Il reato di omicidio, invece, è stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1991.

Si sostiene che Tornese non può essere considerato detenuto internato per uno dei delitti di cui al primo periodo dell'art. 4-bis Ord. pen., situazione che rappresenta il presupposto per l'applicazione del regime differenziato in atto.

La previsione di cui all'articolo 41-bis Ord. pen., laddove è stabilito che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4-bis cit., è disposizione normativa entrata in vigore con la legge n. 94 del 15 luglio 2009; sicché se ne effettuerebbe un'applicazione retroattiva pur vigendo in materia di esecuzione penale la garanzia di cui agli artt. 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen.

Tale interpretazione è stata prospettata anche dalla Corte europea nel caso in cui vi siano confini sfumati tra la disciplina della pena e la regolamentazione della sua esecuzione.

In questo caso, quindi, va applicato il principio di legalità / nella specie dell'irretroattività della pena / secondo lo stesso concetto di pena che è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Secondo la Corte di Strasburgo tutto ciò che costituisce pena nel senso specificato, finalizzata a perseguire scopi di carattere repressivo, deve risultare prevedibile in un momento anteriore alla stessa commissione dei fatti di reato, secondo i criteri della accessibilità e della prevedibilità della norma penale.

Invece per Tornese si fa riferimento al regime compendiato dagli articoli 4- bis e 41-bis, comma due, Ord. pen. per fatti commessi in epoca antecedente all'introduzione della norma.

Il primo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stato commesso nel novembre 1988; al momento della commissione del reato quindi il ricorrente non conosceva le norme che soltanto in periodi successivi avrebbero determinato il suo regime di detenzione.

Si violano, secondo questa impostazione, principi costituzionali / in particolare quello secondo il quale qualsiasi soggetto non può mai essere sottoposto a determinate conseguenze sanzionatorie se queste non risultano prevedibili nel momento anteriore alla commissione del fatto.

Il periodo di restrizione si colloca, come momento iniziale, in data 21 gennaio 1991 mentre l'entrata in vigore della legge n. 49 del 2009 è successiva.

Si ribadisce la violazione della normativa CEDU di cui agli articoli 3 e

8. L'estensore finisce per riferirsi, esclusivamente, con motivazione per relationermalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 36701 del 2021 secondo cui,con riferimento ,,ett alla questione relativa all'incompatibilità tra ergastolo, il regime di 2.uettarticolo 41- bis e i principi affermati nella convenzione EDU, non sussiste alcuna incompatibilità strutturale.

Si richiama, invece, la sentenza Grande camera Vinter e altri c. [OSCURATO:PERSONA] del 2013, secondo cui una pena detentiva a vita non è compatibile con l'art. 3 della Convenzione se non esiste una possibilità di liberazione e di riesame in quanto nessuno può essere detenuto se nessun motivo legittimo lo giustifichi. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, M. Guerra, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte di legittimità, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustifica1:ivo della decisione, non riscontrato nella specie.

Detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).

Va, poi, osservato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta conva1dato i dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo, sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.

Inoltre, si deve rilevare che è sufficiente, da parte del Tribunale, accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri, elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).

Invero, ai fini della proroga del regime di cui all'art. 4:1-bis Ord. pen., va apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi — non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti — la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis, comma 2, cit., la capacità di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, anche tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica dell'esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria ins ta nell'adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

In quest'ottica non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).1.2.Ciò premesso il Tribunale di sorveglianza ha indicato /con motivazione non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta, a prescindere dalla data in cui si collocano, da ultimo, le condotte illecite per le quali Torrese ha riportato la condanna definitiva in esecuzione, nonché senza considerare la durata della detenzione sino ad ora decorsa (cfr. pag. 3 e successive pag. 7 e ss.), ma anzi dando conto di attività istruttoria successiva a quella svolta per l'adozione del precedente decreto di proroga (relazione di sintesi del settembre 2022, note relative ai colloqui effettuati in numero di quattro, da ultimo nel settembre 2022, da cui sono emerse notizie di faide interne al clan, nonché l'interesse esternato tramite la moglie d ,re attività di soggetti riferibili al suo gruppo, sia pure operanti in nuove articolazioni, la corrispondenza oggetto di trattenimento).

