CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 35881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30101/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 486/07/18, depositata il 7 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 486/07/18 del 07/03/2018 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Responsabilità del socio per i debiti della società. la sentenza n. 869/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento concernente IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000 e 2001. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento impugnata era stata emessa nei confronti del socio accomandatario a seguito della declaratoria di inammissibilità, da parte della CTP, con sentenza n. 2025/04/14, dei ricorsi riuniti proposti dalla estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso gli avvisi di accertamento alla stessa notificati da AE; il giudizio si era svolto anche nei confronti dei soci litisconsorti necessari (ivi compreso [OSCURATO:PERSONA]), che però non si erano costituiti. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) non sussisteva una successione diretta del socio accomandatario con riferimento ai debiti della società, peraltro accertati con avviso di accertamento inesistente in quanto notificato a società estinta; b) l’Ufficio avrebbe dovuto notificare al socio accomandatario un autonomo avviso di accertamento, notificazione che in ipotesi non vi era stata; c) in assenza di tale notificazione si erano prescritti i termini per procedere alla riscossione ex art. 25, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) la sentenza della CTP in base alla quale era stata emessa la cartella di pagamento si riferiva ad altro soggetto ed era estranea al contribuente. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la rinnovazione della notificazione del ricorso disposta da questa Corte con ordinanza n. 5401 del 27/02/2020, e Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito AdER) non si costituivano in giudizio e restavano pertanto intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313, 2324, 2740, 2943 e 2945 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società, essendovi una sentenza che, invece, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società (con conseguente preclusione di ogni questione concernente la valida notifica dell’avviso di accertamento) ed essendo il socio accomandatario responsabile per i debiti sociali, indipendentemente dalla notifica nei suoi confronti di un avviso di accertamento. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt.2313, 2324 e 2909 cod. civ., nonché dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il socio accomandatario non era parte del giudizio concernente l’avviso di accertamento, laddove, invece, il contraddittorio era stato a lui regolarmente esteso. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313, 2324 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere decorso il termine prescrizionale nei confronti del socio accomandatario. 2. I motivi possono essere unitariamente esaminati e sono complessivamente fondati per le ragioni che seguono. 2.1. La cartella di pagamento impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992 a seguito della sentenza n. 2025/04/14 della CTP che ha dichiarato inammissibile, anche nei confronti dei soci convenuti quali litisconsorti necessari, l’impugnazione della società nei confronti di due avvisi di accertamento alla stessa notificati. È pacifico, in quanto risultante anche dalla sentenza della CTR, che detta sentenza sia passata in giudicato in data 02/12/2015. 2.2. La definitiva declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione avverso gli avvisi di accertamento implica che non può più discutersi, in questa sede, della eventuale nullità della notifica degli stessi in ragione dell’estinzione della società; e tale statuizione è valida anche nei confronti dei soci che sono stati convenuti in giudizio, sebbene non formalmente costituiti, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, potendo i soci, se del caso, fare valere le loro doglianze in sede di impugnazione della cartella (Cass. n. 13113 del 25/05/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1281 del 22/01/2020 e, in tema di società di capitali, Cass. n. 31904 del 05/11/2021), ove, diversamente da quanto avvenuto nella specie, non abbiano potuto farle valere avverso l’avviso di accertamento. 2.4. La sentenza impugnata non si è uniformata ai superiori principi di diritto, ritenendo, da un lato, la nullità della cartella di pagamento notificata al socio in difetto di un previo avviso di accertamento, in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; dall’altro, l’inopponibilità al socio della sentenza n. 2025/04/14 della CTP, pronunciata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale litisconsorte necessario. 2.5. Quanto alla prescrizione (rectius decadenza) prevista dall’art. 25, primo comma, lett. c), del d.lgs. n. 602 del 1973, la disposizione è erroneamente richiamata dalla CTR, atteso che la notifica della cartella (09/06/2015) è stata effettuata ai sensi dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della sentenza di primo grado non ancora definitiva (il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, la definitività dell’accertamento è pacificamente intervenuto in data 02/12/2015). 3. In conclusione, il ricorso va interamente accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria