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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 10141/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Latina, con provvedimento assunto in data 25 Maggio 2022, ha disposto la revoca ai sensi dell'art.112 comma 1 lett.d) D.P.R. 115/2002, dell'ammissione al gratuito patrocinio in favore di GIURLANDO Giampiero riconosciuta in data 8 Luglio 2021 evidenziando che, all'esito degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, in relazione all'anno di imposta di riferimento (da individuarsi nel l'anno 2019), il reddito del nucleo familiare del richiedente era superiore al limite di ammissione previsto dalla normativa di riferimento di cui agli art. 76 e 92 d.P.R. 115/2002.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GIURLANDO deducendo violazione di legge,. in quanto alla data di presentazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato nel Luglio 2021 il ricorrente aveva già presentato la dichiarazione dei redditi e che pertanto ai sensi delle sopra richiamate disposizioni il periodo di imposta cui fare riferimento per delimitare i parametri reddituali era l'anno 2020 in cui il reddito dichiarato rientrava nei limiti di ammissione al beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è stato proposto dinanzi ad autorità giudiziaria incompetente attesa la previsione di specifico strumento impugnatorio.

2. Costituisce pacifico approdo giurisprudenziale che avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (sez.4, n.6420 del 21/12/2011, Giuffrida, Rv. 251938; In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ed ha disposto trasmettersi gli atti; n.34764 del • 27/0.5/2012, [OSCURATO:PERSONA].253514; n.3305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Picariello, Rv.282573).

2. In tale senso si era espressa la giurisprudenza anche a SU (14/07/2004, Pangallo, Rv.228667) rilevando che il provvedimento di revoca dell'ammissione disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso).

Tale indirizzo trova invero giustificazione in ragione della analogia della situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca rispetto a quella del diniego originario di ammissione per assenza delle condizioni di legge, con la conseguenza che entrambi gli esiti sono soggetti al medesimo rimedio impugnatorio.

3. Il presente ricorso deve pertanto qualificarsi corre atto di opposizione ai sensi dell'art.99 Dpr 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come ricorso ex art.99 D.P.R. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 2 Febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/05/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina, con provvedimento assunto in data 25 Maggio 2022, ha disposto la revoca ai sensi dell'art.112 comma 1 lett.d) D.P.R. 115/2002, dell'ammissione al gratuito patrocinio in favore di GIURLANDO Giampiero riconosciuta in data 8 Luglio 2021 evidenziando che, all'esito degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, in relazione all'anno di imposta di riferimento (da individuarsi nel l'anno 2019), il reddito del nucleo familiare del richiedente era superiore al limite di ammissione previsto dalla normativa di riferimento di cui agli art. 76 e 92 d.P.R. 115/2002. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GIURLANDO deducendo violazione di legge,. in quanto alla data di presentazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato nel Luglio 2021 il ricorrente aveva già presentato la dichiarazione dei redditi e che pertanto ai sensi delle sopra richiamate disposizioni il periodo di imposta cui fare riferimento per delimitare i parametri reddituali era l'anno 2020 in cui il reddito dichiarato rientrava nei limiti di ammissione al beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è stato proposto dinanzi ad autorità giudiziaria incompetente attesa la previsione di specifico strumento impugnatorio. 2. Costituisce pacifico approdo giurisprudenziale che avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (sez.4, n.6420 del 21/12/2011, Giuffrida, Rv. 251938; In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ed ha disposto trasmettersi gli atti; n.34764 del • 27/0.5/2012, [OSCURATO:PERSONA].253514; n.3305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Picariello, Rv.282573). 2. In tale senso si era espressa la giurisprudenza anche a SU (14/07/2004, Pangallo, Rv.228667) rilevando che il provvedimento di revoca dell'ammissione disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso). Tale indirizzo trova invero giustificazione in ragione della analogia della situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca rispetto a quella del diniego originario di ammissione per assenza delle condizioni di legge, con la conseguenza che entrambi gli esiti sono soggetti al medesimo rimedio impugnatorio. 3. Il presente ricorso deve pertanto qualificarsi corre atto di opposizione ai sensi dell'art.99 Dpr 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come ricorso ex art.99 D.P.R. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 2 Febbraio 2023
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