La diversa lettura delle note della DDA e della DNA prospettata dal ricorrente non può essere devoluta in questa sede, in quanto pretende l'esame di risultanze istruttorie non consentito alla Corte di legittimità. 1.3.11 secondo motivo è infondato.

Le questioni poste sono risolte, in chiave interpretativa, dalla sentenza n. 36706 del 2021 della sezione Prima penale, questioni già poste con riferimento alla precedente proroga del regime differenziato adottata a carico del condannato.

Il ricorrente, in definitiva, ripropone le medesime argomentazioni già respinte con il precedente di legittimità che si richiama da parte del Tribunale e che si fonda su argomenti che il Collegio condivide e che si ripercorrono.

Invero, va ribadito che l'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, prevede che, una volta intervenuto il provvedimento di unificazione delle pene in fase esecutiva, la pena irrogata sia considerata, ai fini del regime speciale, "unica", a prescindere se irrogata o meno per reati ostativi.

In applicazione di tale disciplina, il regime differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-bis della medesima legge (Sez. 1, n. 18790 del 10 06/02/2015, Lorusso, Rv. 263555; Sez. 5, n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, Rv. 245097).

La soluzione legislativa non contrasta con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020 ove si è precisato che il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative, concernenti le modalità esecutive della pena, non «costituisce la regola» sicché il legislatore, può legittimamente introdurre delle deroghe, specie se fondate sulla tutelat. eni di b. rilevanza costituzionale con esso confliggenti.

Va, infatti, evitato «un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena» aIt'a.

«incontrollata creazione e proliferazione di - regimi esecutivi paralleli» e, soprattutto, .11.r«introduzione di trattamenti penitenziari diversi tra detenuti ... con tutte le intuibili conseguenze sul piano del mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti, che è esso pure condizione essenziale per un efficace dispiegarsi della funzione rieducativa della pena.».

Il legislatore, attraverso la regola fissata dall'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, ha inteso evitare che il trattamento penitenziario dei detenuti sottoposti al regime speciale, dei quali, sia pure in relazione alla pena irrogata per i reati ostativi, è stata accertata l'elevata ed attuale pericolosità, in quanto in grado di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata ove sottoposti al regime ordinario, improvvisamente muti nel corso dell'esecuzione unitaria e senza soluzione di continuità, irrimediabilmente frustando le esigenze preventive rimaste, invece, immutate.

In caso contrario, si creerebbe un irragionevole trattamento differenziato tra detenuti nella identica situazione perché parimenti condannati per reati ostativi e parimenti pericolosi.

Né la regola della pena unica ai fini del regime speciale viola l'unico limite invalicabile al divieto di irretroattività che concerne «le modifiche normative in grado di determinare una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato», situazione che si verifica, per esempio, quando al momento del fatto sia prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere» e, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, la sua esecuzione debba avvenire di norma "dentro" il carcere.

Del resto alla stregua della disciplina normativa attualmente in vigore e degli interventi correttivi della Corte costituzionale, il regime differenziato determina una sospensione delle regole del trattamento comuni agli altri detenuti solo temporanea, persegue finalità di prevenzione dei reati indipendentemente dalla espiazione della pena e non impedisce al detenuto né di continuare ad usufruire dei benefici penitenziari, sia iDure con limiti più rigorosi, né di partecipare al percorso rieducativo che non viene interrotto,' ma anzi agevolato dalla la rescissione dei "collegamenti" con l'organizzazione di appartenenza.

Infine, è appena il caso di osservare che non sussiste alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione del regime carcerario differenziato, di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e i contenuti degli artt. 3 e 8 della Convenzione.

Al riguardo, quanto all'art. 8, si rileva che trattasi di una misura "dettata dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere"; quanto all'art. 3, si osserva che il regime speciale ha natura temporanea e assicura al detenuto spazi minimi e incomprimibili di relazionalità oltre che il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294, che ha richiamato, in motivazione, Corte cost. n. 190 del 2010). 2.Segue il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione dell'ergastolo, per plurime condanne, tra cui quelle per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, dedita al traffico di stupefacenti ed omicidio. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Prontera, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si svolge ampia premessa che deduce assoluta mancanza di motivazione, per avere il Tribunale di Roma riferito di elementi di fatto non attuali e per avere, per contro, trascurato altre circostanze favorevoli, quali la missiva inoltrata alla sorella della vittima del reato di omicidio, il trattamento penitenziario e l'assenza di provvedimenti giudiziari sopravvenuti, il decorso del tempo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2020, ritenute non veritiere, l'espiazione dei reati ostativi e la detenzione per fatti antecedenti all'introduzione degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. e alle modifiche di cui alla! legge n. 94 del 1992 e al d. Igs. n. 162 del 2022. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione nella forma della manifesta illogicità, con particolare riferimento alla mancata valorizzazione di indici in base ai quali valutare la capacità di Tornese di mantenere il collegamento con l'associazione di riferimento all'attualità. Il provvedimento ripercorre la biografia di Tornese, con cenni alla relazione di sintesi, aggiornata al settembre 2022, affermando l'operatività del clan omonimo ch-appare ad oggi formato da piccoli gruppi. La motivazione trascurerebbe, però, i requisiti di attualità della valutazione, per un verso e, per altro verso, invertirebbe l'onere della prova ponendo a carico del condannato la dimostrazione della non permanente pericolosità e capacità di collegamento con ambienti esterni. La difesa, con il reclamo, aveva sollecitato la necessità di tenere conto degli indici indicati a pag. 10 e ss. del ricorso, sui quali il Tribunale non si sofferma in alcuna parte senza, quindi, considerare, ai fini che interessano, l'inesistenza di nuove incriminazioni (negli ultimi 18 anni), gli esiti del trattamento penitenziario (le relazioni di sintesi nel senso della regolarità della condotta con l'eccezione di una lievissima infrazione disciplinare), il tenore di vita dei familiari (che vivono in condizioni modeste) e il tempo trascorso, da considerare unitamente ad altri fattori (il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. vigente dal 1992). Gli ultimi fatti reato, poi, per i quali è in esecuzione la pena,risalgono al 2004-2005 e il Tornese non risulta nemmeno indagato per altri fatti, come documentato con atti allegati al reclamo. Anzi medio tempore ha riportato assoluzione per il reato di omicidio commesso nel 1987 dalla Corte di assise di appello di Lecce. La difesa rimarca che Tornese — ininterrottamente detenuto del 1991 e a far data dal 1992 in regime differenziato — ha mandato una missiva alla sorella della vittima del reato di omicidio e ha preso le distanze dalla criminalità organizzata,knei suoi confronti sono state rese dichiarazioni, nell'ambito del proc.denominato Operazione armonica, da [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di non vedere i Tornese da trent'anni e circa l'inesistenza del clan omonimo. Il ricorrente, poi, ha ottenuto 90 giorni di liberazione anticipata, ha tenuto una condotta corretta in regime di detenzione, svolgendo anche attività lavorativa e non ha carichi pendenti. Si rimarca, inoltre, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il requisito dell'attualità dei collegamenti necessita di un riferimento individualizzante nella motivazione, tra cui l'esame relativo alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o circostanze fattuali non valutate in precedenza. Sotto tale profilo si contesta anche il contenuto, privo dei caratteri necessari, delle informazioni della DDA e della DNA. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale Antimafia 5a/indica il clan Caracciolo - Montenegro come derivazione del clan Tornese, mentre la Direzione nazionale riferisce di un antagonismo tra gruppi, da cui il ricorrente ricava l'allontanamento di Tornese da ambienti e logiche di criminalità organizzata. Il parere della DDA di Lecce, del 4 novembre 2021, riportato nel provvedimento ministeriale, ripropone quanto già indicato nel precedente parere del novembre 2019 e, ancor prima, Fquello del 2017, valorizzando fatti datati nel tempo, per i quali, successivamente, Tornese non risulta mai essere stato indagato (operazione Lupa, agguato a [OSCURATO:PERSONA], latitanza e arresto di Cucurachi, cattura di [OSCURATO:PERSONA], semilibertà di [OSCURATO:PERSONA]). Si valorizzano, poi, una serie di reati, in tema di stupefacenti e danneggiamentiArivi di elementi individualizzanti nei confront. di Tornese. