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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49355/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cAGLiAfti

2. e err-061.z.: tol< avverso la sentenza del In b1ST. hRSSAILI gennaio 2U2 emessa dalla Corte di appello di visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge e alla manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine all'art. 42 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione in relazione alle circostanze dell'allontanamento arbitrario, al luogo di reperimento del prevenuto e alla sussistenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 385 c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cAGLiAfti 2. e err-061.z.: tol< avverso la sentenza del In b1ST. hRSSAILI gennaio 2U2 emessa dalla Corte di appello di visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge e alla manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine all'art. 42 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione in relazione alle circostanze dell'allontanamento arbitrario, al luogo di reperimento del prevenuto e alla sussistenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 385 c.p.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 49355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris