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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23235/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via [OSCURATO:PERSONA], 38 -ricorrente- contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e Prefetto di Bari -intimati- avverso l’ordinanza d e l Giudice di Pace di Bari n. 666/2021 nel procedimento r.g. n. 6262/2021 del 18.10.2021, non notificata alle parti; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione l «la declaratoria di illegittimità dell’adottato atto ablativo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 25/2008, per la nullità del decreto di espulsione per eccesso di potere, per travisamento dei fatti e per omessa concessione del termine per la partenza volontaria nonché per omessa traduzione dell’attoopposto nella lingua conosciuta dal ricorrente e per irrituale attestazione di conformità, per la nullità del decreto di espulsione per omessa trascrizione del Prefetto». ha presentato ricorso, affidato a un motivo,per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 18 ottobre 2021.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.[OSCURATO:PERSONA]

2. Ilricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il Giudice di pace non ha tenuto nel debito conto che il ricorrente è stato espulso all’atto della richiesta in Questura del rinnovo del permesso di soggiorno. 3.Il motivo è fondat o. 3.1 Il mezzo in esame pone un’unica questione, costituita dall’omessa considerazione da parte del giudice di merito del fatto che lo straniero si era presentatoin Questura per proporre domanda di rinnovo.

Richiestache, essendo ormai venuta meno la protezione umanitaria ed essendo stata introdotta la cd. protezione speciale con il d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, non poteva che essere intesa come sollecitazione al riconoscimento d i una simile forma di protezione. 3.2 La Corte di Giustizia (C.

Giust. 25/6/2020, C - 36/20) ha individuato, per l’autorità diversa da quella competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, l’obbligo di trasmettere la domanda alla autorità competente, la quale deve registrarla entro sei giorni; in particolare tale decisione ha affermato che «94.

Ne consegue, da un lato, che l’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro della domanda e, dall’altro, che il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’”altra autorità” (n.d.r. diversa da quella competente sulla domanda di protezione), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 […] è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda»; Ed ancora «113.

In tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 26 della direttiva 2013/32 e l’articolo 8 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’«altra autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33» (motivi tra i quali non rientra ‒ di certo ‒ la presentazione della domanda di protezione internazionale). 3.3 La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha già avuto occasione di precisare, in materiadi espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che il rifiuto esplicito o per facta concludentia di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico (Cass. 12713/2016, Cass. 1907/2010, 18735/2010). 3.4 Ora, nell’opposizione all’espulsione il ricorrente aveva affermato che «al di là della tempestività o meno della predetta domanda di rinnovo è di solare evidenza come l'opposto decreto di espulsione sia inficiato dalla grave omissione in cui è incorsa la Questura di Bari la quale avrebbe comunque dovuto trasmettere gli atti alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che a sua volta avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio in favore del signor Akowua il permesso il soggiorno per protezione speciale che come noto sostituisce allo stato la protezione umanitaria».[OSCURATO:PERSONA] di pace non ha tenuto conto in alcun modo di tal i fatt i, costituiti dalla volontà di richiedere la protezione speciale e d a lla mancata trasmissionealla autorità amministrativa competente della richiesta presentata alla Questura.

Ne consegue la nullità del decreto di espulsione per violazione dei termini perentori stabiliti per tale trasmissione dalla normativa europea. 3.5Per quanto esposto, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c. , perché la mancata trasmissione della richiesta di protezione speciale all’autorità competente faceva sì cheil processo non potesse essere proseguito.

Le spese del giudizio di appello e di quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il giudizio di opposizione all’espulsionenon poteva essere proseguito e condanna l e amministrazion i intimat e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.160 per onorari e € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e del giudizio di merito, che liquidain € 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via [OSCURATO:PERSONA], 38 -ricorrente- contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e Prefetto di Bari -intimati- avverso l’ordinanza d e l Giudice di Pace di Bari n. 666/2021 nel procedimento r.g. n. 6262/2021 del 18.10.2021, non notificata alle parti; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione l «la declaratoria di illegittimità dell’adottato atto ablativo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 25/2008, per la nullità del decreto di espulsione per eccesso di potere, per travisamento dei fatti e per omessa concessione del termine per la partenza volontaria nonché per omessa traduzione dell’attoopposto nella lingua conosciuta dal ricorrente e per irrituale attestazione di conformità, per la nullità del decreto di espulsione per omessa trascrizione del Prefetto». ha presentato ricorso, affidato a un motivo,per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 18 ottobre 2021. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 2. Ilricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il Giudice di pace non ha tenuto nel debito conto che il ricorrente è stato espulso all’atto della richiesta in Questura del rinnovo del permesso di soggiorno. 3.Il motivo è fondat o. 3.1 Il mezzo in esame pone un’unica questione, costituita dall’omessa considerazione da parte del giudice di merito del fatto che lo straniero si era presentatoin Questura per proporre domanda di rinnovo. Richiestache, essendo ormai venuta meno la protezione umanitaria ed essendo stata introdotta la cd. protezione speciale con il d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, non poteva che essere intesa come sollecitazione al riconoscimento d i una simile forma di protezione. 3.2 La Corte di Giustizia (C. Giust. 25/6/2020, C - 36/20) ha individuato, per l’autorità diversa da quella competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, l’obbligo di trasmettere la domanda alla autorità competente, la quale deve registrarla entro sei giorni; in particolare tale decisione ha affermato che «94. Ne consegue, da un lato, che l’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro della domanda e, dall’altro, che il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’”altra autorità” (n.d.r. diversa da quella competente sulla domanda di protezione), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 […] è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda»; Ed ancora «113. In tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 26 della direttiva 2013/32 e l’articolo 8 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’«altra autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33» (motivi tra i quali non rientra ‒ di certo ‒ la presentazione della domanda di protezione internazionale). 3.3 La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha già avuto occasione di precisare, in materiadi espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che il rifiuto esplicito o per facta concludentia di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico (Cass. 12713/2016, Cass. 1907/2010, 18735/2010). 3.4 Ora, nell’opposizione all’espulsione il ricorrente aveva affermato che «al di là della tempestività o meno della predetta domanda di rinnovo è di solare evidenza come l'opposto decreto di espulsione sia inficiato dalla grave omissione in cui è incorsa la Questura di Bari la quale avrebbe comunque dovuto trasmettere gli atti alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che a sua volta avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio in favore del signor Akowua il permesso il soggiorno per protezione speciale che come noto sostituisce allo stato la protezione umanitaria».[OSCURATO:PERSONA] di pace non ha tenuto conto in alcun modo di tal i fatt i, costituiti dalla volontà di richiedere la protezione speciale e d a lla mancata trasmissionealla autorità amministrativa competente della richiesta presentata alla Questura. Ne consegue la nullità del decreto di espulsione per violazione dei termini perentori stabiliti per tale trasmissione dalla normativa europea. 3.5Per quanto esposto, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c. , perché la mancata trasmissione della richiesta di protezione speciale all’autorità competente faceva sì cheil processo non potesse essere proseguito. Le spese del giudizio di appello e di quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il giudizio di opposizione all’espulsionenon poteva essere proseguito e condanna l e amministrazion i intimat e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.160 per onorari e € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e del giudizio di merito, che liquidain € 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera
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