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla irretroattività degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. quanto all'avvenuta espiazione dei reati cd. ostativi e l'effettiva incidenza sul trattamento sanzionatorio delle disposizioni normative introdotte dopo la commissione dei fatti per i quali Tornese è detenuto, alla luce degli artt. 25, comma 2, 27 Cost. e 3 e 8 Convenzione EDU. Tra i reati per i quali il ricorrente è stato condannato con sentenze irrevocabili, suscettibili di rientrare nella previsione di cui all'art. 4-bis Ord. pen., vi sono solo i tre reati indicati a pag. 25 del ricorso, con pena complessiva di anni 24 e mesi 8 di reclusione, periodo decorso per essere stato il Tornese ininterrottamente detenuto dal 1991 (pena espiata il 22 luglio 2023). Il reato di omicidio, invece, è stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1991. Si sostiene che Tornese non può essere considerato detenuto internato per uno dei delitti di cui al primo periodo dell'art. 4-bis Ord. pen., situazione che rappresenta il presupposto per l'applicazione del regime differenziato in atto. La previsione di cui all'articolo 41-bis Ord. pen., laddove è stabilito che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4-bis cit., è disposizione normativa entrata in vigore con la legge n. 94 del 15 luglio 2009; sicché se ne effettuerebbe un'applicazione retroattiva pur vigendo in materia di esecuzione penale la garanzia di cui agli artt. 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen. Tale interpretazione è stata prospettata anche dalla Corte europea nel caso in cui vi siano confini sfumati tra la disciplina della pena e la regolamentazione della sua esecuzione. In questo caso, quindi, va applicato il principio di legalità / nella specie dell'irretroattività della pena / secondo lo stesso concetto di pena che è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte di Strasburgo tutto ciò che costituisce pena nel senso specificato, finalizzata a perseguire scopi di carattere repressivo, deve risultare prevedibile in un momento anteriore alla stessa commissione dei fatti di reato, secondo i criteri della accessibilità e della prevedibilità della norma penale. Invece per Tornese si fa riferimento al regime compendiato dagli articoli 4- bis e 41-bis, comma due, Ord. pen. per fatti commessi in epoca antecedente all'introduzione della norma. Il primo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stato commesso nel novembre 1988; al momento della commissione del reato quindi il ricorrente non conosceva le norme che soltanto in periodi successivi avrebbero determinato il suo regime di detenzione. Si violano, secondo questa impostazione, principi costituzionali / in particolare quello secondo il quale qualsiasi soggetto non può mai essere sottoposto a determinate conseguenze sanzionatorie se queste non risultano prevedibili nel momento anteriore alla commissione del fatto. Il periodo di restrizione si colloca, come momento iniziale, in data 21 gennaio 1991 mentre l'entrata in vigore della legge n. 49 del 2009 è successiva. Si ribadisce la violazione della normativa CEDU di cui agli articoli 3 e 8. L'estensore finisce per riferirsi, esclusivamente, con motivazione per relationermalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 36701 del 2021 secondo cui,con riferimento ,,ett alla questione relativa all'incompatibilità tra ergastolo, il regime di 2.uettarticolo 41- bis e i principi affermati nella convenzione EDU, non sussiste alcuna incompatibilità strutturale. Si richiama, invece, la sentenza Grande camera Vinter e altri c. [OSCURATO:PERSONA] del 2013, secondo cui una pena detentiva a vita non è compatibile con l'art. 3 della Convenzione se non esiste una possibilità di liberazione e di riesame in quanto nessuno può essere detenuto se nessun motivo legittimo lo giustifichi. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, M. Guerra, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte di legittimità, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustifica1:ivo della decisione, non riscontrato nella specie. Detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Va, poi, osservato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta conva1dato i dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo, sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Inoltre, si deve rilevare che è sufficiente, da parte del Tribunale, accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri, elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). Invero, ai fini della proroga del regime di cui all'art. 4:1-bis Ord. pen., va apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi — non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti — la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis, comma 2, cit., la capacità di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, anche tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che, per espressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica dell'esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria ins ta nell'adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).1.2.Ciò premesso il Tribunale di sorveglianza ha indicato /con motivazione non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta, a prescindere dalla data in cui si collocano, da ultimo, le condotte illecite per le quali Torrese ha riportato la condanna definitiva in esecuzione, nonché senza considerare la durata della detenzione sino ad ora decorsa (cfr. pag. 3 e successive pag. 7 e ss.), ma anzi dando conto di attività istruttoria successiva a quella svolta per l'adozione del precedente decreto di proroga (relazione di sintesi del settembre 2022, note relative ai colloqui effettuati in numero di quattro, da ultimo nel settembre 2022, da cui sono emerse notizie di faide interne al clan, nonché l'interesse esternato tramite la moglie d ,re attività di soggetti riferibili al suo gruppo, sia pure operanti in nuove articolazioni, la corrispondenza oggetto di trattenimento). La diversa lettura delle note della DDA e della DNA prospettata dal ricorrente non può essere devoluta in questa sede, in quanto pretende l'esame di risultanze istruttorie non consentito alla Corte di legittimità. 1.3.11 secondo motivo è infondato. Le questioni poste sono risolte, in chiave interpretativa, dalla sentenza n. 36706 del 2021 della sezione Prima penale, questioni già poste con riferimento alla precedente proroga del regime differenziato adottata a carico del condannato. Il ricorrente, in definitiva, ripropone le medesime argomentazioni già respinte con il precedente di legittimità che si richiama da parte del Tribunale e che si fonda su argomenti che il Collegio condivide e che si ripercorrono. Invero, va ribadito che l'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, prevede che, una volta intervenuto il provvedimento di unificazione delle pene in fase esecutiva, la pena irrogata sia considerata, ai fini del regime speciale, "unica", a prescindere se irrogata o meno per reati ostativi. In applicazione di tale disciplina, il regime differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4-bis della medesima legge (Sez. 1, n. 18790 del 10 06/02/2015, Lorusso, Rv. 263555; Sez. 5, n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, Rv. 245097). La soluzione legislativa non contrasta con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020 ove si è precisato che il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative, concernenti le modalità esecutive della pena, non «costituisce la regola» sicché il legislatore, può legittimamente introdurre delle deroghe, specie se fondate sulla tutelat. eni di b. rilevanza costituzionale con esso confliggenti. Va, infatti, evitato «un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena» aIt'a. «incontrollata creazione e proliferazione di - regimi esecutivi paralleli» e, soprattutto, .11.r«introduzione di trattamenti penitenziari diversi tra detenuti ... con tutte le intuibili conseguenze sul piano del mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti, che è esso pure condizione essenziale per un efficace dispiegarsi della funzione rieducativa della pena.». Il legislatore, attraverso la regola fissata dall'art. 41-bis, comma 2 ultima parte, Ord. pen, ha inteso evitare che il trattamento penitenziario dei detenuti sottoposti al regime speciale, dei quali, sia pure in relazione alla pena irrogata per i reati ostativi, è stata accertata l'elevata ed attuale pericolosità, in quanto in grado di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata ove sottoposti al regime ordinario, improvvisamente muti nel corso dell'esecuzione unitaria e senza soluzione di continuità, irrimediabilmente frustando le esigenze preventive rimaste, invece, immutate. In caso contrario, si creerebbe un irragionevole trattamento differenziato tra detenuti nella identica situazione perché parimenti condannati per reati ostativi e parimenti pericolosi. Né la regola della pena unica ai fini del regime speciale viola l'unico limite invalicabile al divieto di irretroattività che concerne «le modifiche normative in grado di determinare una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato», situazione che si verifica, per esempio, quando al momento del fatto sia prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere» e, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, la sua esecuzione debba avvenire di norma "dentro" il carcere. Del resto alla stregua della disciplina normativa attualmente in vigore e degli interventi correttivi della Corte costituzionale, il regime differenziato determina una sospensione delle regole del trattamento comuni agli altri detenuti solo temporanea, persegue finalità di prevenzione dei reati indipendentemente dalla espiazione della pena e non impedisce al detenuto né di continuare ad usufruire dei benefici penitenziari, sia iDure con limiti più rigorosi, né di partecipare al percorso rieducativo che non viene interrotto,' ma anzi agevolato dalla la rescissione dei "collegamenti" con l'organizzazione di appartenenza. Infine, è appena il caso di osservare che non sussiste alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione del regime carcerario differenziato, di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e i contenuti degli artt. 3 e 8 della Convenzione. Al riguardo, quanto all'art. 8, si rileva che trattasi di una misura "dettata dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere"; quanto all'art. 3, si osserva che il regime speciale ha natura temporanea e assicura al detenuto spazi minimi e incomprimibili di relazionalità oltre che il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294, che ha richiamato, in motivazione, Corte cost. n. 190 del 2010). 2.Segue il
Decreto Cassazione n. 36216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris